Cassazione Penale, Sentenza n. 16212/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce (che aveva confermato la condanna del Tribunale di Brindisi) per due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella qualificazione del fatto ex art. 648-bis c.p., sostenendo che gli accertamenti tramite GPS dimostravano che il veicolo si trovava poche ore dopo l'attivazione presso la sua abitazione e che la condotta doveva essere riqualificata come furto; (2) omessa pronuncia su una istanza decisiva contenuta in memoria (deposito del 17/10/2025) per l'applicazione di pene sostitutive (detenzione domiciliare sostitutiva), richiesta che la Corte d'appello non ha menzionato né valutato nella decisione impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto reiterativo e privo di confronto specifico con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva correttamente qualificato il fatto come ricettazione ai sensi dell'art. 648-bis c.p., anche alla luce degli accertamenti e del sopralluogo. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha dato conto della memoria del 17/10/2025 e della relativa istanza per pene sostitutive, sicché si è disposta l'annullamento limitato a quel punto e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio esclusivamente sulla richiesta di pene sostitutive. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La Corte ha confermato la qualificazione della condotta come ricettazione, ritenendo la motivazione della Corte d'appello coerente e fondata sugli accertamenti e sulle condizioni di fatto emerse al sopralluogo, escludendo la necessità di riqualificazione in furto sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Richiamato quale norma applicata in sede di determinazione della pena; la decisione impugnata ha utilizzato la disposizione nell'ambito del giudizio di condanna
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite tecnico alla esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse totalmente versato in fatto e reiterativo, quindi non consentito ai sensi delle restrizioni procedurali
art. 121 cod. proc. pen.
La memoria difensiva (depositata il 17/10/2025) conteneva una istanza decisiva per pene sostitutive; la mancata pronuncia sulla istanza configura omissione di motivazione e legittima l'annullamento con rinvio sul punto
art. 624 cod. proc. pen.
La sentenza dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità richiamando la norma; in tal modo la questione di responsabilità è definitivamente confermata e non è ulteriormente riconsiderabile nel ricorso
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che si limita a ripetere i fatti senza confrontarsi specificamente con la motivazione della corte territoriale è spesso inammissibile per reiterazione e carenza di critica motivata
- La riqualificazione del fatto (es. da ricettazione a furto) richiede un esame complessivo e probatorio: dati isolati come la posizione rilevata da GPS possono non essere sufficienti se contraddetti da altri elementi raccolti al sopralluogo e negli accertamenti
- Le istanze formulate in memoria difensiva devono essere espressamente considerate e motivate dalla corte che decide: l'omissione di pronuncia su punti essenziali comporta annullamento limitato e rinvio per nuova decisione su quel punto
- La Cassazione può annullare parzialmente una decisione soltanto limitatamente alle parti viziate (es. omissione relativa a pene sostitutive) mantenendo intatte le restanti statuizioni quando fondate
- Quando la Corte dichiara l'affermazione di responsabilità irrevocabile, il ricorso non potrà più incidere sulla pronuncia di colpevolezza e le ragioni di impugnazione restano circoscritte a profili procedurali o di misura della pena
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