Regolamento (UE) 2024/205
Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il quadro del regolamento (UE) 2021/2116 definendo in modo puntuale quali irregolarità in materia FEAGA/FEASR debbano essere comunicate alla Commissione e con quali contenuti informativi. Allinea soglie, deroghe e criteri di segnalazione a quelli previsti per altri fondi dell’Unione, con particolare attenzione ai casi di sospetto di frode e ai successivi aggiornamenti delle segnalazioni. Disciplina inoltre l’uso delle informazioni da parte della Commissione, le garanzie di riservatezza e il trattamento dei dati personali. Abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971, mantenendolo però applicabile per il pregresso periodo 2014-2020.
Disciplina quali irregolarità relative al FEAGA e al FEASR devono essere segnalate alla Commissione e quali dati devono essere comunicati dagli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, in relazione alle irregolarità concernenti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ambito del regolamento (UE) 2021/2116. Riguarda gli interventi, regimi di sostegno, misure, operazioni e pagamenti connessi alla politica agricola comune, nonché la trasmissione alla Commissione di informazioni tramite il sistema di gestione delle irregolarità. Restano fermi gli obblighi degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (OLAF) e del regolamento (UE) 2017/1939 (EPPO). Per ragioni transitorie, il regolamento delegato (UE) 2015/1971 continua ad applicarsi alle irregolarità relative a contributi concessi per il periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Segnalazione di irregolarità FEAGA e FEASR
Il regolamento delegato (UE) 2024/205 integra il regolamento (UE) 2021/2116 in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione nel settore della PAC. La finalità è uniformare, per FEAGA e FEASR, le regole sulla segnalazione alla Commissione delle irregolarità, precisando quali casi vanno comunicati, con quali dati e con quali aggiornamenti successivi.
Ambito e coordinamento con altre norme dell’Unione
La disciplina riguarda gli Stati membri e gli interventi finanziati nell’ambito dei fondi agricoli della PAC. Il regolamento si coordina con la normativa generale sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, richiamando in particolare la direttiva (UE) 2017/1371 sulla lotta contro la frode, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 su OLAF e il regolamento (UE) 2017/1939 sulla Procura europea. La Commissione richiama inoltre l’esigenza di coerenza con le regole di segnalazione previste per altri fondi UE.
Definizioni rilevanti
Ai fini dell’atto, il "sospetto di frode" è l’irregolarità che, a livello nazionale, comporta l’avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto ad accertare un comportamento intenzionale, in particolare una frode o altri reati. Il "primo verbale amministrativo o giudiziario" è invece la prima valutazione scritta dell’autorità competente che, sulla base di fatti specifici, accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di revisione o revoca in base agli sviluppi del procedimento.
Obbligo di segnalazione e soglie di esclusione
Gli Stati membri devono comunicare le irregolarità che siano state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Non vanno invece segnalate le irregolarità di importo inferiore a 10 000 EUR, salvo che siano interconnesse e il contributo complessivo superi tale soglia. Sono esclusi anche i casi di mancata esecuzione dell’operazione per fallimento non fraudolento del beneficiario, le irregolarità spontaneamente segnalate dal beneficiario prima della scoperta da parte dell’autorità e i casi individuati e corretti prima dell’inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa alla Commissione. Le ultime due deroghe non si applicano ai casi di sospetto di frode.
Contenuto della segnalazione iniziale
La prima comunicazione deve essere molto dettagliata e includere almeno il Fondo, il regime di sostegno, la misura o l’operazione interessati, nonché gli eventuali codici e riferimenti di programma. Devono essere indicati i soggetti coinvolti, i loro identificativi nazionali e fiscali, l’identificativo del beneficiario, la localizzazione territoriale, le disposizioni violate, la data e la fonte della prima informazione, le modalità di commissione e di scoperta, eventuali elementi OLAF, gli Stati membri e paesi terzi interessati, il periodo di commissione, la data del primo verbale e gli importi rilevanti. Nei casi di sospetto di frode, va inoltre indicato l’importo che sarebbe stato indebitamente pagato se l’irregolarità non fosse stata scoperta.
