Ordinanza n. 2173/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania, Sezione II, n. 3492/2022 in data 24 ottobre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 3492/2022, relativa alla scelta tra restituzione dell'area e acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il commissario ad acta non avesse dato completa esecuzione al giudicato. In particolare, ha dedotto l'omessa scelta motivata tra restituzione del bene, acquisizione sanante e accordo negoziale; la mancata valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati e dell'assenza di alternative ragionevoli richiesta dall'art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001; l'assenza di un formale provvedimento di accertamento del valore di mercato e dell'indennizzo; l'irrilevanza dell'indisponibilità finanziaria del Comune rispetto all'obbligo di esercitare i poteri necessari e reperire le risorse; nonché l'omesso riscontro alle richieste istruttorie riguardanti alienazioni immobiliari, entrate, stanziamenti e fondo di riserva. Ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta o, in subordine, l'assegnazione di uno specifico mandato per completare gli adempimenti omessi. Nel corso del giudizio è intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, che il commissario ha ritenuto ostativa alla prosecuzione dell'azione esecutiva individuale per il pagamento delle somme.
La decisione
Il TAR ha chiarito che la dichiarazione di dissesto non impedisce al Comune o al commissario ad acta di eseguire il giudicato nella parte relativa alla scelta amministrativa tra restituzione dell'area e acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il dissesto impedisce invece, nei limiti dell'art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000, la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale diretta al pagamento dei crediti rientranti nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione; il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento resta sospeso sino all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria. Il Comune o il commissario devono quindi effettuare una valutazione comparativa preliminare e adottare un formale provvedimento espresso: se scelgono la restituzione, devono disporla ed eseguirla, trasmettendo all'organismo straordinario di liquidazione le obbligazioni pecuniarie relative all'occupazione pregressa; se scelgono l'acquisizione, devono adottare una determinazione preliminare e vincolante sull'opzione, completa delle motivazioni, degli importi e della documentazione tecnica e contabile, da trasmettere all'organismo straordinario di liquidazione. Quest'ultimo, in caso di acquisizione, è competente ad adottare l'atto finale ex art. 42-bis, liquidare le somme e iscrivere la relativa posta nella massa passiva. Il TAR ha escluso che il Comune o il commissario debbano adottare un provvedimento di acquisizione già perfezionato e subordinato all'approvazione dell'organismo di liquidazione. Ha assegnato al commissario ad acta un ulteriore termine di novanta giorni per completare l'ottemperanza, fornendo i chiarimenti indicati, e ha respinto la richiesta di sostituzione dell'ausiliario, ritenendo opportuno che portasse a compimento il mandato in ragione della conoscenza già acquisita della vicenda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Il passaggio della proprietà avviene sotto condizione sospensiva del pagamento.
La scelta tra restituzione e acquisizione sanante deve essere preceduta da una valutazione comparativa motivata. In caso di acquisizione, il Comune o il commissario adottano la determinazione preliminare sull'opzione, mentre l'organismo straordinario di liquidazione adotta l'atto finale, liquida le somme e costituisce la posta nella massa passiva.
art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001
attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico
L'acquisizione richiede una motivazione riferita alle ragioni di interesse pubblico, agli interessi privati contrapposti e all'assenza di alternative ragionevoli.
artt. 193 e 194 d.lgs. 267/2000
Nel caso concreto, secondo la relazione del commissario, la situazione finanziaria dell'ente non consentiva il valido riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio.
artt. 244 e seguenti d.lgs. 267/2000
Disciplinano la dichiarazione di dissesto finanziario, che il commissario ha sollecitato in ragione della situazione dell'ente e che il Comune ha poi adottato.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione
Il divieto comprende il giudizio di ottemperanza quando abbia contenuto meramente satisfattivo di una somma pecuniaria; non impedisce però l'adozione degli atti amministrativi necessari a definire la sorte del bene.
art. 256 d.lgs. 267/2000
Il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento resta sospeso sino all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso i principi vincolanti dell'Adunanza plenaria citati dal TAR.
Massime di principio
- La dichiarazione di dissesto di un ente locale non impedisce l'esecuzione di un giudicato nella parte in cui impone di compiere la scelta amministrativa tra restituzione di un bene illegittimamente occupato e acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001; impedisce invece, nei limiti dell'art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000, le azioni esecutive individuali dirette al pagamento dei crediti rientranti nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione.
- Quando l'occupazione illegittima è anteriore al dissesto e il rendiconto della gestione liquidatoria non è stato approvato, la competenza dell'organismo straordinario di liquidazione può comprendere sia il profilo contabile del debito sia l'adozione dell'atto amministrativo ex art. 42-bis che costituisce il titolo della spesa; resta però al Comune o al commissario ad acta la preliminare scelta discrezionale tra restituzione e acquisizione.
- La scelta tra restituzione e acquisizione sanante deve essere espressa, motivata e preceduta dalla comparazione degli interessi pubblici e privati e dalla verifica dell'assenza di alternative ragionevoli. Il Comune o il commissario ad acta non possono limitarsi a svolgere attività estimative senza formalizzare l'opzione imposta dal giudicato.
- Se viene scelta l'acquisizione sanante, Comune o commissario ad acta devono adottare un provvedimento preliminare e vincolante sull'opzione, indicare le ragioni della scelta e gli importi dovuti e trasmettere la documentazione tecnica e contabile all'organismo straordinario di liquidazione, cui spetta l'adozione dell'atto finale ex art. 42-bis e la liquidazione delle somme.
- Il divieto di azioni esecutive individuali derivante dal dissesto sospende il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento, ma non esonera l'amministrazione o il commissario ad acta dall'adozione degli atti amministrativi necessari a definire la sorte del bene e a determinare il titolo della futura obbligazione.
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