Regolamento (UE) 2022/1190
Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel SIS una nuova categoria di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi, inserite dagli Stati membri su proposta di Europol nell’interesse dell’Unione. La finalità è rendere disponibili agli operatori di prima linea informazioni ricevute da paesi terzi o organizzazioni internazionali, migliorando il contrasto al terrorismo e alla criminalità grave. Il testo disciplina condizioni di inserimento, scambio di informazioni supplementari, modalità di esecuzione degli hit, durata, cancellazione e raccordo con le banche dati Europol. L’operatività concreta è subordinata a una decisione della Commissione che attesti il completamento dei necessari adeguamenti tecnici e procedurali.
Modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per consentire l’inserimento nel SIS, su proposta di Europol, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria penale, con effetti per gli Stati membri che utilizzano il SIS, Europol, gli uffici SIRENE e le autorità nazionali competenti autorizzate a consultare il sistema. Riguarda in particolare i cittadini di paesi terzi sospettati di essere coinvolti in terrorismo o in altre forme gravi di criminalità rientranti nella competenza di Europol, nonché i dati e le segnalazioni di oggetti collegati a tali persone. Non si applica alla Danimarca; Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria, Romania, Croazia e Cipro sono menzionati per il rispettivo regime di partecipazione all’acquis di Schengen. L’applicazione decorre dalla data fissata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862; l’articolo 1, punto 12, si applica dal 1° agosto 2022.
Segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione
Il regolamento (UE) 2022/1190 modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sul SIS per introdurre una nuova categoria di segnalazioni finalizzata a rafforzare la sicurezza interna dell’Unione. La scelta legislativa risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di colmare le lacune informative rispetto a cittadini di paesi terzi coinvolti in terrorismo e criminalità grave, rendendo disponibili agli operatori di frontiera e di polizia informazioni già acquisite da Europol tramite paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Ambito soggettivo e finalità
La nuova disciplina riguarda gli Stati membri che utilizzano il SIS, Europol, gli uffici SIRENE, le autorità nazionali competenti e, per gli scambi di informazioni supplementari, anche gli altri Stati membri e l’agenzia eu-LISA. L’oggetto materiale è la segnalazione di cittadini di paesi terzi sospettati di essere coinvolti in reati di terrorismo o in altre forme gravi di criminalità ricompresi nella competenza di Europol. Il regolamento chiarisce che il sistema è concepito per informare gli utenti finali che interrogano il SIS e per consentire la raccolta di ulteriori dati quando la persona viene localizzata.
Definizioni e adeguamenti al regolamento SIS
Il testo interviene anzitutto su alcune definizioni del regolamento (UE) 2018/1862. È riformulata la nozione di "indicatore di validità", che può essere apposto anche alle segnalazioni informative, e viene introdotta la definizione di "cittadino di paese terzo", con esclusione di chi beneficia del diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE. Sono inoltre aggiornate le disposizioni generali sui dati trattati nel SIS e sugli oggetti oggetto di segnalazione, per includere la nuova categoria di segnalazioni.
Condizioni per la proposta di Europol e per l’inserimento nel SIS
Europol può proporre una segnalazione informativa solo sulla base di informazioni ricevute da autorità di paesi terzi o da organizzazioni internazionali e solo se ricorrono determinate condizioni sostanziali. In particolare, la proposta presuppone che esistano indizi concreti che la persona stia commettendo o intenda commettere uno dei reati rilevanti, oppure che una valutazione globale della persona, anche alla luce dei precedenti penali, faccia supporre tale rischio. Prima della proposta, Europol deve verificare l’affidabilità della fonte e l’accuratezza delle informazioni, anche tramite ulteriori scambi con il fornitore dei dati, e deve aver accertato che nel SIS non esista già una segnalazione sulla stessa persona.
Verifica nazionale, facoltatività dell’inserimento e scambio di informazioni
La proposta di Europol è sottoposta alla verifica e all’analisi dello Stato membro destinatario, che conserva un potere discrezionale sull’inserimento della segnalazione nel SIS. Se la segnalazione viene inserita, lo Stato membro segnalante informa gli altri Stati membri ed Europol mediante lo scambio di informazioni supplementari. Se invece la segnalazione non viene inserita, lo Stato membro può, se ne ricorrono i presupposti, decidere di inserire un diverso tipo di segnalazione sulla medesima persona. Gli Stati membri devono inoltre comunicare a Europol e agli altri Stati membri l’esito della verifica e dell’analisi entro 12 mesi dalla proposta, istituendo a tal fine un meccanismo di rendicontazione periodica.
