Ordinanza n. 1762/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di concessione della cittadinanza italiana e sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio - Roma, Sezione V bis, che aveva respinto il ricorso di primo grado proposto contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza e, per effetto, del diniego impugnato. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicate le censure di merito articolate contro il diniego; emerge soltanto il riferimento a pericoli per la sicurezza pubblica rilevati dall’amministrazione e contestati in sede giudiziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico, connesso ai pericoli per la sicurezza pubblica rilevati, al mantenimento dell’efficacia del diniego di cittadinanza, giudicando tale interesse idoneo a resistere alle censure proposte. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che l’appellante non aveva formulato specifiche deduzioni sulle concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rilascio del titolo; pertanto non risultava dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata nell’ambito dei presupposti della tutela cautelare disciplinata dal codice del processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di concessione della cittadinanza italiana può essere mantenuto efficace quando l’amministrazione abbia rilevato pericoli per la sicurezza pubblica e il giudice ravvisi la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela della sicurezza rispetto all’interesse individuale alla sospensione dell’atto.
- La sospensione cautelare di un diniego di cittadinanza richiede la deduzione e la dimostrazione di concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rilascio del titolo; la mera lesione dell’interesse al conseguimento della cittadinanza non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile.
- L’assenza di specifiche allegazioni sulle conseguenze dannose del diniego è sufficiente a escludere il periculum in mora e a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche senza una definizione nel merito delle censure proposte contro il provvedimento.
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