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Legge

L.R. Toscana 21/2024

Disposizioni in merito al regolamento attuativo locale per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi. Modifiche alla l.r. 21/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 21/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 21/2024 aggiorna la l.r. 21/2015 sugli impianti sportivi: amplia i possibili affidatari ai raggruppamenti temporanei, riformula i criteri del regolamento locale per selezione, durata e valutazione delle offerte, e rafforza la clausola valutativa. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina toscana sull’affidamento in gestione degli impianti sportivi

Modifiche alla disciplina toscana sugli impianti sportivi

La legge regionale Toscana 19 giugno 2024, n. 21 interviene sulla l.r. 21/2015 in materia di promozione dello sport e affidamento in gestione degli impianti sportivi. La riforma incide soprattutto sul regolamento attuativo locale, sui criteri di scelta dell’affidatario e sulla rendicontazione degli esiti applicativi.

Soggetti che possono ottenere l’affidamento

La disciplina dell’affidamento in gestione viene ampliata, prevedendo espressamente che gli impianti possano essere affidati non solo ai soggetti già contemplati dalla legge, ma anche a raggruppamenti temporanei tra tali soggetti. La modifica rafforza la possibilità di forme aggregate di partecipazione alle procedure.

Regolamento attuativo locale e criteri di selezione

Il regolamento locale deve differenziare le procedure di selezione in base alla tipologia degli impianti, tenendo conto anche della facoltà per gli enti locali di individuare un numero massimo di impianti pubblici da utilizzare in relazione alle diverse discipline sportive.

Nella scelta dell’affidatario il regolamento può valorizzare una pluralità di elementi, tra cui:

  • storicità sul territorio ed esperienza nel settore;
  • continuità nella gestione di impianti sportivi per un rilevante numero di anni;
  • numero dei tesserati della federazione di riferimento, con attenzione al settore giovanile;
  • tariffe e prezzi di accesso, nel rispetto degli indirizzi dell’ente locale;
  • stato di manutenzione dell’impianto e investimenti effettuati, specie per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • affidabilità economica e assenza di debiti verso l’ente affidante e altri enti con rapporti concessori;
  • qualificazione professionale di istruttori, allenatori e staff tecnico;
  • modalità organizzative e servizi di custodia, pulizia e manutenzione;
  • compatibilità dell’attività svolta con quella praticabile nell’impianto;
  • capacità di realizzare progetti sportivi, anche per giovani, persone con disabilità e anziani;
  • titoli di merito sportivi e sociali;
  • capacità di utilizzare l’impianto come leva per segmenti turistici.

Durata dell’affidamento e valutazione economica

La durata dell’affidamento deve essere commisurata soprattutto all’entità degli interventi di innovazione e miglioramento che l’affidatario si impegna a realizzare, anche in relazione al loro rilievo sociale.

La valutazione della convenienza economica dell’offerta deve essere svolta considerando in via prevalente la capacità complessiva di valorizzare l’offerta sportiva da parte dell’affidatario, sulla base del canone minimo richiesto dall’ente locale e dell’eventuale contributo economico massimo concedibile a sostegno della gestione.

Coinvolgimento del Terzo settore e degli enti sportivi dilettantistici

Nel regolamento gli enti locali possono prevedere modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore tramite co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto dell’articolo 55 del d.lgs. 117/2017 e della l.r. Toscana 65/2020.

Possono inoltre essere individuate modalità per favorire il coinvolgimento attivo di società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici, con particolare riguardo ai soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nei programmi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi previsti dal d.lgs. 38/2021.

Clausola valutativa

La clausola valutativa viene rafforzata imponendo una più articolata rilevazione dei dati sugli affidamenti degli impianti sportivi. La relazione dovrà includere anche il numero complessivo degli affidamenti, la natura giuridica dei soggetti affidatari, la tipologia dei contratti di lavoro applicati e il numero di volontari eventualmente operanti negli impianti.

Aspetti finanziari

La legge dichiara espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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