L.R. Toscana 26/2024
Disposizioni in materia di individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini ed esercizio del potere sostitutivo in materia di programmazione della rete scolastica. Modifiche alla l.r. 32/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana aggiorna la l.r. 32/2002 su validazione delle competenze, cataloghi formativi, sistema informativo regionale, formazione professionale riconosciuta e tirocini non curriculari. Introduce anche il potere sostitutivo della Giunta in caso di inerzia di province e Città metropolitana sui piani della rete scolastica. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale riconosciuta, tirocini e programmazione della rete scolastica
Individuazione e validazione delle competenze, formazione professionale, tirocini e rete scolastica
La legge regionale Toscana interviene sulla l.r. 32/2002 per aggiornare la disciplina dei servizi per le competenze, dell’offerta formativa riconosciuta, dei tirocini non curriculari e della programmazione della rete scolastica. Le modifiche incidono sia sugli strumenti operativi sia sui poteri regionali di coordinamento e sostituzione.
Servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze
La disciplina dei servizi di individuazione e validazione delle competenze viene ampliata nei soggetti abilitati a svolgerli. Possono operare:
- i centri per l’impiego;
- i soggetti del sistema della formazione professionale;
- i soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro;
- i soggetti promotori dei tirocini non curriculari, limitatamente alle competenze acquisite dai tirocinanti al termine del tirocinio.
Per i soggetti diversi dai centri per l’impiego, l’attività può essere svolta con operatori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale, previa verifica degli standard definiti con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina anche la procedura di accertamento.
Catalogo regionale dell’offerta formativa
La Regione può istituire ulteriori cataloghi dell’offerta formativa per specifiche categorie di utenti. Tali cataloghi sono resi disponibili dai centri per l’impiego nell’ambito delle attività di politica attiva del lavoro.
Sistema informativo regionale
Il sistema informativo regionale viene reso accessibile ai soggetti che svolgono i servizi di individuazione e validazione delle competenze, nei limiti necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. La previsione rafforza l’integrazione operativa tra i diversi soggetti coinvolti.
Formazione professionale riconosciuta
La disciplina dell’offerta di formazione professionale riconosciuta viene precisata nel senso che essa è realizzata previa autorizzazione del progetto formativo presentato dall’organismo formativo accreditato, a seguito di avviso che non prevede finanziamenti pubblici per il progetto. L’organismo accreditato deve sottoscrivere un atto unilaterale con cui si impegna a rispettare condizioni e vincoli della formazione.
Tirocini non curriculari e agevolazioni
Vengono aggiornati i riferimenti normativi e istituzionali relativi ai tirocini non curriculari, con sostituzione del richiamo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e soppressione del riferimento all’ANPAL. La Regione può inoltre intervenire, anche tramite l’Agenzia regionale competente, per prevedere agevolazioni a favore del tirocinante.
Programmazione della rete scolastica e potere sostitutivo
La Regione rafforza le proprie funzioni in materia di rete scolastica, includendo l’approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa. È inoltre previsto un potere sostitutivo della Giunta regionale nei confronti di province e Città metropolitana se risultano inadempienti nell’approvazione dei piani, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.
Disposizioni finali, adeguamento regolamentare e copertura finanziaria
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore deve essere modificato il regolamento regionale di esecuzione della l.r. 32/2002. La legge dichiara la neutralità finanziaria, escludendo nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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