Regolamento (UE) 2016/2363
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2363 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, cancellando sette entità dall’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica recepisce la decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 dicembre 2016. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (CE) n. 1210/2003 mediante la soppressione di 7 voci dall’allegato III relativo al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sui soggetti già elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento riguarda esclusivamente alcune entità irachene e collegate all’ex governo iracheno, in particolare nel settore petrolifero, che erano sottoposte al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq alla data del 22 maggio 2003. Restano ferme le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1210/2003 non modificate dal presente atto.
Modifica del regolamento (CE) n. 1210/2003 per l’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2363 aggiorna il regime sanzionatorio relativo all’Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento è limitato alla revisione dell’allegato III, che contiene gli enti dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq alla data del 22 maggio 2003.
Contesto e finalità
La Commissione interviene in seguito alla decisione del 16 dicembre 2016 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha cancellato sette entità dall’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Il regolamento dell’Unione recepisce tale aggiornamento e adegua di conseguenza la disciplina europea.
Contenuto della modifica
L’unica modifica sostanziale consiste nella soppressione di sette voci dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. Le voci eliminate riguardano, tra gli altri:
- Iraqi National Oil Company (INOC), comprese diverse società controllate e collegate;
- Ministry of Oil [Iraq];
- North Refineries Company;
- State Company for Oil Projects (anche denominata State Organization for Oil Projects);
- State Establishment for Oil Refining and Gas Processing;
- State Establishment for Oil Training;
- State Organisation for Oil Products and Gas Distribution.
Effetti giuridici
La soppressione dall’allegato III comporta la rimozione di tali soggetti dall’elenco dei destinatari del congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento base. Il regolamento non introduce nuove categorie di soggetti, nuovi divieti o ulteriori obblighi procedurali; si limita ad aggiornare l’elenco esistente.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In pratica, vengono soppresse dall’elenco sette voci relative a enti e organismi iracheni del settore petrolifero, tra cui Iraqi National Oil Company (INOC) e società/organizzazioni collegate, il Ministry of Oil, North Refineries Company, State Company for Oil Projects, State Establishment for Oil Refining and Gas Processing, State Establishment for Oil Training e State Organisation for Oil Products and Gas Distribution.
Motivazione della rimozione dall’elenco
Il considerando richiama la decisione del 16 dicembre 2016 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha cancellato 7 entità dall’elenco delle persone o entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento UE adegua quindi il proprio allegato a tale aggiornamento internazionale.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2364
- Regolamento · 21 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2378
- Regolamento · 20 dic 2016Regolamento (UE) 2017/610
- Regolamento · 20 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2346
- Regolamento · 20 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2347
- Regolamento · 20 dic 2016Regolamento (UE) 2016/2348
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →