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Legge

L.R. Toscana 25/2024

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024.

Normativa regionaleL.R. Toscana 25/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge di manutenzione che aggiorna e corregge numerosi testi regionali toscani, soprattutto su agricoltura, lavoro, ambiente, sanità, urbanistica, personale e bilancio. Introduce anche alcuni adeguamenti sostanziali; tra questi, diverse norme hanno limiti temporali o si applicano a procedure/progetti già avviati o a periodi specifici (es. incarichi e annualità 2024-2026).

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale toscano 2024

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024

La legge regionale toscana 3 luglio 2024, n. 25 interviene in modo trasversale su numerose leggi regionali, con prevalenza di aggiornamenti tecnici, adeguamenti ai rinvii normativi e alcune modifiche sostanziali in materia di agricoltura, lavoro, ambiente, sanità, urbanistica, personale e bilancio. L’efficacia è limitata al territorio della Regione Toscana.

Attività istituzionali e relazioni europee

Viene aggiornato il lessico della l.r. 26/2009 sostituendo l’espressione “Festa dell’Europa” con “Giornata dell’Europa” nel preambolo e nell’articolato relativo alle attività europee e di rilievo internazionale della Regione.

Agricoltura e ARTEA

La disciplina dell’ARTEA viene allineata alla normativa europea e nazionale sugli organismi pagatori. L’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi finanziati dal FEAGA e dal FEASR, con compiti di autorizzazione, controllo, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, raccordo operativo con l’organismo di coordinamento e altri adempimenti europei in collaborazione con le autorità nazionali.

Per il raccordo con l’organismo di coordinamento, ARTEA deve fornire tutte le informazioni necessarie alle comunicazioni alla Commissione europea previste dalla normativa UE.

Viene inoltre aggiornato il riferimento alla “programmazione” in luogo del precedente “piano della qualità” in vari punti della disciplina organizzativa, compresa la programmazione della prestazione organizzativa, che deve essere predisposta dal Direttore e approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi europei devono essere certificati nel rispetto della normativa europea. È infine abrogata una lettera dell’articolo 16 sulla gestione delle risorse finanziarie.

Tartufo

La legge corregge la denominazione del Comando dell’Arma dei carabinieri competente per vigilanza e controllo nella l.r. 36/2023. In materia sanzionatoria, viene precisata l’ipotesi di sanzione per la cerca e raccolta fuori calendario e orario, nonché per la cerca di tartufi in caso di infrazione richiamata al comma 4.

Camere di commercio e sostegno alle imprese

In materia di camere di commercio viene eliminato l’obbligo di trasmissione alla Giunta regionale del preventivo economico e del bilancio d’esercizio, con conseguente adeguamento del testo sulla vigilanza e controllo.

Nel sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese, la norma sul trasferimento tecnologico sostituisce il riferimento a “campi nazionali di ricerca e sviluppo” con quello a “estesi”.

Commercio e vendite di liquidazione

Nel Codice del commercio viene ampliata la nozione di causa legittimante le vendite di liquidazione, includendo l’accumulo di scorte per chiusura temporanea e perdurante dovuta a stato di emergenza dichiarato ai sensi del Codice della protezione civile.

Viene anche aggiornato il rinvio alla disapplicazione di disposizioni statali.

Cultura e contributi per città murate

Per i contributi destinati alle città murate e alle fortificazioni toscane, possono presentare domanda i comuni che, al momento della domanda, abbiano approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica o il progetto esecutivo. È prevista una regola transitoria: restano validi i progetti approvati secondo i livelli previsti dal previgente art. 23 del d.lgs. 50/2016, esclusa la progettazione di fattibilità tecnico-economica, se l’incarico di progettazione è stato affidato entro il 30 giugno 2023.

Istruzione, formazione e lavoro

La disciplina regionale viene aggiornata per ricomprendere esplicitamente i percorsi di istruzione tecnologica superiore e le ITS Academy.

La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore per migliorare la qualità dell’offerta formativa e adeguarla ai fabbisogni del sistema produttivo. I percorsi ITS Academy sono qualificati come percorsi post-secondari con rilascio di diploma ministeriale.

Per i tirocini non curricolari, tra i soggetti coinvolti vengono inclusi gli ITS Academy.

Per ARTI, come per altri enti regionali, il “piano della qualità” è sostituito dalla “programmazione” della prestazione organizzativa, da approvare entro il 31 gennaio.

Autorità portuale regionale e personale

Per il personale trasferito all’Autorità portuale regionale si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell’amministrazione di destinazione; ove il trattamento di provenienza sia superiore, è riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza tra voci fisse e continuative.

