L.R. Toscana 17/2024
Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana promuove la circolazione dei crediti fiscali edilizi connessi a interventi di efficientamento energetico, riqualificazione sismica e ristrutturazione, coinvolgendo enti pubblici economici regionali e società partecipate. Prevede monitoraggio delle cessioni, acquisto e reimpiego dei crediti a condizioni rigorose, criteri di priorità tra domande e successiva disciplina attuativa della Giunta entro 90 giorni. È rilevante soprattutto nel quadro temporaneo della disciplina statale sulle cessioni dei crediti.
Promozione della circolazione dei crediti fiscali in Toscana
Promozione della circolazione dei crediti fiscali in Toscana
La legge disciplina, nel territorio della Regione Toscana, misure per favorire la circolazione dei crediti fiscali legati agli interventi edilizi e di efficientamento energetico. L’intervento si colloca entro il quadro statale vigente sulla cessione dei crediti e mira a sostenere il settore edilizio e impiantistico civile senza introdurre nuovi oneri per il bilancio regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce il contributo della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC 2030 e alla neutralità climatica. In questa prospettiva promuove la diffusione degli strumenti di sostegno disponibili a livello nazionale o regionale.
La disciplina riguarda i crediti fiscali derivanti da interventi di cui all’articolo 119 del d.l. 34/2020, come specificati dall’articolo 121, comma 2, lettere da a) a f), realizzati da imprese con sede legale e operativa in Toscana e riferiti a immobili ubicati nel territorio regionale.
Soggetti che possono operare nella circolazione dei crediti
Possono assumere un ruolo attivo:
- gli enti pubblici economici regionali;
- le società partecipate della Regione Toscana non incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.
Tali soggetti possono intervenire nella circolazione dei crediti fiscali nei limiti e secondo le condizioni fissate dalla legge, fermo restando il rispetto della disciplina statale sulla cessione dei crediti.
Strumenti previsti per favorire la circolazione
La Regione:
- monitora l’andamento delle cessioni dei crediti fiscali;
- consente la pubblicazione e la consultazione, tra gli operatori, di domande e offerte di acquisto dei crediti, anche tramite piattaforme o elenchi elettronici già esistenti, mediante accordi specifici e nel rispetto della normativa privacy;
- favorisce, tramite i propri enti pubblici economici regionali e le società partecipate controllate non incluse nell’elenco della l. 196/2009, il trasferimento dei crediti per massimizzarne il realizzo;
- promuove l’acquisto dei crediti anche per un utilizzo diretto in compensazione, nei limiti della propria capienza fiscale e contributiva;
- avvia forme di dialogo e coordinamento con le autonomie locali per favorire l’acquisto dei crediti da parte di altri soggetti non inclusi nell’elenco della l. 196/2009.
Condizioni per l’acquisto dei crediti
L’acquisto dei crediti è ammesso solo a precise condizioni. Le risorse impiegate dagli enti pubblici economici regionali e/o dalle società partecipate non incluse nell’elenco della l. 196/2009 devono provenire esclusivamente dai propri bilanci, senza utilizzo surrettizio di risorse di soggetti pubblici compresi in tale elenco.
Le tipologie di crediti acquistabili sono limitate a quelle che rientrano nelle deroghe al divieto di cessione previste in modo tassativo dalla disciplina statale vigente.
Inoltre, l’acquisto è subordinato a una verifica preventiva documentale da parte degli istituti di credito cedenti, che devono fornire:
- la prova dell’acquisizione di visti di conformità, asseverazioni e attestazioni richiesti dalla normativa statale;
- la certificazione che i crediti derivano da interventi di efficientamento energetico, riqualificazione sismica o ristrutturazione edilizia;
- l’impegno contrattuale al reimpiego nel territorio regionale dell’intero valore nominale dei crediti svincolati in operazioni di smobilizzo dei crediti stessi.
La documentazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla domanda di accesso ai benefici e, in ogni caso, prima dell’erogazione del corrispettivo della cessione.
Modalità operative per gli enti e ruolo degli organi di revisione
Gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate soggette a controllo, non inclusi nell’elenco dell’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009, possono procedere all’acquisto dei crediti previa espressione del parere dei rispettivi organi di revisione contabile.
L’acquisto deve avvenire in base alla capacità annua di compensazione tramite modello F24 dell’Agenzia delle entrate.
Procedura di selezione e condizioni economiche
Gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate soggette a controllo regionale acquistano i crediti, ove del caso, mediante procedura selettiva a evidenza pubblica, secondo le condizioni di mercato e comunque a un prezzo non superiore al valore nominale del credito, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
La cessione da parte delle banche avviene con assunzione della garanzia della solvenza del debitore ai sensi dell’articolo 1267 del codice civile.
Per preservare l’equilibrio economico-finanziario, i soggetti acquirenti accantonano in apposito fondo rischi di bilancio una percentuale almeno pari al 20% del valore nominale dei crediti acquistati, in funzione dei termini di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate sui crediti originari.
Criteri di priorità tra domande concorrenti
Quando vi siano più domande di ammissione al beneficio, la preferenza è attribuita:
- all’istituto bancario che propone lo sconto percentuale maggiore sul valore nominale del credito, al netto di ogni onere accessorio;
- a parità di sconto, al cedente del credito di importo maggiore;
- a parità anche di importo, al cedente con credito più vicino alla scadenza.
Se tali criteri non sono sufficienti, l’ammissione al beneficio avviene in proporzione tra i diversi richiedenti.
Regime attuativo e tempistiche
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve disciplinare con propria deliberazione le modalità di attuazione delle misure previste per la circolazione dei crediti.
Entro lo stesso termine la Giunta definisce anche le modalità per la gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti. La negoziazione con gli istituti di credito è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare presidi e modello organizzativo previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Neutralità finanziaria
La legge afferma espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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