Aggiornamenti, procedimenti e sanzioni
Se alcune informazioni non sono disponibili al momento della prima segnalazione, oppure devono essere corrette o integrate, gli Stati membri le trasmettono successivamente nelle relazioni sui provvedimenti adottati dopo la segnalazione. Devono inoltre informare la Commissione sull’avvio, la conclusione o la rinuncia di procedimenti e sull’esito delle misure amministrative o delle sanzioni amministrative o penali. Per le irregolarità sanzionate occorre precisare la natura della sanzione, la base giuridica della violazione e l’eventuale accertamento della frode. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri devono fornire informazioni anche su singole irregolarità o gruppi di irregolarità.
Protezione delle informazioni e dati personali
Le informazioni trasmesse sono coperte da segreto d’ufficio e devono essere protette con misure di sicurezza adeguate. La divulgazione è consentita solo a persone autorizzate a conoscerle per funzione, salvo consenso esplicito dello Stato membro che le ha fornite. Il loro utilizzo è limitato alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, salvo diverso consenso dello Stato membro. Ove siano trattati dati personali, si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725.
Abrogazione e disciplina transitoria
Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971, ma ne mantiene l’applicazione per la segnalazione delle irregolarità relative ai contributi del periodo di programmazione 2014-2020 disciplinati dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità della segnalazione
Il regolamento stabilisce quali irregolarità devono essere segnalate alla Commissione e quali dati gli Stati membri sono tenuti a comunicare, integrando l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
Definizioni chiave
Introduce le definizioni di "sospetto di frode" e di "primo verbale amministrativo o giudiziario". La prima richiede che l’irregolarità abbia determinato l’avvio di un procedimento volto a verificare un comportamento intenzionale, in particolare frode o altri reati; la seconda è una prima valutazione scritta dell’autorità competente che accerta un’irregolarità su base fattuale, restando possibile la revisione o revoca dell’accertamento.
Obbligo di segnalazione e deroghe
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Non sono soggette a segnalazione: irregolarità con contributo inferiore a 10 000 EUR, salvo irregolarità interconnesse che superino complessivamente tale soglia; casi di mancata esecuzione dell’operazione per fallimento non fraudolento del beneficiario; casi spontaneamente segnalati dal beneficiario prima della scoperta da parte dell’autorità; casi rilevati e corretti prima dell’inclusione della spesa in una dichiarazione di spesa. Le deroghe per segnalazione spontanea e correzione preventiva non si applicano ai casi di sospetto di frode.
Contenuto della prima segnalazione
La segnalazione iniziale deve contenere, tra l’altro, dati sul Fondo, regime di sostegno, misura o operazione interessati; identità e ruolo dei soggetti coinvolti; codici nazionali, partita IVA e identificativo unico del beneficiario; localizzazione NUTS; disposizioni violate; data e fonte della prima informazione; pratiche utilizzate; eventuale sospetto di frode; modalità di scoperta; eventuale numero OLAF; riferimento a pre-debitori o registro dei debitori; Stati membri e paesi terzi interessati; periodo o data di commissione; data del primo verbale; importi delle spese e dell’irregolarità; importo potenzialmente indebitamente pagato nei casi di sospetto di frode non ancora pagati; natura della spesa irregolare.
Segreto istruttorio, integrazioni e aggiornamenti
Se il diritto nazionale prevede il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni richiede l’autorizzazione dell’autorità competente. Se alcuni dati non sono disponibili o devono essere corretti, gli Stati membri li integrano nelle relazioni sui provvedimenti successivi alla segnalazione. Devono inoltre comunicare l’avvio, la conclusione o la rinuncia di procedimenti e l’esito di misure amministrative, sanzioni amministrative o penali; per i casi sanzionati occorre specificare se la sanzione è amministrativa o penale, se deriva da violazione del diritto UE o nazionale e se è stata accertata una frode.
Richieste specifiche della Commissione
Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri devono fornire informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.
Uso delle informazioni e riservatezza
La Commissione può usare le informazioni ricevute per analisi del rischio, elaborazione di relazioni e sviluppo di sistemi di individuazione dei rischi. Le informazioni sono coperte da segreto d’ufficio, devono essere protette secondo la legislazione nazionale e le norme applicabili alle istituzioni dell’Unione, e non possono essere divulgate se non a soggetti autorizzati; il loro utilizzo è limitato alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione salvo consenso esplicito dello Stato membro.
Abrogazione e regime transitorio
È abrogato il regolamento delegato (UE) 2015/1971. Tuttavia, esso resta applicabile per la segnalazione delle irregolarità relative ai contributi concessi nel periodo di programmazione 2014-2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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