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Legge

L.R. Toscana 18/2024

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

Normativa regionaleL.R. Toscana 18/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce il ruolo del SAST come soggetto centrale per soccorso e prevenzione in montagna, ipogeo e zone impervie in Toscana. Regola una convenzione con la Regione, il contributo annuale, l’uso dei loghi e abroga la previgente disciplina della l.r. 17/1998 sul soccorso alpino. Finanzia il triennio 2024-2026; non contiene limiti di efficacia temporale.

Disciplina del Soccorso alpino e speleologico toscano e della convenzione con la Regione

Disciplina del Soccorso alpino e speleologico toscano

La legge regionale della Toscana riconosce il Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) come soggetto centrale per le attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale, nonché come riferimento per la prevenzione degli infortuni nelle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e negli altri sport di montagna.

Funzioni e attività affidate al SAST

La Regione si avvale del SAST per due principali finalità. Da un lato, per svolgere interventi di soccorso e recupero di persone infortuniate, pericolanti, disperse o in imminente pericolo di vita, nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie della Toscana. Dall’altro, per realizzare attività di prevenzione degli incidenti in montagna anche mediante iniziative di formazione e informazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai frequentatori della montagna.

Il SAST è inoltre qualificato come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile e concorre al soccorso della popolazione in caso di eventi calamitosi.

Convenzione con la Regione e contenuti operativi

Per disciplinare lo svolgimento delle attività, la Regione stipula con il SAST una specifica convenzione. La convenzione deve regolare in particolare:

  • le modalità operative e il raccordo per il servizio di soccorso e di elisoccorso;
  • la messa a disposizione di materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione e personale da parte del SAST;
  • l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento ed esercitazioni periodiche delle squadre di soccorso;
  • le iniziative di prevenzione degli incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici;
  • le modalità di remunerazione delle attività svolte;
  • la messa a disposizione da parte della Regione di fabbricati da usare come punti sosta per le attività del SAST, anche in parte con regime di “bivacco” o “sempre aperto”, nel rispetto della normativa regionale sul demanio e patrimonio, tramite strumenti giuridici idonei ad addebitare eventuali oneri al SAST.

Contributo regionale e rendicontazione

Per le attività oggetto della convenzione, la Regione eroga un contributo al SAST, quantificato nell’ambito della convenzione stessa in relazione all’entità delle attività svolte.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il SAST deve trasmettere alla Regione:

  • la relazione sugli interventi svolti e sui costi sostenuti nell’anno precedente;
  • il programma degli interventi operativi per l’anno in corso;
  • il piano finanziario delle spese previste.

La Regione, verificata la documentazione, eroga il contributo spettante.

Uso dei loghi istituzionali

La legge prevede che il logo SAST sia apposto sugli elicotteri sanitari utilizzati nel servizio di soccorso. A sua volta, il SAST appone il logo del soccorso sanitario regionale sui propri automezzi e sull’abbigliamento del personale.

Abrogazioni della previgente disciplina

La nuova legge abroga la precedente disciplina del soccorso alpino contenuta nella l.r. Toscana 17/1998, in particolare:

  • l’articolo 9;
  • il titolo III, relativo al servizio di soccorso alpino;
  • il comma 1 dell’articolo 11.

Copertura finanziaria

La legge dichiara che non derivano nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione previgente. Gli oneri del contributo di cui alla convenzione sono coperti nel bilancio di previsione 2024-2026 con stanziamenti pari a:

  • 585.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sulla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01, Titolo 1;
  • 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sulla Missione 7 “Turismo”, Programma 01, Titolo 1. Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio.

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