Cassazione Penale, Ordinanza n. 09059/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., rilevando altresì che non vi erano ragioni per ritenere che l’inammissibilità fosse derivata da assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dal testo emerge un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza emessa in sede di patteggiamento. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la asserita erronea qualificazione giuridica del fatto e altre doglianze ulteriori. La Corte richiama il limite di deducibilità previsto per il ricorso avverso sentenza di applicazione della pena, osservando che la qualificazione del fatto può essere censurata solo quando risulti, con immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto, l’esame del capo di imputazione e della motivazione non ha mostrato una manifesta erroneità della qualificazione, e la censura è stata ritenuta anche generica perché non chiariva gli esatti termini dell’asserito errore. Le ulteriori doglianze non rientravano tra i motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento sono ammissibili solo i motivi consentiti dalla norma; le doglianze estranee a tale catalogo sono inammissibili.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non emerga che l’impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01
La qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo se la sua erroneità risulti evidente, immediata e non opinabile, sulla base del capo di imputazione e della motivazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l’errore emerga in modo manifesto e incontestabile dal capo di imputazione e dalla motivazione, senza necessità di valutazioni controverse.
- Non è consentito trasformare il ricorso in una critica valutativa generica: la doglianza deve indicare con precisione in che cosa consista l’asserita errata qualificazione giuridica.
- Le censure non ricomprese tra i motivi tassativi previsti per l’impugnazione della sentenza di applicazione della pena sono inammissibili.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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