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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2349/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha riconosciuto responsabile di bancarotta semplice documentale (dopo che il GUP lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Barbieri sostiene che la Corte d'appello ha ignorato circostanze favorevoli: aveva sempre affidato la contabilità a professionisti, ha tenuto la contabilità finché ha potuto pagare il commercialista, la cessazione della tenuta delle scritture sarebbe dipesa dall'impossibilità economica dal 2015 al 2017, ha consegnato tutta la documentazione in suo possesso rendendo possibile la ricostruzione del patrimonio, sussisteva un sostanziale equilibrio fra attività e passività e la vendita degli immobili ha consentito un realizzo prossimo al soddisfacimento dei creditori. In sostanza chiede l'assoluzione perché non vi sarebbe dolo o neppure colpa rilevante.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che molte delle doglianze del ricorrente consistono in una ricostruzione alternativa dei fatti (vietata in sede di legittimità) e che, sul piano giuridico, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili integra il reato di bancarotta documentale semplice anche se non provoca un concreto pregiudizio ai creditori e anche se l'omissione ha avuto durata inferiore all'intero triennio anteriore al fallimento. Inoltre la mancanza di liquidità per pagare il commercialista e la collaborazione successiva con la curatela non giustificano l'omessa tenuta delle scritture. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 217, comma 2

    «La stessa pena si applica al fallito che durante i tre anni precedenti alla dichiarazione del fallimento .. non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta»

    La Corte interpreta l'art. 217, comma 2, nel senso che il reato di bancarotta documentale semplice è del tipo 'di pericolo presunto': la mancata o irregolare tenuta delle scritture è penalmente rilevante anche se non ha prodotto un concreto pregiudizio e anche se l'omissione non ha coperto l'intero triennio anteriore al fallimento

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 219

    L'art. 219 è richiamato in relazione alle circostanze attenuanti riconosciute in appello; la Corte nota tuttavia che il riconoscimento di attenuanti non esclude la responsabilità quando ricorrono gli elementi costitutivi del reato di bancarotta documentale semplice

Massime di principio

  • La bancarotta documentale semplice è un reato di pericolo presunto: non è necessario dimostrare un concreto pregiudizio economico ai creditori per configurare il reato.
  • L'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili è rilevante anche se l'omissione ha avuto durata inferiore al triennio precedente alla dichiarazione di fallimento; non è richiesto che la condotta copra integralmente il periodo triennale.
  • La difficoltà economica a pagare il commercialista non giustifica l'omessa tenuta delle scritture: gli obblighi contabili devono essere rispettati fino allo scioglimento della società.
  • La collaborazione successiva con la curatela e il realizzo di beni che soddisfano i creditori possono incidere sul trattamento sanzionatorio (attenuanti), ma non escludono la configurabilità del reato quando sussistono gli elementi costitutivi.
  • In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione dei fatti: il ricorso non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle risultanze di merito; le critiche devono riguardare profili di diritto o vizi specifici della motivazione.
  • Se si contesta una sentenza per errori di fatto, occorre indicare vizi di motivazione specifici o violazioni di legge; la mera alternativa interpretazione dei dati processuali è inammissibile in sede di legittimità.

Testo integrale

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