Sentenza del 11/03/2021 n. 6834 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava un'intimazione di pagamento per Euro 7.137,75 come fideiussore di un contribuente, deducendo che la cartella su cui si fondava l'intimazione non era validamente notificata e che, comunque, l'agente della riscossione non poteva escutere la garanzia senza un titolo esecutivo valido. Sosteneva inoltre che la sua opposizione dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nella forma ordinaria ai sensi del D.Lgs. 46/1999 art.29, non soggetta ai termini perentori del processo tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati alcuni motivi (primo e quarto), ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso della compagnia. La Corte ha qualificato la fideiussione come rapporto di diritto privato (contratto autonomo di garanzia), ha dichiarato che la controversia è di competenza del giudice ordinario (sebbene si fosse formato giudicato interno sulla giurisdizione tributaria) e ha affermato che per iscrivere a ruolo crediti aventi causa in rapporti privatistici l'Amministrazione deve essere munita di un titolo esecutivo. In mancanza di un titolo esecutivo validamente formato nei confronti del garante, non sussisteva il diritto dell'Amministrazione/Agente della riscossione di procedere all'esecuzione forzata. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso e disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di merito, condannando le resistenti alla rifusione delle spese di legittimità cuantificate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 46/1999, articolo 21
Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'articolo 24, per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17, aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva
Per i crediti aventi causa in rapporti di diritto privato l'iscrizione a ruolo è ammissibile solo se il credito risulta da titolo avente efficacia esecutiva; quindi l'Amministrazione deve previamente dotarsi di titolo esecutivo valido prima di iscrivere a ruolo e procedere all'esecuzione contro il garante.
Decreto Legislativo n. 46/1999, articolo 29, comma 2
non si applica la disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 57, comma 1, come sostituito dal presente decreto, articolo 16, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie
Le opposizioni relative a entrate non tributarie (o aventi causa in rapporti privatistici) non seguono la speciale disciplina tributaria ma le forme ordinarie di opposizione all'esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.).
Decreto Legislativo n. 218/1997, articolo 8, comma 2
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente (...). (...) per il versamento di tali somme il contribuente e' tenuto a prestare garanzia con le modalita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-bis, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno
Nella fattispecie l'accertamento con adesione IVA prevedeva la prestazione di garanzia ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 633/1972; tale garanzia ha natura di contratto di garanzia autonomo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, articolo 38-bis
Disciplina la garanzia richiesta per la rateizzazione con adesione IVA; la polizza prevista ha natura di garanzia autonoma, spesso con clausola 'pagamento a prima richiesta', che la rende obbligazione non accessoria rispetto al rapporto principale.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, articoli 25 e 50
Art.25 (cartella) e art.50 (intimazione) disciplinano gli atti della riscossione mediante ruolo: cartella e intimazione hanno funzione analoga al precetto nell'esecuzione esattoriale; ma la loro efficacia verso il garante dipende dalla presenza del titolo esecutivo nei rapporti privatistici.
Codice di procedura civile, articolo 615
Regola l'opposizione contro l'esecuzione: l'opposizione 'pre-esecutiva' dell'intimazione si propone secondo le norme ordinarie e può essere proposta fino al compimento del pignoramento.
Codice di procedura civile, articolo 617
Regola l'opposizione agli atti esecutivi; applicabile, nelle forme ordinarie, alle opposizioni sollevate rispetto ad atti di riscossione derivanti da rapporti privatistici, secondo il D.Lgs. 46/1999 art.29.
Articolo 11 delle Preleggi
Principio di divieto di retroattività delle norme: la C.T.R. aveva erroneamente applicato disposizioni intervenute successivamente alla formazione del rapporto, violando il principio di non retroattività.
Codice civile, articolo 2909 e Codice di procedura civile, articolo 474
Richiamati in relazione alla natura dei titoli esecutivi: la polizza fideiussoria non costituisce, di per sé, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. nei confronti del garante, salvo diversa conforme formazione di titolo.
Massime di principio
- Se la somma è dovuta in forza di una garanzia fideiussoria autonoma, la controversia ha natura privatistica e la giurisdizione competente è il giudice ordinario; tuttavia, se il giudizio è stato promosso davanti al giudice tributario e nessuno ha eccepito il difetto di giurisdizione, si può formare un giudicato interno sulla devoluzione al giudice tributario, che però non modifica la natura privatistica del rapporto ai fini della disciplina sostanziale e processuale applicabile in sede di legittimità.
- Per iscrivere a ruolo crediti aventi causa in rapporti di diritto privato l'Amministrazione deve essere munita di un titolo avente efficacia esecutiva: in mancanza di tale titolo validamente formato nei confronti del garante, l'agente della riscossione non può legittimamente procedere all'esecuzione forzata contro il garante.
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella di pagamento, nel caso di crediti privatistici, non preclude al garante di proporre successivamente l'opposizione all'intimazione di pagamento: tale opposizione assume natura di opposizione 'pre-esecutiva' ex art. 615 c.p.c. e può essere proposta fino all'effettivo avvio del pignoramento.
- Le opposizioni relative ad atti di riscossione fondati su rapporti privatistici devono essere proposte nelle forme ordinarie (artt. 615 e 617 c.p.c.) in ossequio al D.Lgs. 46/1999 art.29; non si applicano automaticamente i termini perentori del processo tributario previsti per i ricorsi alle Commissioni tributarie.
- Non è ammissibile applicare retroattivamente una disciplina sopravvenuta al fatto che ha determinato il rapporto sostanziale (principio di non retroattività delle norme). Pertanto, va sempre verificata la normativa vigente ratione temporis al momento di formazione del rapporto o del titolo.
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