Corte di giustizia, Sentenza C-720/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022. — RO contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Domanda di protezione internazionale presentata da un minore nello Stato membro in cui è nato – Genitori di tale minore che hanno precedentemente ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 9 – Articolo 20, paragrafo 3 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Ammissibilità della domanda di protezione internazionale e competenza per l’esame della medesima. — Causa C-720/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che il meccanismo previsto per i figli nati dopo l’arrivo dei richiedenti nel territorio dell’Unione non si estende, neppure per analogia, al caso del minore nato nello Stato membro di presentazione quando i genitori sono già rifugiati in un altro Stato membro. Ha inoltre escluso che la domanda del minore possa essere dichiarata inammissibile sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure per il solo fatto che i genitori godono già di protezione internazionale altrove. La competenza va quindi determinata secondo le regole ordinarie del regolamento Dublino III, con eventuale applicazione dell’articolo 9 o, in subordine, dell’articolo 3, paragrafo 2.
Competenza Dublino e inammissibilità della domanda di un minore nato nello Stato membro di presentazione quando i genitori sono già beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro
La questione giuridica
Se l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 possa applicarsi per analogia a un minore nato nello Stato membro di presentazione quando i genitori hanno già ottenuto protezione internazionale in un altro Stato membro; e, in caso affermativo, se la domanda del minore possa essere dichiarata inammissibile o respinta senza avviare una procedura di presa in carico. In subordine, se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE possa essere applicato per analogia per dichiarare inammissibile la domanda del minore solo perché i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro.
Principio di diritto
L’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non può essere applicato per analogia alla domanda di un minore nato nello Stato membro in cui presenta la richiesta quando i genitori sono già beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro; in tale situazione la disciplina pertinente è quella dell’articolo 9 del regolamento, se ricorrono le condizioni ivi previste, altrimenti si applica in via sussidiaria l’articolo 3, paragrafo 2. Parimenti, l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure non può essere applicato per analogia per dichiarare inammissibile la domanda del minore solo perché la protezione internazionale è stata concessa ai genitori e non al minore stesso, poiché il motivo di inammissibilità è tassativo e di interpretazione restrittiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 9, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 10, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 17, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 20, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 21, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2013/32/UE
- Direttiva 2011/95/UE
Competenza per la domanda di protezione internazionale del minore nato nello Stato membro di presentazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Cottbus in una controversia tra un minore, rappresentato legalmente, e la Repubblica federale di Germania. La questione nasce dal rigetto, per asserita inammissibilità, della domanda di protezione internazionale presentata dal minore nato in Germania, mentre i genitori e i fratelli avevano già ottenuto lo status di rifugiato in Polonia.
Fatti e procedimento principale
I genitori e i cinque fratelli/sorelle del minore avevano ottenuto protezione internazionale in Polonia nel 2012. Dopo essere giunti in Germania, le loro domande erano state respinte perché inammissibili proprio per l’esistenza della protezione già concessa in Polonia. Il minore, nato in Germania nel 2015, ha presentato una propria domanda nel 2018, che il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ha dichiarato inammissibile nel 2019 facendo leva sull’articolo 29 della legge tedesca sull’asilo, in combinato con l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto sostanzialmente:
- se l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III possa applicarsi per analogia al caso di un minore e dei suoi genitori che presentano domanda nello Stato membro di nascita del minore, quando i genitori sono già protetti in un altro Stato membro;
- se, in tal caso, la domanda del minore debba essere trattata tramite decisione di trasferimento senza procedura di presa in carico;
- se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure possa essere applicato per analogia per dichiarare inammissibile la domanda del minore.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare il regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), con gli articoli 3, paragrafo 2; 7; 9; 10; 17, paragrafo 2; 20, paragrafo 3; 21, paragrafo 1. Richiama inoltre la direttiva 2013/32/UE, soprattutto l’articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettera a), e la direttiva 2011/95/UE per la definizione di beneficiario di protezione internazionale.
Ragionamento della Corte sull’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III
La Corte osserva che l’articolo 20, paragrafo 3, disciplina la situazione del minore che accompagna un richiedente e la cui sorte è indissociabile da quella del familiare richiedente. La norma presuppone quindi che i familiari abbiano ancora la qualità di "richiedente"; essa non regola il caso in cui i genitori abbiano già ottenuto la protezione internazionale in un altro Stato membro.
La Corte esclude l’analogia perché:
- il legislatore dell’Unione distingue chiaramente tra la situazione dei familiari richiedenti e quella dei familiari già beneficiari di protezione internazionale;
- la seconda situazione è specificamente disciplinata dall’articolo 9 del regolamento Dublino III;
- l’applicazione analogica dell’articolo 20, paragrafo 3, eluderebbe la procedura di presa in carico e il termine dell’articolo 21, paragrafo 1, oltre a creare il rischio che lo Stato membro che ha già concesso protezione non sia informato o non possa verificare la propria competenza.
La Corte precisa che, se non ricorrono le condizioni dell’articolo 9, in particolare la manifestazione per iscritto del desiderio degli interessati, la competenza si determina in via sussidiaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2: è competente il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata.
Ragionamento della Corte sull’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva procedure
Quanto all’inammissibilità, la Corte ricorda che l’elenco dell’articolo 33, paragrafo 2, è tassativo e va interpretato restrittivamente. La lettera a) consente di dichiarare inammissibile una domanda solo se un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale al richiedente stesso.
Ne consegue che:
- la disposizione non si applica quando la protezione internazionale è stata concessa ai genitori ma non al minore richiedente;
- il motivo di inammissibilità non può essere esteso per analogia, perché la fattispecie non è comparabile con quella espressamente prevista;
- il richiamo al principio di fiducia reciproca non consente di superare il dato letterale e sistematico della norma.
Decisione
La Corte dichiara che:
- l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non è applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi genitori presentano domande nello Stato membro di nascita del minore, mentre i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro;
- l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata dal minore quando la protezione è stata concessa ai genitori e non al minore stesso.
Principi affermati
La sentenza afferma che, nel sistema Dublino, la tutela dell’unità familiare non consente di estendere per analogia le disposizioni pensate per i familiari richiedenti a un minore i cui genitori siano già rifugiati in un altro Stato membro. Inoltre, i motivi di inammissibilità della direttiva procedure sono tassativi e non possono essere ampliati oltre i casi espressamente previsti.
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