Gestione dei dati complementari, inesattezze e obbligo di rettifica o cancellazione
Il regolamento attribuisce a Europol un ruolo attivo di aggiornamento: se l’agenzia dispone di dati complementari o modificati relativi alla proposta o alla segnalazione inserita, deve trasmetterli senza indugio allo Stato membro interessato affinché questi possa completare, modificare o cancellare la segnalazione. Se Europol viene a conoscenza del fatto che i dati inseriti sono inesatti o sono stati archiviati illecitamente, deve informarne lo Stato membro segnalante al più presto e comunque entro due giorni lavorativi dal momento in cui ne sia venuta in possesso; lo Stato membro deve quindi verificare le informazioni e, se necessario, rettificarle o cancellarle senza indugio.
Esecuzione dell’azione richiesta in caso di hit
In caso di riscontro positivo su una segnalazione informativa, lo Stato membro di esecuzione deve raccogliere e trasmettere allo Stato membro segnalante una serie di informazioni: localizzazione della persona, luogo, ora e motivo del controllo, itinerario e destinazione del viaggio, persone accompagnatrici ragionevolmente collegabili, oggetti trasportati, inclusi i documenti di viaggio, e circostanze della localizzazione. La trasmissione avviene tramite scambio di informazioni supplementari. La disciplina si applica anche quando la persona viene localizzata nello Stato membro che ha inserito la segnalazione per informare Europol; in tal caso la raccolta deve avvenire in modo discreto e senza che la persona sia informata dell’esistenza della segnalazione.
Collegamento con impronte digitali e segnalazioni di oggetti
Il regolamento amplia la consultazione dei dati dattiloscopici nel SIS, consentendo l’uso di impronte complete o parziali rinvenute sul luogo di reati gravi o di terrorismo, purché la probabilità di attribuzione all’autore sia elevata e l’interrogazione sia effettuata contestualmente nelle banche dati nazionali pertinenti. Quanto alle segnalazioni di oggetti, possono essere inserite segnalazioni relative a specifici oggetti e mezzi di pagamento non in contanti collegati alla persona oggetto della segnalazione informativa, al fine di localizzarla; tali segnalazioni seguono la sorte della segnalazione personale e vengono cancellate insieme ad essa.
Durata, riesame e cancellazione delle segnalazioni
Le segnalazioni relative alle persone hanno durata annuale e devono essere riesaminate entro tale termine. Durante il periodo di riesame lo Stato membro può, con una valutazione individuale globale registrata, prorogare la conservazione se ciò è necessario e proporzionato; la proroga deve essere comunicata al CS-SIS. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente alla scadenza del periodo di riesame, salvo proroga. Per le segnalazioni informative, il CS-SIS avvisa lo Stato membro segnalante e Europol con quattro mesi di anticipo rispetto alla cancellazione prevista, e Europol deve assistere senza indugio lo Stato membro nella valutazione globale richiesta per l’eventuale proroga.
Limiti al trattamento e rapporti con Europol
Il trattamento dei dati del SIS è consentito solo per le finalità previste per ciascuna categoria di segnalazione. Un uso per finalità diverse è ammesso solo in relazione a un caso specifico e se giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave e imminente per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, da motivi fondati di sicurezza nazionale o dalla prevenzione di un reato grave, previa autorizzazione dello Stato membro segnalante. Inoltre, Stati membri, Europol ed eu-LISA devono fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione e le relazioni previste dal regolamento (UE) 2016/794.
Entrata in vigore e applicazione operativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, si applica solo dalla data che sarà stabilita dalla Commissione con apposita decisione ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, dopo la verifica di tre condizioni: adeguamento degli atti di esecuzione, notifica da parte degli Stati membri e di Europol dell’adozione delle misure tecniche e procedurali necessarie, e positivo completamento dei test del CS-SIS e dell’interazione con i sistemi nazionali. L’unica eccezione è l’articolo 1, punto 12, relativo alla decisione della Commissione sulla data di avvio, che si applica dal 1° agosto 2022.
Disposizioni principali
Nuova categoria di segnalazioni informative nel SIS
È inserito il capo IX bis nel regolamento (UE) 2018/1862, dedicato alle "segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione". La nuova categoria è proposta da Europol sulla base di informazioni ricevute da autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali e inserita nel SIS a discrezione degli Stati membri.
