Regolamento (UE) 2016/2364
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2364 della Commissione, del 21 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da impiegare nel calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina unionale di mercato. La misura è adottata in attuazione del regolamento (UE) n. 543/2011 e si fonda su un calcolo giornaliero dei valori in base a dati variabili. Gli importi sono riportati in allegato per specifici codici NC e origini, inclusa la categoria di origine residuale "ZZ".
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica all'importazione nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e, quando previsto, per paese terzo di origine. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2364 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dà attuazione alle regole dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base normativa
Il sistema dei valori forfettari all'importazione è richiamato come strumento previsto in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il regolamento precisa che tali valori sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, con conseguente necessità di un atto di fissazione immediatamente efficace.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda l'importazione nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati secondo i codici NC. Per alcuni prodotti i valori sono differenziati in funzione del paese terzo di origine, identificato con i codici della nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto operativo dell'articolo 1
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata. L'allegato contiene i valori espressi in EUR/100 kg per ciascun codice NC e origine, consentendo l'applicazione pratica della disciplina doganale e di mercato per le merci interessate.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC e, ove pertinente, per specifici codici di paesi terzi.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e criterio di aggiornamento
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Ambito merceologico dell'allegato
L'allegato riguarda taluni prodotti ortofrutticoli identificati, tra gli altri, dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TN, TR, IL, ZA, JM, AR, US, CN) e con il codice ZZ per "altre origini".
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