Cassazione Penale, Ordinanza n. 27923/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti in relazione al reato contestato di ricettazione in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: ha lamentato che il giudice non avrebbe valutato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quindi ha chiesto, in sostanza, che la Corte rilevasse una causa di proscioglimento nonostante la definizione del procedimento con patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ha definito il procedimento senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come norma di imputazione concorsuale del reato contestato.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento, indicata senza ulteriori precisazioni fattuali.
art. 129 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di rilevare cause di proscioglimento; la Corte non entra nel merito perché il motivo è non consentito nel perimetro del ricorso avverso patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. è estraneo a tale elenco.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la definizione del procedimento in sede camerale senza formalità, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che esulino da tale perimetro.
- La deduzione dell'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, un motivo di ricorso consentito contro la sentenza di patteggiamento, se non si traduce in una delle specifiche doglianze previste dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso consente la definizione del procedimento senza formalità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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