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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6498/2021 del 09/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto a Emiliano Paoletti il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso l'INFN ai sensi dell'art.1, commi 519 e 520 della L. 296/2006. La questione centrale era che l'INFN aveva formato una graduatoria che dava priorità al personale in servizio al 31.12.2006 rispetto a chi non era in servizio a quella data; Paoletti sosteneva invece il diritto alla stabilizzazione per anzianità di servizio, risultando più anziano di altro personale stabilizzato. L'INFN ha dedotto in cassazione che la legge privilegerebbe chi fosse in servizio alla data indicata e che la condotta dell'ente fosse conforme alla normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INFN e confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto il diritto di Paoletti alla stabilizzazione, ritenendo corretto il criterio di priorità basato sull'anzianità di servizio (con criterio anagrafico in caso di parità). La Cassazione ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'elencazione delle ipotesi nel comma 519 debba essere interpretata come ordine di preferenza a favore di chi fosse in servizio al 1.1.2007, e ha qualificato la norma di prosecuzione dei rapporti al 31.12.2006 come misura temporanea di copertura, non come fonte di diritto preferenziale. Le eccezioni dell'INFN relative a dotazioni organiche o coperture finanziarie sono state ritenute generiche e non idonee a sovvertire la pronuncia. Quanto alle spese di cassazione, Paoletti non ha presentato tempestivamente controricorso e quindi non è stata disposta condanna in suo favore per le spese del giudizio di cassazione. Inoltre la sentenza dà atto degli obblighi relativi al contributo unificato previsti dal d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 519 e 520)

    "del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge"

    La Corte ha interpretato il comma come elenco disgiuntivo di categorie destinatarie della stabilizzazione, senza che dalla sequenza derivi un criterio di preferenza a favore di chi fosse in servizio alla data indicata; il criterio operativo per l'assegnazione è l'anzianità di servizio (con criterio anagrafico in caso di parità).

  • Medesimo art. 1, comma 519 (clausola di prosecuzione dei rapporti)

    "le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma ... in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione"

    La Corte ha ritenuto che la disposizione sia volta a assicurare la gestione ordinaria delle amministrazioni durante le procedure di stabilizzazione e non attribuisca un privilegio sostanziale ai soggetti in servizio a quella data quanto alla priorità di stabilizzazione.

  • Art. 360, n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata come motivo di ricorso per censurare la presunta violazione e falsa applicazione di norme di legge (vizio di diritto dedotto dall'INFN). La Corte ha ritenuto infondato il motivo ai sensi di questa norma.

  • Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    Norma richiamata dall'INFN in combinato disposto con l'art.1 L. 296/2006; la Corte non ha ritenuto sussistente una diversa interpretazione della legge alla luce di tale combinato.

  • Art. 370 c.p.c.

    Richiamato per spiegare l'inammissibilità della memoria difensiva presentata tardivamente dal resistente: Paoletti non ha proposto controricorso nei termini e la memoria depositata solo in vista dell'adunanza camerale è stata considerata inammissibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater e 1-bis)

    Richiamato nella parte dispositiva per dare atto degli eventuali ulteriori importi dovuti a titolo di contributo unificato dal ricorrente, secondo le disposizioni procedurali sui versamenti.

  • Corte Costituzionale, sent. 28 ottobre 2010, n. 3030 (giurisprudenza richiamata)

    La sentenza della Consulta è richiamata a sostegno della prevalente interpretazione che l'istituto di stabilizzazione debba contemperare la lotta al precariato con l'esigenza di assicurare esperienza specifica alla pubblica amministrazione; ciò giustifica l'uso dell'anzianità come criterio.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 7 luglio 2010, n. 16041 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata in relazione ai limiti dell'eccezione sulla copertura finanziaria e dotazioni organiche: tali profili devono essere specificamente e concretamente allegati e motivati per essere valutati.

Massime di principio

  • La previsione dell'art.1, comma 519 L. 296/2006 va interpretata in senso disgiuntivo: l'elencazione delle categorie destinatarie della stabilizzazione non stabilisce un ordine di priorità a favore di chi fosse in servizio alla data del 31.12.2006.
  • In caso di concorrenza per posti di stabilizzazione, il criterio prevalente per l'assegnazione è l'anzianità di servizio; in caso di parità, si utilizza l'anzianità anagrafica.
  • La clausola che autorizza le amministrazioni a continuare ad avvalersi del personale in servizio al 31.12.2006 ha natura organizzativa e temporanea e non conferisce un'automatica priorità sostanziale ai fini della stabilizzazione.
  • Qualsiasi deroga al criterio di anzianità da parte dell'ente (per es. sulla base di dotazioni organiche o vincoli di bilancio) necessita di specifica, concreta e documentata motivazione; mere affermazioni generiche non sono idonee a legittimare la discrezionalità dell'amministrazione.
  • Sul piano procedurale, la mancata tempestiva costituzione o la mancata impugnazione nei termini può precludere la possibilità di ottenere la condanna per spese in cassazione; memorie depositate tardivamente sono inammissibili ai sensi dell'art. 370 c.p.c.
  • Quando viene riconosciuto un diritto alla stabilizzazione, il giudice può fissare la decorrenza degli effetti (ad es. dalla data di deposito del ricorso introductivo) se non vi sono precise contestazioni contrarie e ciò risulta coerente con la statuizione di merito.

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