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Legge

L.R. FVG 2/2025

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 2/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Friuli Venezia Giulia, la mappatura delle aree idonee e non idonee per impianti FER, i criteri di valutazione dei progetti, la cartografia WebGIS e le regole transitorie. Si applica dal 7 marzo 2025; alcune norme restano in vigore fino all’approvazione della cartografia definitiva o delle linee guida previste.

Individuazione di aree idonee e non idonee per impianti a fonti rinnovabili in Friuli Venezia Giulia

Norme regionali per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia definisce il quadro regionale per l’individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Il provvedimento mira a favorire lo sviluppo delle rinnovabili, accelerare la realizzazione degli impianti e contemperare tali obiettivi con la tutela del paesaggio, dell’ambiente, del patrimonio culturale, del suolo agricolo e delle produzioni agroalimentari.

Finalità e quadro di riferimento

La Regione si muove in coerenza con il Piano energetico regionale e con gli obiettivi nazionali al 2030 in materia di decarbonizzazione, efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2 e sicurezza energetica. La disciplina attua la normativa statale sulle aree idonee, in particolare il decreto legislativo 199/2021 e il decreto ministeriale 21 giugno 2024, e individua anche le aree non idonee per specifiche tipologie di impianti.

Aree idonee all’installazione degli impianti

Sono considerate idonee, in linea generale, le seguenti aree e superfici:

  • aree industriali, artigianali, per servizi e logistica, con priorità alle strutture edificate e ai siti produttivi dismessi censiti nel Master Plan Sviluppo Impresa;
  • superfici di strutture edificate e parcheggi;
  • aree già occupate da impianti della stessa fonte, per interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale, anche con accumulo, purché la variazione dell’area occupata non superi il 20%; per il fotovoltaico tale limite non opera entro un perimetro di 200 metri dall’impianto esistente;
  • siti oggetto di bonifica, nel rispetto delle condizioni del codice dell’ambiente;
  • cave e porzioni di cave non più sfruttabili o con attività estrattiva cessata senza riassetto ambientale;
  • siti e impianti nella disponibilità di Ferrovie dello Stato Italiane, gestori ferroviari, concessionarie autostradali e gestori aeroportuali, nonché aree nei sedimi aeroportuali;
  • per fotovoltaico e biometano, aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti;
  • in zona agricola, per il solo biometano, aree entro 500 metri da aree industriali, commerciali, artigianali, siti di interesse nazionale e cave attive o cessate;
  • in zona agricola, per fotovoltaico e biometano, aree entro 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, con esclusione del caso in cui l’impianto industriale sia esso stesso fotovoltaico;
  • aree entro 300 metri dalla rete autostradale;
  • discariche chiuse o ripristinate;
  • superfici di strutture militari e aree militari dismesse non altrimenti utilizzabili.

Per i fotovoltaici a terra in zona agricola l’ammissibilità è ristretta alle aree sopra elencate e, in linea generale, non è consentito un aumento dell’area occupata per gli impianti esistenti; sono previste eccezioni per comunità energetiche rinnovabili e per impianti finanziati da PNRR o PNC.

Criteri di esclusione e aree non idonee

La legge individua un ampio novero di aree non idonee, da precisare con deliberazione della Giunta regionale e cartografia ufficiale. Le categorie riguardano:

  • tutela del patrimonio culturale e del paesaggio: siti UNESCO, aree MaB, paesaggi rurali storici, beni culturali con tutela indiretta, aree paesaggistiche tutelate per legge, immobili e aree di notevole interesse pubblico e ulteriori contesti del PPR;
  • tutela ambientale: zone Ramsar, Rete Natura 2000, aree naturali protette nazionali e regionali, aree per la biodiversità, oasi di protezione e zone di ripopolamento, aree a pericolosità geologica, valanghiva o idraulica elevata, geositi e geoparchi;
  • tutela delle attività agricole: suoli agricoli di classe 1 e 2, produzioni agroalimentari di qualità, comprensori irrigui o oggetto di riordino fondiario, fascia di rispetto fino a 1.000 metri tra impianti della stessa tipologia entro le zone agricole;
  • tutela dei centri abitati: distanze minime da zone A e B per fotovoltaico a terra e per impianti a biomasse, biogas, gas di discarica, gas residuati e biometano.

Sono inoltre previste regole specifiche per beni culturali e relative fasce di rispetto, fino a 7.000 metri in base alla tipologia e potenza dell’impianto, con una disciplina transitoria di 3 km per eolico e 500 metri per fotovoltaico fino all’approvazione della cartografia definitiva.

Regole per i progetti e criteri di valutazione

Nei procedimenti autorizzatori, inclusi quelli ambientali, la valutazione dei progetti deve considerare:

  • la localizzazione nelle aree idonee, non idonee o ordinarie;
  • la presenza di altri impianti della stessa tipologia, soprattutto in area agricola, per contenere il consumo di suolo e assicurare un’equa distribuzione territoriale;
  • criteri progettuali volti a ridurre al minimo il consumo di suolo e a massimizzare l’efficienza rispetto alla superficie occupata;
  • soluzioni innovative e sperimentali che riducano impatti ambientali, paesaggistici, sociali ed economici;
  • distanza dai centri abitati, intervisibilità e mitigazioni;
  • compatibilità con gli obiettivi di qualità del paesaggio e con il PPR;
  • tutela delle visuali panoramiche e della connettività ecologica;
  • un programma di compensazioni ambientali e territoriali; se l’impianto è sottoposto ad autorizzazione unica, le compensazioni non possono essere inferiori al 3% dei proventi;
  • il coinvolgimento informativo di cittadini e portatori di interessi tramite i Comuni per impianti superiori a 1 MW.

Per gli impianti fotovoltaici e di biometano in area agricola, fino all’adozione delle linee guida, la copertura complessiva degli impianti già autorizzati e di quelli da realizzare non può superare il 3% della superficie agricola del territorio comunale.

Cartografia ufficiale e procedura di aggiornamento

La Regione rende consultabile tramite WebGIS Eagle.fvg la cartografia delle aree idonee e non idonee, aggiornata automaticamente anche mediante scambio dati con Comuni ed enti di pianificazione territoriale. La cartografia deve essere interoperabile con la piattaforma unica digitale nazionale per gli impianti a fonti rinnovabili.

La cartografia delle aree non idonee è approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo coinvolgimento degli assessori competenti, del Ministero della cultura, del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare. La proposta è pubblicata per 30 giorni; in tale fase chiunque può presentare osservazioni e i Comuni possono formulare rilievi. Dopo la valutazione delle osservazioni, la Giunta approva definitivamente la cartografia.

La cartografia può essere modificata in ogni tempo con la medesima procedura, salvo rettifiche di errori materiali, che sono disposte con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di energia.

Disciplina transitoria

Fino alla pubblicazione della deliberazione definitiva sulla cartografia delle aree non idonee continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie della legge regionale 3/2024 richiamate dalla norma. Per i procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore:

  • continuano ad applicarsi le disposizioni statali sulle aree idonee se più favorevoli;
  • si applicano in via generale i criteri regionali di valutazione, con alcune esclusioni specifiche indicate dalla legge.

Fino all’adozione delle linee guida sui progetti, il limite del 3% della superficie agricola comunale opera per gli impianti fotovoltaici a terra e di biometano.

I Comuni devono recepire le perimetrazioni della cartografia nei propri strumenti urbanistici; nelle more di tale recepimento, gli impianti sono ammessi nelle aree idonee anche in deroga alle previsioni urbanistiche e regolamentari comunali.

Modifiche normative e abrogazioni

La legge abroga una serie di disposizioni previgenti regionali in materia urbanistica, energia e semplificazione, tra cui l’articolo 40 della legge regionale 5/2007 e l’articolo 96 della legge regionale 3/2024, oltre ad altre norme specifiche richiamate nel testo. È inoltre soppressa, nella legge regionale 19/2012, la previsione che vietava gli impianti a biomasse entro 2 km da colture pregiate.

Monitoraggio e copertura finanziaria

La Giunta regionale deve trasmettere annualmente, entro ottobre, una relazione sullo stato di attuazione della legge, sui progressi verso l’obiettivo di potenza assegnato, sugli impianti autorizzati nel corso dell’anno precedente e sulle eventuali criticità emerse nella cartografia.

Gli oneri derivanti dalla cartografia sono posti a carico del bilancio regionale 2025-2027, nell’ambito della missione servizi istituzionali e sistemi informativi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 7 marzo 2025.

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