Cassazione Civile, Ordinanza n. 20317/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva dichiarato, con dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2005, una plusvalenza patrimoniale derivante dalla vendita di immobili e aveva optato per la tassazione rateizzata in cinque quote annuali. L’Agenzia aveva però riqualificato quella plusvalenza come ricavo, recuperando a tassazione l’intero importo nell’anno 2005; la pretesa era stata poi iscritta a ruolo. Successivamente la società aveva aderito alla definizione agevolata delle cartelle e, una volta perfezionata la rottamazione con l’ultimo pagamento nel settembre 2018, aveva chiesto il rimborso dell’IRES pagata negli anni 2006-2009 in esecuzione della tassazione rateizzata. L’Ufficio aveva riconosciuto il rimborso solo parziale, negandolo per alcune annualità ritenute decadute ex art. 38 d.P.R. 602/1973. La società aveva impugnato il diniego parziale e, in appello, aveva ottenuto l’accoglimento. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che per il rimborso IRES operasse la decadenza quadriennale di cui all’art. 38, applicabile anche agli anni 2006 e 2007; la Corte ha invece ritenuto che il presupposto del rimborso si fosse verificato solo con il perfezionamento della definizione agevolata, dunque successivamente ai versamenti, con applicazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza d’appello che aveva riconosciuto il diritto della società al rimborso. Ha affermato che il termine decadenziale dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 vale solo per i versamenti non dovuti ab origine; quando invece il diritto alla restituzione nasce dopo il pagamento, il termine decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto restitutorio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992. Nel caso concreto, tale presupposto si è realizzato con il perfezionamento della rottamazione, avvenuto il 24 settembre 2018. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 86, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato solo per indicare l’opzione della contribuente per la tassazione in cinque quote annuali della plusvalenza realizzata.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Si applica soltanto quando il versamento di cui si chiede il rimborso era non dovuto fin dall’origine; non regola i casi in cui il diritto alla restituzione sorga successivamente al pagamento.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Si applica ai diritti alla restituzione sorti dopo il pagamento dell’imposta; il termine decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È la norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225
Richiamato quale base normativa della definizione agevolata cui la società ha aderito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di rimborsi tributari, il termine decadenziale dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 opera solo se il pagamento era indebitamente eseguito sin dall’origine; se invece il diritto alla restituzione nasce in un momento successivo, il dies a quo coincide con il verificarsi del presupposto restitutorio e si applica l’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- La qualificazione del termine di decadenza per il rimborso dipende dalla causa concreta della ripetizione: occorre distinguere tra imposta non dovuta ab origine e credito restitutorio sorto successivamente al pagamento.
- Quando la pretesa di rimborso deriva dal perfezionamento di una definizione agevolata che rende indebiti, ex post, versamenti già effettuati, il termine per chiedere la restituzione decorre dalla data di perfezionamento della definizione, non dalle date originarie dei versamenti.
- In sede di legittimità, la violazione di legge deve essere risolta individuando la disciplina speciale applicabile al caso concreto e verificando se il presupposto del rimborso sia anteriore o posteriore al pagamento.
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