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Ordinanza

Ordinanza n. 2660/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento Nella prossima Camera di consiglio che si chiede sin da ora di fissare: dell’avviso di pubblicazione dei risultati delle prove scritte del 13.02.2026 afferente il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi n. 16 posti (elevati a 20) di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, indetto con P.D.G. 27.11.2024 e pubblicato sul portale “inPA” il 28.11.2024,per come pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia nonché sul Portale InPA in data 13.02.2026, nelle parti lesive per gli interessi di parte ricorrente; del provvedimento, anche se non conosciuto in forma testuale, con cui la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi n. 16 posti (elevati a 20) di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, indetto con P.D.G. 27.11.2024 e pubblicato sul portale “inPA” il 28.11.2024, ha dichiarato non superate le due prove scritte dalla ricorrente, attribuendo il punteggio di punti 16/30 alla prima prova e 18/30 alla seconda; 3. dell’esito delle prove scritte pubblicato con avviso del Direttore Generale del Personale del DAP recante “Esito prove scritte – 24 e 25 giugno 2025” e “Risultati prove scritte”, nella parte in cui indica, per la candidatura contraddistinta dal codice “-OMISSIS-”, i punteggi di 16 e 18 punti e l’esito “NON AMMESSO”; 4. dei verbali della Commissione esaminatrice e della Commissione supplente relativi alla valutazione delle prove scritte, nella parte in cui recepiscono e formalizzano le suddette valutazioni e, in particolare, il verbale n. -OMISSIS- del 9.12.2025, il verbale n. -OMISSIS- del 19.12.2025 e il verbale n. -OMISSIS- del 12.2.2026, con i relativi allegati contenenti gli elenchi nominativi e per codice candidatura, forniti a seguito di accesso agli atti della ricorrente; 5. di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compresa la graduatoria finale, in parte qua, il bando di concorso nella parte in cui fosse interpretato e applicato in modo lesivo della posizione della ricorrente, l’avviso del 25.02.2026 contenente il calendario delle prove orali, le prove orali stesse e i risultati delle medesime unitamente ad ogni verbale o atto dell’istruttoria sottesa. Per la conseguente condanna, per le Amministrazioni resistenti, a disporre la rinnovazione delle prove scritte della ricorrente dinanzi ad una terza Commissione esaminatrice in diversa composizione, con ogni consequenziale statuizione. Con richieste istruttorie. Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Giustizia amministrativa202604564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito delle prove scritte di un concorso per dirigenti di istituto penitenziario, con attribuzione di 16/30 e 18/30 e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e commissione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di pubblicazione dei risultati delle prove scritte, il provvedimento della Commissione esaminatrice che aveva dichiarato non superate le due prove, gli atti e i verbali di valutazione e gli ulteriori atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia degli atti. Ha domandato anche la rinnovazione delle prove scritte dinanzi a una terza commissione in diversa composizione, formulando richieste istruttorie. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, fissata al 15 luglio 2026, senza accordare la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non contiene una valutazione analitica dei singoli motivi, né esplicita separatamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR l'ha respinta ritenendo sufficiente la celere fissazione del merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere respinta quando le esigenze di tutela del ricorrente risultino adeguatamente soddisfacibili mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere gli atti impugnati.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare è ammissibile quando il giudice definisce la fase senza concedere la misura richiesta e dispone una rapida trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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