Sentenza del 21/06/2021 n. 844 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Associazioni sportive dilettantistiche - Costi di sponsorizzazione - Deducibilità - Soglia art. 90 L. 289/2022 - Presunzione di inerenza - Si applica - Ripresa a tassazione - Prova dell'inesistenza del costo - Necessaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla deducibilità dei costi di sponsorizzazione reclamati dall'associazione sportiva dilettantistica; l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione tali costi ritenendoli non inerenti o non effettivamente sostenuti.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 90 della L. n. 289/2002, che introduce una presunzione di inerenza (assoluta) per le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione di importo inferiore a 200.000 euro. Conseguentemente l'Amministrazione poteva disconoscere la deducibilità solo dimostrando che il costo non era stato effettivamente sostenuto; non avendo fornito prova dell'inesistenza del costo, la ripresa a tassazione è stata annullata e la deducibilità è stata riconosciuta all'associazione.
Norme richiamate
art. 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Introduce una presunzione assoluta di inerenza per le spese pubblicitarie/sponsorizzazione di importo inferiore a 200.000 euro; limita il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria obbligandola a provare l'inesistenza del costo per poter disconoscere la deducibilità.
Massime di principio
- Per spese di sponsorizzazione inferiori a 200.000 euro si applica la presunzione di inerenza ex art. 90 L. 289/2002: l'onere della prova che il costo non sia stato realmente sostenuto grava sull'Amministrazione finanziaria.
- La semplice carenza documentale non è automaticamente sufficiente per disconoscere la deducibilità quando opera la presunzione: l'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva inesistenza della spesa.
- I contribuenti (associazioni sportive dilettantistiche) beneficiano di una protezione procedurale fino alla soglia di 200.000 euro; comunque è comunque consigliabile conservare contratti, ricevute, estratti conto e ogni prova di pagamento e di prestazione per anticipare e respingere eventuali contestazioni.
- Per importi pari o superiori a 200.000 euro la presunzione non opera e l'Amministrazione può contestare l'inerenza con le ordinarie regole probatorie; in tali casi il contribuente deve dimostrare la natura e la congruità della spesa.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione che intenda riprendere a tassazione costi di sponsorizzazione deve acquisire elementi probatori concreti (es. mancanza di pagamenti, false fatture, rapporti simulati) per superare la presunzione di inerenza.
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