L.R. Toscana 22/2024
Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 22/2024 inserisce nella l.r. 21/2015 una disciplina sulle “palestre della salute”: riconosce l’esercizio fisico strutturato, ne consente lo svolgimento in strutture non sanitarie pubbliche o private e demanda alla Giunta i requisiti strutturali e organizzativi. Prevista anche attività di comunicazione regionale; nessun nuovo onere finanziario.
Palestre della salute e esercizio fisico strutturato
Palestre della salute e esercizio fisico strutturato
La legge regionale della Toscana n. 22 del 19 giugno 2024 interviene sulla l.r. 21/2015 introducendo una disciplina dedicata alle “palestre della salute”. L’obiettivo è riconoscere e promuovere l’esercizio fisico strutturato in ambienti non sanitari, nel quadro delle definizioni e delle figure professionali previste dalla normativa statale richiamata.
Riconoscimento dell’esercizio fisico strutturato
La Regione riconosce l’esercizio fisico strutturato come programma di attività fisica individuale, con le caratteristiche previste dall’art. 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 36/2021. La norma regionale recepisce quindi il perimetro definitorio statale e qualifica tale attività come strumento di promozione della salute e del benessere.
Palestre della salute: ambito e modalità di svolgimento
I programmi di esercizio fisico strutturato possono essere svolti in idonee strutture di natura non sanitaria, sia pubbliche sia private, qualificate come “palestre della salute” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. 36/2021. Lo svolgimento dei programmi deve avvenire sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso d.lgs. 36/2021.
Requisiti strutturali e organizzativi
La Giunta regionale è chiamata a stabilire i requisiti strutturali e organici necessari per la realizzazione delle palestre della salute, in conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021. La disciplina regionale rinvia quindi a un successivo atto attuativo per definire gli standard operativi delle strutture.
Promozione e comunicazione
La Regione è tenuta a promuovere la conoscenza delle palestre della salute mediante un’adeguata comunicazione. La norma, quindi, non si limita a disciplinarne l’assetto organizzativo, ma affida anche all’ente regionale un ruolo attivo di diffusione e sensibilizzazione.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 19 giu 2024L.R. Toscana 21/2024
- Legge · 21 giu 2024L.R. Toscana 23/2024
- Legge · 3 lug 2024L.R. Toscana 26/2024
- Legge · 3 lug 2024L.R. Toscana 25/2024
- Legge · 14 mag 2024L.R. Toscana 17/2024
- Legge · 14 mag 2024L.R. Toscana 18/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →