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Legge

L.R. FVG 6/2025

Disposizioni urgenti in materia di misure di conservazione specifiche delle Zone di protezione speciale (ZPS). Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

Normativa regionaleL.R. FVG 6/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina regionale sulle Zone di protezione speciale (ZPS) della Friuli Venezia Giulia, sostituendo i riferimenti alla direttiva 79/409/CEE con la direttiva 2009/147/CE e introducendo misure specifiche di conservazione per sito. Prevede una norma transitoria sui perimetri delle zone umide e abroga un comma della legge finanziaria 2024. In vigore dal 24 aprile 2025.

Misure urgenti per le ZPS e aggiornamento della legge regionale 14/2007 alla direttiva 2009/147/CE

Aggiornamento della disciplina regionale sulle ZPS

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 18 aprile 2025, n. 6 interviene sulla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 per allinearla alla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Il provvedimento riguarda la disciplina delle Zone di protezione speciale (ZPS) nel territorio regionale e introduce un assetto più puntuale delle misure di conservazione specifiche per sito.

Aggiornamento dei riferimenti europei e della struttura della legge regionale 14/2007

Il testo consolidato sostituisce in più punti il richiamo alla direttiva 79/409/CEE con quello alla direttiva 2009/147/CE. Vengono anche aggiornate le rubriche del capo II e del capo III della legge regionale 14/2007, che ora si riferiscono rispettivamente all’attuazione degli articoli 4 e 5, e dell’articolo 9, della direttiva 2009/147/CE.

In particolare, vengono eliminati i riferimenti ormai superati al parere motivato della Commissione europea C(2006) 2683 del 28 giugno 2006, mantenendo invece l’impianto della legge comunitaria 2006 come base della disciplina regionale.

Misure di conservazione generali e misure specifiche per sito ZPS

La disciplina delle ZPS continua a prevedere misure di conservazione generali, ma la legge chiarisce che tali misure si applicano in ciascun sito fino all’approvazione delle misure di conservazione specifiche per quel sito. In questo modo viene regolato il rapporto tra disciplina generale e disciplina puntuale, con un’applicazione temporanea delle regole generali in assenza delle misure specifiche.

Le misure di conservazione specifiche possono essere approvate e attuate ai sensi della legge regionale 14/2007, come modificata, e devono tenere conto anche delle disposizioni richiamate all’articolo 10, commi da 1 a 3 e 11.

Perimetrazione delle zone umide naturali e artificiali

Una novità rilevante è che le misure di conservazione specifiche devono individuare il perimetro delle zone umide naturali e artificiali ricomprese nella disciplina di riferimento. Fino all’approvazione di tali misure specifiche, continuano ad applicarsi i perimetri già individuati ai sensi dell’articolo 8 del regolamento regionale 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.

La legge stabilisce quindi un regime transitorio per evitare vuoti applicativi sulla delimitazione delle zone umide nelle ZPS, fino alla completa definizione delle misure specifiche per sito.

Interventi sulla disciplina delle deroghe e delle attività consentite

Nel testo della legge regionale 14/2007 viene anche modificata la norma relativa alle deroghe, sostituendo il limite della “durata non superiore a dodici mesi” con la formula più ampia “periodi limitati”. Viene inoltre aggiornato il richiamo alla direttiva europea nell’articolo 13, comma 4, lettera c), coerentemente con il nuovo riferimento alla direttiva 2009/147/CE.

Norma transitoria sui perimetri delle zone umide

Fino all’approvazione delle misure di conservazione specifiche nelle ZPS, i perimetri delle zone umide naturali e artificiali restano quelli già individuati dal regolamento regionale del 2007. La disposizione ha quindi efficacia temporanea e si applica solo sino all’adozione delle misure specifiche previste dalla legge regionale 14/2007.

Disposizione finale su una norma finanziaria regionale

La legge abroga il comma 28 dell’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8, relativo alle misure finanziarie multisettoriali. Il testo fornito non specifica ulteriormente il contenuto sostanziale di tale abrogazione oltre al venir meno della disposizione richiamata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 24 aprile 2025.

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