Regolamento (UE) 2022/1167
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1167 della Commissione del 6 luglio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, successivamente a un riesame intermedio parziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regime antidumping sul glutammato monosodico originario della Cina, alla luce di un riesame intermedio parziale avviato d’ufficio dalla Commissione. La revisione è stata determinata dalla riorganizzazione strutturale del gruppo Meihua, che ha reso non più adeguata l’aliquota individuale precedentemente attribuita al gruppo con il codice TARIC A883. Di conseguenza, l’aliquota individuale e il relativo codice sono soppressi e le eventuali esportazioni dell’entità riorganizzata ricadono nella categoria residuale "tutte le altre società".
Modifica del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame intermedio parziale relativo alla riorganizzazione del gruppo Meihua.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, classificato attualmente al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010). Riguarda in particolare l’assetto delle aliquote antidumping definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, con effetto sui produttori/esportatori cinesi interessati e, per le esportazioni non specificamente identificate, su tutte le altre società. Non disciplina prodotti o origini diversi, né incide sulle misure già applicabili al glutammato monosodico originario di altri paesi, salvo quanto indirettamente connesso alla struttura delle aliquote per la RPC.
Modifica del dazio antidumping sul glutammato monosodico originario della Cina
Il regolamento interviene sul regime antidumping applicabile alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, a seguito di un riesame intermedio parziale avviato d’ufficio dalla Commissione per verificare se l’aliquota individuale riconosciuta al gruppo Meihua fosse ancora appropriata.
Contesto normativo e misure preesistenti
Il prodotto era già soggetto a dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1187/2008, poi mantenuti nel 2015 e nuovamente confermati nel 2021. Prima della presente modifica, i dazi definitivi vigenti erano compresi tra il 33,8 % e il 39,7 %. Il prodotto interessato resta il glutammato monosodico originario della RPC, classificato al codice NC ex 2922 42 00, codice TARIC 2922420010, e la Commissione ribadisce che il prodotto fabbricato in Cina ed esportato nell’Unione è simile a quello venduto sul mercato interno cinese ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Avvio del riesame intermedio parziale
Il 24 gennaio 2022 la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. Il riesame era limitato ai due produttori esportatori collegati del gruppo Meihua, ossia Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd e Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, identificati dal codice addizionale TARIC A883. L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo 1º gennaio 2021-31 dicembre 2021.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
La Commissione ha trasmesso questionari ai produttori esportatori interessati e alle autorità cinesi, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Ha quindi preannunciato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e ha deciso di basarsi sui dati disponibili nel fascicolo. Anche la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea è stata informata, ma non ha presentato osservazioni.
Riorganizzazione del gruppo Meihua
Dalla documentazione presentata in occasione della richiesta di modifica del nome è emerso che la situazione del gruppo Meihua era mutata in modo sostanziale e duraturo. La Commissione ha rilevato che: un altro soggetto del gruppo avrebbe modificato il proprio nome già nel 2008; Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited è stata incorporata nel 2012 ed è l’operatore che svolge le attività di esportazione; nel 2011 Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd si è fusa con Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. In sostanza, la Commissione ha ritenuto che non si trattasse di una semplice variazione nominale, ma di una riorganizzazione strutturale con formazione di una nuova entità di gruppo.
Conseguenze sull’aliquota individuale e sul codice TARIC
Poiché l’entità originaria cui era stato attribuito il margine individuale non esiste più nella stessa configurazione, la Commissione conclude che non è possibile mantenere l’aliquota individuale del dazio collegata al codice TARIC A883 né determinare, nel presente riesame, una nuova aliquota individuale per la nuova struttura. Di conseguenza, le eventuali esportazioni effettuate dalla nuova entità rientrano nell’aliquota residua applicabile a "tutte le altre società", con codice addizionale TARIC A999.
Modifica formale del regolamento (UE) 2021/633
Il regolamento modifica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633. Dopo la modifica, le aliquote espressamente indicate per il prodotto in esame fabbricato nella RPC sono: Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd con dazio del 36,5 % e codice A884; tutte le altre società con dazio del 39,7 % e codice A999. La precedente specifica aliquota del gruppo Meihua viene quindi rimossa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto delle misure antidumping preesistenti
Richiama l’istituzione originaria di dazi antidumping definitivi con il regolamento (CE) n. 1187/2008, il mantenimento delle misure nel 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 e la conferma nel 2021 con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/633. Prima della modifica, i dazi definitivi erano compresi tra il 33,8 % e il 39,7 %.
Riesame intermedio parziale d’ufficio
La Commissione ha avviato il 24 gennaio 2022 un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, limitato ai due produttori esportatori collegati del gruppo Meihua (Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd e Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, codice TARIC A883). Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1º gennaio 2021-31 dicembre 2021.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
I produttori esportatori interessati e le autorità cinesi non hanno risposto ai questionari né presentato osservazioni. La Commissione ha quindi applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le conclusioni sui dati disponibili nel fascicolo, includendo le informazioni fornite nella richiesta di modifica del nome.
Riorganizzazione del gruppo Meihua
Dalla documentazione emerge che il gruppo Meihua ha subito una riorganizzazione strutturale che va oltre una semplice modifica di denominazione: un altro soggetto del gruppo avrebbe cambiato nome nel 2008, Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited (Meihua Hong Kong) è stata incorporata nel 2012 con funzioni di esportazione, e nel 2011 Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd si è fusa con Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. La Commissione ha ritenuto che la vecchia entità a cui era attribuito il margine individuale non esistesse più nella stessa configurazione.
Soppressione dell’aliquota individuale e del codice TARIC A883
Poiché Meihua Group, nella sua precedente composizione, non esiste più come tale e la Commissione non può stabilire un nuovo margine individuale per la nuova entità, l’aliquota individuale del dazio e il codice addizionale TARIC A883 sono soppressi. Le eventuali esportazioni della nuova entità sono assoggettate all’aliquota residuale applicabile a "tutte le altre società" con codice addizionale TARIC A999.
Modifica del regolamento (UE) 2021/633
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 è sostituito, limitatamente alle aliquote applicabili al prodotto in esame fabbricato nella RPC. Dopo la modifica, restano espressamente indicate Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd con dazio del 36,5 % e codice A884, e tutte le altre società con dazio del 39,7 % e codice A999.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1166
- Regolamento · 6 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1190
- Regolamento · 6 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1202
- Regolamento · 6 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1930
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1160
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1161
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →