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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20946/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Anello impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato estinto per prescrizione per il reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30/4/1992 n.285 (guida in stato di ebbrezza) e lo aveva confermato condannato per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. per lesioni personali in occasione di incidente stradale del 23/12/2018. L'imputato deduceva: (1) vizio di motivazione nella ricostruzione della dinamica del tamponamento, lamentando carenze probatorie (assenza di rilievi fotografici, assenza di tracce di frenata, divergenze tra consulenze) e sostenendo che la Citroen avrebbe invaso la corsia della Fiat Punto; (2) mancata assunzione di una prova decisiva, chiedendo la perizia tecnica sulla dinamica, rigettata dalla Corte d'appello senza motivazione adeguata, secondo il ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità, atteso che la ricostruzione dell'incidente e la valutazione della prova sono competenza del giudice di merito se adeguatamente motivate. Relativamente alla perizia, la Cassazione ha confermato che la richiesta è rimessa alla discrezionalità del giudice di appello e può essere disattesa se lo stesso ritiene di poter decidere allo stato degli atti; la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del rigetto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; nella fattispecie il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello.

  • art. 590 bis c.p.

    Norma che sanziona le lesioni personali stradali colpose; la condanna per tale reato è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata riformata in Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 507 c.p.p.

    Consente al giudice la rinnovazione dell'esame di testimoni; nel giudizio di merito il Tribunale aveva disposto nuovo esame di agenti di polizia giudiziaria ai sensi di questa norma.

  • art. 603 c.p.p.

    Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: il giudice d'appello dispone la rinnovazione solo se non è in grado di decidere allo stato degli atti o ritiene la prova assolutamente necessaria; principio invocato per giustificare il rigetto della perizia richiesta.

  • art. 220 comma 1 c.p.p.

    Stabilisce i presupposti per l'ammissione della perizia (necessità di competenze tecniche/scientifiche); impone che il giudice valuti la necessità del mezzo peritale, esercizio di discrezionalità sindacabile solo per carenza motivazionale.

  • art. 495 comma 2 c.p.p.

    Disciplina la prova a discarico di carattere decisivo; la Corte ricorda che la perizia non può essere impropriamente invocata come prova decisiva di esclusiva disponibilità della parte.

  • art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha osservato che la mancata perizia ed i rilievi meramente valutativi rientrano nella discrezionalità di merito e non costituiscono deduzioni idonee ai sensi di questa norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente; applicata per il versamento di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non procede a una riconsiderazione libera degli elementi di fatto: le ricostruzioni incidentistiche e le valutazioni probatorie sono riservate al giudice di merito se correttamente motivate.
  • La richiesta di perizia in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello; va disposta solo se indispensabile per decidere o se il giudice è impossibilitato a decidere allo stato degli atti.
  • La mancata esecuzione di una perizia, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non costituisce di per sé vizio impugnabile in Cassazione.
  • La prova decisiva, intesa come fatto certo e determinante, è diversa dalla perizia utile a confrontare e integrare elementi: la perizia non può essere invocata come mezzo di prova 'decisivo' quando serve solo a proporre una diversa valutazione confrontando altri elementi.
  • Le contraddizioni apparenti tra dichiarazioni e atti (es. comunicazioni di notizia di reato) devono essere valutate in concreto dal giudice di merito; in assenza di palese illogicità o carenza motivazionale il loro esame è insindacabile in Cassazione.
  • Il ricorso per cassazione che si limita a riproporre questioni di fatto o a sostenere alternative ricostruzioni dei fatti senza indicare vizi di legittimità specifici è normalmente dichiarato inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende.

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