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Ordinanza

Ordinanza n. 6557/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a. del provvedimento di rigetto del 30.06.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “La sua istanza di riconoscimento del titolo all’estero sul sostegno è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non le è possibile presentare la rinuncia all'istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20, in particolare a quanto specificato alla FAQ n. 2 e 4..”, Delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4, e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto. Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202508255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero di sostegno, unitamente agli atti ministeriali connessi e al D.I. n. 77/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 30 giugno 2025 con cui è stata respinta la sua istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Romania. Il Ministero ha motivato il rigetto affermando che la domanda di riconoscimento era stata già chiusa con un provvedimento di rigetto anteriore al 1° giugno 2024 e che, in base al d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024, non era quindi possibile presentare la rinuncia. Sono stati inoltre impugnati le FAQ ministeriali, il provvedimento pubblicato sulla piattaforma informatica "Riconoscimento professione docente", il D.I. n. 77/2025 sui percorsi INDIRE e l'avviso ministeriale del 4 giugno 2025, nella parte in cui imponeva di formalizzare la rinuncia tramite la piattaforma SIDI e non anche mediante PEC. La ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare, l'ammissione ai percorsi di specializzazione e la declaratoria di validità della rinuncia. In sede cautelare monocratica la domanda era stata respinta, ma il successivo provvedimento collegiale non aveva confermato tale decisione, rilevando che il precedente diniego ministeriale di riconoscimento del titolo era stato annullato dal TAR con conseguente obbligo di riesame dell'istanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha rilevato che l'ordinanza cautelare collegiale n. 4706 del 2 settembre 2025, rimasta inappellata, aveva disposto l'ammissione con riserva della ricorrente al percorso previsto dal d.l. n. 71/2024 e dal D.I. n. 77/2025, in ragione dell'annullamento giudiziale del precedente diniego di riconoscimento del titolo estero e del conseguente obbligo ministeriale di riesame. Poiché in fattispecie analoghe alcuni ricorrenti avevano chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dopo aver partecipato al percorso e conseguito il titolo, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti aggiornati. Ha quindi assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria diretta a precisare se abbia potuto partecipare al percorso e se abbia conseguito il titolo di specializzazione, nonché a dichiarare il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio. La causa è rimasta interlocutoria.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    previa misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare monocratica proposta dalla ricorrente; il provvedimento non ne svolge ulteriore interpretazione.

  • d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    D.L. 31 maggio 2024, n. 71

    La disciplina è richiamata quale fonte dei percorsi di specializzazione sul sostegno e della controversa possibilità di rinunciare alla domanda di riconoscimento del titolo estero.

  • legge 29 luglio 2024, n. 106

    Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106

    La legge di conversione è richiamata quale modifica e conversione del d.l. n. 71/2024.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    percorsi di specializzazione ... attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

    La disposizione costituisce la base normativa dei percorsi di specializzazione ai quali la ricorrente aspirava a partecipare.

  • art. 5, comma 3, D.I. 24 aprile 2025, n. 77

    art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro il diniego di accesso a un percorso formativo, il ricorrente sia stato ammesso con riserva in sede cautelare, il giudice può richiedere chiarimenti sull'effettiva partecipazione al percorso e sull'eventuale conseguimento del titolo prima di decidere sulla permanenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • La partecipazione al percorso formativo e il conseguimento del titolo successivi all'ammissione cautelare possono incidere sulla permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso, rendendo necessario verificare in concreto l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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