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Legge

L.R. Toscana 22/2024

Disposizioni in materia di palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 22/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 22/2024 inserisce nella l.r. 21/2015 una disciplina sulle “palestre della salute”: riconosce l’esercizio fisico strutturato, ne consente lo svolgimento in strutture non sanitarie pubbliche o private e demanda alla Giunta i requisiti strutturali e organizzativi. Prevista anche attività di comunicazione regionale; nessun nuovo onere finanziario.

Palestre della salute e esercizio fisico strutturato

Palestre della salute e esercizio fisico strutturato

La legge regionale della Toscana n. 22 del 19 giugno 2024 interviene sulla l.r. 21/2015 introducendo una disciplina dedicata alle “palestre della salute”. L’obiettivo è riconoscere e promuovere l’esercizio fisico strutturato in ambienti non sanitari, nel quadro delle definizioni e delle figure professionali previste dalla normativa statale richiamata.

Riconoscimento dell’esercizio fisico strutturato

La Regione riconosce l’esercizio fisico strutturato come programma di attività fisica individuale, con le caratteristiche previste dall’art. 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 36/2021. La norma regionale recepisce quindi il perimetro definitorio statale e qualifica tale attività come strumento di promozione della salute e del benessere.

Palestre della salute: ambito e modalità di svolgimento

I programmi di esercizio fisico strutturato possono essere svolti in idonee strutture di natura non sanitaria, sia pubbliche sia private, qualificate come “palestre della salute” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ff), del d.lgs. 36/2021. Lo svolgimento dei programmi deve avvenire sotto il controllo delle figure professionali previste dallo stesso d.lgs. 36/2021.

Requisiti strutturali e organizzativi

La Giunta regionale è chiamata a stabilire i requisiti strutturali e organici necessari per la realizzazione delle palestre della salute, in conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021. La disciplina regionale rinvia quindi a un successivo atto attuativo per definire gli standard operativi delle strutture.

Promozione e comunicazione

La Regione è tenuta a promuovere la conoscenza delle palestre della salute mediante un’adeguata comunicazione. La norma, quindi, non si limita a disciplinarne l’assetto organizzativo, ma affida anche all’ente regionale un ruolo attivo di diffusione e sensibilizzazione.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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