Cassazione Penale, Sentenza n. 10919/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le loro condanne per raccolta illecita di scommesse (art. 4, comma 4‑bis, L. 401/1989 e concorso); contestavano: vizio di motivazione e violazione di legge (omessa o contraddittoria valutazione delle prove e della posizione soggettiva, in particolare con riguardo alla mancanza di dolo e all'esistenza/effetto delle pronunce amministrative sulla licenza ex art. 88 TULPS), mancata assunzione di prova decisiva, travisamento dei fatti (divergenza tra fatti contestati e quelli ritenuti), errata applicazione dell'art. 43 c.p. (consapevolezza della decadenza del titolo autorizzatorio), e violazione del divieto di reformatio in peius e del principio di determinatezza della pena, avendo la Corte d'appello lasciato inalterata la pena nonostante la prescrizione di uno dei capi imputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili per manifesta infondatezza e/o generiche molte delle censure, ma ha accertato una illogicità manifesta nella motivazione circa la differente valutazione tra la posizione della coimputata Spanò (assolta) e quella degli Strazzante; per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Strazzante Sebastiano e Strazzante Alessandro e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. Ha inoltre ritenuto fondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio (violazione del divieto di reformatio in peius): rispetto a Lo Bianco Salvatore e Ferrigno Angelo ha annullato la parte relativa alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per la rideterminazione della pena tenendo conto della prescrizione intervenuta su uno dei capi. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
Norme richiamate
L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4‑bis
punisce chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate ... ove sprovvisto di apposita autorizzazione
La Corte conferma che integra il reato la condotta del gestore che effettua attività di raccolta/intermediazione di scommesse senza la necessaria autorizzazione, indipendentemente dal collegamento con un bookmaker estero quando l'operatore italiano mette a disposizione il proprio conto‑gioco
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), art. 88
l'autorizzazione di polizia può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati ... nonché a soggetti incaricati dal concessionario
L'assenza della licenza ex art. 88 TULPS è elemento rilevante per la configurazione dell'art. 4, comma 4‑bis; l'onere della prova della legittimità dell'attività grava sull'imputato se intende invocare la non applicabilità della norma per contrasto con il diritto UE
Richiamato dalle difese in ordine alla consapevolezza dell'agente circa l'illegittimità dell'attività; la Corte ritiene che la prova fornita contraddice le affermazioni difensive di ignoranza
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b, c, d, e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi per genericità o per mancata specificazione del rapporto con le ragioni di merito
Codice di procedura penale, art. 597, comma 3 (divieto di reformatio in peius)
Applicato per affermare che, essendo intervenuta la prescrizione di un capo, non poteva rimanere immutata la pena: necessario rinvio per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 49 e 56 (richiamati)
La Corte ricorda la giurisprudenza della CGUE che valuta la compatibilità di restrizioni nazionali alla libertà di stabilimento/prestazione ma precisa che l'onere di dimostrare la discriminazione per violazione UE grava sulla difesa e non è stato concretamente prospettato nel processo
Massime di principio
- In presenza di una 'doppia conforme' (stesso esito in primo grado e in appello) la Cassazione limita il controllo di merito: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni, non può riproporre genericamente le stesse doglianze
- Per il reato di raccolta illecita di scommesse (art. 4, comma 4‑bis L. 401/1989) l'accusa deve provare la condotta materiale e l'assenza della licenza ex art. 88 TULPS; se la difesa invoca la disapplicazione della norma per contrasto con il diritto UE, è su di essa l'onere di allegare e dimostrare la discriminazione o illegittimità del bando/negazione della licenza
- L'esercizio di raccolta tramite conto‑gioco messo a disposizione dal gestore locale configura attività di intermediazione/ raccolta diretta, rendendo irrilevante il collegamento col bookmaker estero e imponendo la necessità del titolo autorizzatorio in capo all'operatore italiano
- I motivi di cassazione devono essere specifici e correlati alle ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione impugnata; doglianze generiche su mancata acquisizione di prova o su contraddittorietà senza indicazione puntuale sono inammissibili
- Se in sede di impugnazione emerge la prescrizione di uno dei capi di imputazione non è possibile mantenere inalterata la pena: opera il divieto di reformatio in peius e la Corte deve rideterminare la pena tenendo conto della prescrizione
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