Cassazione Civile, Ordinanza n. 23384/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare, per una società di capitali, la disciplina sulle società non operative o di comodo di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994. La contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo che la propria non operatività dipendesse da una situazione oggettiva che aveva reso impossibile conseguire i ricavi minimi richiesti dalla norma. La Commissione tributaria regionale aveva respinto il ricorso ritenendo non provata una situazione oggettiva e straordinaria e ricondotto la mancata operatività a eventi sfortunati o a una inettitudine imprenditoriale. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 30 L. n. 724 del 1994, nonché delle norme del d.l. n. 138 del 2011, sostenendo che la disapplicazione non richieda un impedimento oggettivo e assoluto, ma possa derivare anche da una legittima scelta economica dell'imprenditore; i motivi residui, rimasti assorbiti, lamentavano l'omesso esame di fatti decisivi relativi agli investimenti effettuati e la violazione dell'art. 2729 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la nozione di impossibilità rilevante ai fini dell'esonero dalla disciplina delle società non operative va intesa in senso economico ed elastico, non assoluto, e deve riferirsi a fatti oggettivi non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contro il diniego di disapplicazione. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724
La disciplina sulle società non operative ha funzione antielusiva; la presunzione di non operatività opera quando i ricavi e proventi dichiarati non superano il test di operatività, ma è superabile dimostrando oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei risultati minimi previsti.
art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148
Disposizioni richiamate dalla ricorrente nel quadro della disciplina antielusiva sulle società non operative.
art. 35, comma 15, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
La modifica normativa ha eliminato il riferimento al 'carattere straordinario' delle situazioni oggettive scriminanti, attenuando il rigore della precedente formulazione.
art. 2097 c.c.
Norma richiamata nel ricorso, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione decisiva nella motivazione della Corte.
art. 2729 c.c.
Norma richiamata nel motivo assorbito relativo alle presunzioni semplici; la Corte non vi si sofferma nel merito per l'assorbimento del motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- La disapplicazione della disciplina sulle società non operative non presuppone necessariamente un impedimento assoluto e straordinario, ma può essere riconosciuta quando sussistano oggettive situazioni, estranee alla volontà dell'imprenditore, che abbiano reso economicamente impossibile conseguire i ricavi e i proventi minimi richiesti dalla legge.
- Ai fini dell'esclusione della disciplina antielusiva, l'impossibilità va valutata in termini economici e con riguardo alle concrete condizioni del mercato, non in senso puramente materiale o assoluto.
- Non è corretto negare la scriminante sulla base di una generica censura di scelte imprenditoriali alternative, poiché il giudizio deve concentrarsi sull'esistenza di fatti oggettivi impeditivi e non sul sindacato ex post dell'opportunità delle strategie aziendali.
- In presenza di una questione di diritto risolta in modo completo dalla Corte e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- Le cause della mancata operatività possono rilevare come oggettive anche se consistono in eventi sfavorevoli o in incapacità produttiva non voluta, purché non siano riconducibili a una libera scelta dell'imprenditore di non svolgere l'attività.
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