Organizzazione e personale regionale

Nei bandi di concorso può essere previsto un contributo di partecipazione nei limiti del d.P.R. 487/1994. Le procedure concorsuali pubbliche e le graduatorie sono rese disponibili anche sul portale unico del reclutamento e sul sito istituzionale della Regione, non più solo sul BURT.

Per le graduatorie si introduce inoltre il limite derivante dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001.

Per il responsabile dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale si richiede il possesso di laurea magistrale o triennale.

Programmazione e bilancio regionale

Sono aggiornate varie disposizioni di carattere finanziario e di bilancio, tra cui riferimenti a budget economico triennale, documenti previsionali, piano degli indicatori e annualità di spesa. Alcune correzioni riguardano leggi di stabilità e di variazione di bilancio già concluse, con effetti sostanzialmente ricognitivi o correttivi.

Tributo speciale per il deposito in discarica

Il tributo si versa con le modalità indicate dall’ente impositore, non più su apposito conto corrente postale. Cambia anche il riferimento al giudice tributario, ora “Corti di giustizia tributaria”.

Tasse automobilistiche regionali

L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della domanda e i requisiti devono sussistere al primo giorno di quel periodo. L’ambito delle esenzioni per i veicoli per trasporto specifico include anche le automediche.

Sanità, welfare e coesione sociale

In materia di cremazione, è aggiornato il rinvio alla programmazione regionale e viene estesa una norma transitoria relativa ai progetti in finanza di progetto già approvati in specifiche condizioni.

Per le farmacie disagiate, l’ammontare del contributo tiene conto del periodo, dell’orario di apertura e del contesto di disagio; viene aggiunta la farmacia unica operante in zona insulare. È abrogato il comma 3-bis.

Nel servizio sanitario regionale si eleva fino al 31 dicembre 2025 a 68 anni il limite anagrafico per il rapporto di lavoro del responsabile di zona; tale previsione si estende anche al direttore della società della salute.

Viene riscritta la disciplina sugli acquisti di beni e servizi dell’ESTAR, rafforzando la pianificazione triennale e il ruolo di centrale di committenza, con indicazione delle eccezioni per alcune categorie di affidamenti.

Il comma 4 dell’articolo sul servizio civile regionale è abrogato. In materia di gioco d’azzardo patologico viene corretto un errore lessicale nella norma sanzionatoria.

Terzo settore

Viene inserito nel testo della l.r. 53/2021 il Capo II dedicato alle attività amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

Impianti di radiocomunicazione

Sono corretti alcuni rinvii tecnici nella disciplina degli impianti di radiocomunicazione e nelle disposizioni transitorie.

Energia, ambiente e qualità dell’aria

Nella materia energia la Regione esercita, salvo diversa disciplina regionale, tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo non riservate dallo Stato o da altri enti.

È abrogata la previsione sulle funzioni delle Province.

Per l’efficienza energetica degli edifici, la mancata disponibilità del rapporto di controllo di efficienza energetica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro se il responsabile non regolarizza entro il termine e secondo le modalità del regolamento.

In materia di qualità dell’aria, la programmazione regionale è ancorata al PRTE e viene introdotta la disciplina delle misure di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene. Il piano regionale dell’aria deve prevederle e il PAC comunale dispone ora di 150 giorni in luogo di 90 per i relativi adempimenti.

Urbanistica e sostenibilità

Il piano operativo deve disciplinare il territorio rurale per perseguire specifici obiettivi di qualità, includendo la ricognizione e classificazione di edifici storico-testimoniali e degli immobili abbandonati o degradati, con previsioni per favorirne recupero e rifunzionalizzazione.

Per alcuni procedimenti edilizi si introduce una disciplina transitoria collegata alle modifiche della l.r. 10/2024: le nuove regole non si applicano quando, alla data di entrata in vigore di tale legge, sia già stata presentata SCIA o richiesta di permesso di costruire, né alle varianti dei titoli già presentati.

Si corregge inoltre il monitoraggio degli effetti applicativi del recupero del patrimonio edilizio abbandonato, passando da una cadenza annuale a una quinquennale.

Norme statutarie e manutenzioni pregresse

La legge contiene correzioni tecniche a disposizioni già vigenti relative all’attuazione di articoli dello Statuto e ad altre leggi di manutenzione o stabilità, con aggiornamento di rinvii, titoli, importi e annualità di spesa.

Clausola finanziaria ed entrata in vigore

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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