Cassazione Penale, Sentenza n. 8761/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nelle more del giudizio, la misura cautelare era stata sostituita con altra meno afflittiva e l'avvocato ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare; il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio, ma il Collegio ha deciso l'inammissibilità per mancanza di interesse.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Si deduceva la nullità derivata dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore. Il difensore aveva proposto riesame per più indagati, tra cui Grasso, ma affermava di aver ricevuto l'avviso solo per gli altri. Dopo richiesta alla cancelleria risultava una comunicazione che confermava la notifica anche per Grasso; in udienza il difensore eccepiva che la notifica era stata inviata alla PEC di un omonimo difensore. Il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica e, al successivo giudizio, il difensore contestava anche il mancato rispetto del termine minimo di comparizione previsto dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen.; il Tribunale ritenne però che l'interlocuzione con la cancelleria avesse reso edotto il difensore dell'avvenuta fissazione dell'udienza, sicché sarebbe stato suo onere verificare la data.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha considerato che, pur essendo previsto un termine minimo di comparizione, l'interlocuzione tra il difensore e la cancelleria poteva essere ritenuta idonea a informare il difensore della fissazione dell'udienza; quindi la mancata formale notifica non è stata ritenuta decisiva se sussisteva conoscenza effettiva dell'udienza
principio sulla sopravvenuta carenza di interesse
Quando, nelle more del giudizio, la misura impugnata viene sostituita con altra meno gravosa e il ricorrente rinuncia al ricorso, viene meno l'interesse ad agire e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva può determinare la perdita dell'interesse al gravame, comportando l'inammissibilità del ricorso se il ricorrente rinuncia all'impugnazione
- La mancata notifica formale all'indirizzo PEC indicato non è automaticamente causa di nullità se risulta che il difensore sia comunque venuto a conoscenza dell'udienza tramite interlocuzione con la cancelleria; in tali casi grava sul difensore l'onere di verificare la data dell'udienza
- Per far valere la nullità derivata da mancata notifica è utile produrre prove immediate e documentate della assenza di comunicazione formale e dell'eventuale pregiudizio subito; l'inerzia o la conoscenza effettiva possono comunque escludere il vizio
- La rinuncia espressa del difensore al ricorso, una volta intervenuta e documentata, è efficace ad escludere l'interesse a procedere e rende il ricorso inammissibile
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