Regolamento (UE) 2022/1930
Regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229 per rinviare al 2 novembre 2025 l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione relative alla procedura di acquisto forzoso. Nel periodo transitorio, le controparti centrali che offrono servizi di compensazione per titoli azionari devono continuare ad applicare procedure specifiche di buy-in e di indennizzo del compratore in caso di mancata consegna. La misura si inserisce nel quadro della revisione della disciplina UE sul regolamento titoli, con l’obiettivo di evitare costi duplicati e possibili effetti negativi su liquidità, efficienza e competitività dei mercati.
Differimento fino al 2 novembre 2025 dell’applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative alla procedura di acquisto forzoso sui titoli azionari, con disciplina transitoria nel frattempo applicabile.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile. Riguarda le controparti centrali di uno Stato membro che prestano servizi di compensazione per titoli azionari, nonché i partecipanti al mercato coinvolti nei regolamenti di titoli azionari e nelle procedure di acquisto forzoso. L’ambito temporale è quello decorrente dall’entrata in vigore del regolamento fino al 2 novembre 2025 per le disposizioni transitorie; per gli articoli 21-38 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, l’applicazione è sospesa fino a tale data. Restano rilevanti i rapporti con il regolamento (UE) n. 909/2014, il regolamento delegato (UE) 2018/1229 e, in via transitoria, l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 sulla disciplina del regolamento titoli
Il regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2018/1229, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di disciplina del regolamento. La finalità è quella di differire l’applicazione delle disposizioni tecniche sull’acquisto forzoso, in attesa della rivalutazione del quadro normativo avviata a livello UE, evitando nel contempo costi di adeguamento potenzialmente duplicati per gli operatori.
Contesto e ragioni dell’intervento
Dai considerando emerge che il meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio può aumentare la pressione di liquidità e i costi dei titoli soggetti a mancato regolamento, con effetti peggiorativi in caso di volatilità di mercato. La Commissione osserva che tali effetti potrebbero incidere negativamente sull’efficienza e sulla competitività dei mercati dei capitali dell’Unione, generando anche maggiore scarto denaro-lettera, minore efficienza del mercato e minori incentivi al prestito titoli e ai pronti contro termine.
Il regolamento tiene inoltre conto della modifica apportata all’articolo 76, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 dal regolamento (UE) 2022/858, che consente date di applicazione differenziate per le varie misure di disciplina del regolamento previste dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014. In tale cornice, si è ritenuto necessario sospendere fino al completamento della revisione le disposizioni dell’RTS sull’acquisto forzoso.
Ambito oggettivo e soggettivo
La modifica incide sul regolamento delegato (UE) 2018/1229, con particolare riferimento alle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento e alle procedure di acquisto forzoso. Il regime transitorio riguarda specificamente la controparte centrale di uno Stato membro che presta servizi di compensazione per titoli azionari e, più in generale, i soggetti coinvolti nella mancata consegna di titoli azionari per il regolamento.
Regime transitorio fino al 2 novembre 2025
Con l’introduzione dell’articolo 41 bis, fino al 2 novembre 2025 la controparte centrale deve assicurare che:
- se il venditore non è in grado di consegnare i titoli azionari entro quattro giorni lavorativi dalla data in cui il regolamento è dovuto, sia automaticamente avviata la procedura di acquisto forzoso;
- se l’acquisto forzoso non è possibile, l’acquirente riceva un importo calcolato sul valore dei titoli da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite in conseguenza del mancato regolamento;
- il soggetto inadempiente rimborsi tutti gli importi pagati in applicazione delle regole precedenti.
Sospensione delle misure di disciplina del regolamento
L’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 viene anche modificato nel titolo, ora indicato come "Entrata in vigore e applicazione", e viene chiarito che le misure di disciplina del regolamento contenute negli articoli da 21 a 38 non trovano applicazione fino al 2 novembre 2025. La soluzione evita che i partecipanti al mercato sostengano costi di implementazione destinati a essere rivisti a seguito della riforma della disciplina del regolamento titoli.
Rapporto con la normativa previgente
Il regolamento richiama il fatto che, in assenza dell’applicazione delle nuove disposizioni sull’acquisto forzoso, resta necessario mantenere operativa la precedente procedura di acquisto forzoso prevista dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012, per il periodo in cui le norme del regolamento delegato (UE) 2018/1229 non si applicano ancora. Il quadro si inserisce nel più ampio coordinamento tra regolamento (UE) n. 909/2014, regolamento delegato (UE) 2018/1229, regolamento (UE) 2022/858 e regolamento (UE) n. 236/2012.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinvio dell’applicazione delle norme sull’acquisto forzoso
Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 è modificato per rinviare l’efficacia delle disposizioni relative all’acquisto forzoso. In particolare, le misure di disciplina del regolamento di cui agli articoli da 21 a 38 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 non si applicano fino al 2 novembre 2025.
Regime transitorio per le controparti centrali
È inserito l’articolo 41 bis nel regolamento delegato (UE) 2018/1229. Fino al 2 novembre 2025, la controparte centrale di uno Stato membro che presta servizi di compensazione per titoli azionari deve garantire procedure conformi a tre condizioni: attivazione automatica dell’acquisto forzoso quando il venditore non consegna i titoli entro quattro giorni lavorativi dalla data dovuta; pagamento all’acquirente di un importo sostitutivo se l’acquisto forzoso non è possibile; rimborso da parte del soggetto inadempiente di tutti gli importi pagati ai sensi delle lettere a) e b).
Titolo dell’articolo 42 e clausola di applicazione
L’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è ridenominato "Entrata in vigore e applicazione" e viene integrato con la previsione espressa secondo cui le misure di disciplina del regolamento di cui agli articoli da 21 a 38 non si applicano fino al 2 novembre 2025.
Entrata in vigore del regolamento modificativo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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