Definizioni e adeguamenti generali del SIS
Sono aggiornate le definizioni di "indicatore di validità" e di "cittadino di paese terzo". Vengono inoltre adeguate le regole sui dati contenuti nel SIS, sugli oggetti oggetto di segnalazione e sull’apposizione dell’indicatore di validità alle nuove segnalazioni informative.
Condizioni per la proposta di Europol e per l’inserimento
Europol può proporre l’inserimento solo se esistono indizi concreti che la persona stia commettendo o intenda commettere reati di terrorismo o altre forme gravi di criminalità elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/794, oppure se la valutazione globale della persona fa supporre tale rischio. Inoltre, Europol deve aver verificato l’affidabilità della fonte e l’accuratezza dei dati, e un’interrogazione del SIS non deve aver già rilevato una segnalazione sulla persona.
Verifica nazionale, scambio di informazioni e reporting
Lo Stato membro destinatario della proposta di Europol verifica e analizza la proposta e decide discrezionalmente se inserire la segnalazione nel SIS. Gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri ed Europol dell’esito della verifica e dell’eventuale inserimento entro 12 mesi dalla proposta, tramite un meccanismo di rendicontazione periodica. Europol deve registrare le proprie proposte e riferire semestralmente agli Stati membri.
Gestione di dati complementari, inesattezze e cancellazione
Europol deve trasmettere senza indugio dati complementari o modificati e, se rileva che i dati sono inesatti o archiviati illecitamente, informare lo Stato membro segnalante: entro due giorni lavorativi se emerge che i dati già inseriti sono inesatti o illecitamente archiviati. Lo Stato membro segnalante deve verificare, rettificare o cancellare senza indugio i dati interessati. Le segnalazioni informative sono cancellate alla scadenza del periodo di validità o su decisione dell’autorità competente, anche su proposta di Europol.
Esecuzione dell’hit e informazioni da trasmettere
In caso di riscontro positivo su una segnalazione informativa, lo Stato membro di esecuzione comunica allo Stato membro segnalante, tramite scambio di informazioni supplementari, l’avvenuta localizzazione della persona, luogo, ora e motivo del controllo, itinerario e destinazione del viaggio, persone accompagnatrici, oggetti trasportati e circostanze della localizzazione. La raccolta deve avvenire in modo discreto e senza informare la persona dell’esistenza della segnalazione.
Durata, riesame e cancellazione automatica
Le segnalazioni informative possono essere inserite per un anno; entro tale termine lo Stato membro segnalante riesamina la necessità di mantenerle. È possibile una proroga motivata sulla base di una valutazione individuale globale, da comunicare al CS-SIS. Le segnalazioni di persone sono cancellate automaticamente alla scadenza del riesame, salvo proroga, e il CS-SIS avvisa con quattro mesi di anticipo; per queste segnalazioni Europol assiste lo Stato membro nella valutazione.
Segnalazioni di oggetti collegate
Se vi sono indizi concreti che determinati oggetti o mezzi di pagamento non in contanti siano collegati alla persona oggetto della segnalazione informativa, possono essere inserite segnalazioni di oggetti per localizzare la persona. Le segnalazioni di oggetti collegate seguono la sorte della segnalazione della persona e sono cancellate con essa.
Trattamento dei dati e limitazioni d’uso
I dati del SIS possono essere trattati solo per le finalità proprie di ciascuna categoria di segnalazione. Qualsiasi trattamento per finalità diverse richiede un caso specifico, la necessità di prevenire una minaccia grave e imminente per l’ordine o la sicurezza pubblica, fondati motivi di sicurezza nazionale o la prevenzione di un reato grave, e l’autorizzazione preventiva dello Stato membro segnalante.
Coinvolgimento di Europol e adempimenti tecnici
Gli Stati membri, Europol ed eu-LISA devono fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione prevista dal regolamento (UE) 2016/794. La Commissione adotterà una decisione che fissa la data da cui gli Stati membri potranno iniziare a inserire, aggiornare e cancellare le segnalazioni informative, solo dopo aver verificato l’adeguamento degli atti di esecuzione, la comunicazione delle necessarie misure tecniche e procedurali e il positivo completamento dei test del CS-SIS e dell’interazione con i sistemi nazionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1166
- Regolamento · 6 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1167
- Regolamento · 6 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1202
- Regolamento · 6 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1930
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1160
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1161
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →