Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 4/2025

Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell’ambito della subacquea lavorativa.

Normativa regionaleL.R. FVG 4/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina i contenuti dei percorsi formativi per la subacquea industriale/lavorativa, senza regolare l’accesso o l’esercizio della professione. Definisce livelli e requisiti formativi, accredita i centri, riconosce i titoli ai fini dell’iscrizione al registro dei sommozzatori e prevede 100.000 euro per il 2025. Entrata in vigore il 7 marzo 2025.

Percorsi formativi per la subacquea lavorativa in Friuli Venezia Giulia

Percorsi formativi per la subacquea lavorativa

La legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina i contenuti dei percorsi formativi relativi alle attività della subacquea industriale/lavorativa, nel rispetto della normativa europea e nazionale. Il provvedimento opera esclusivamente in ambito formativo e non incide sull’accesso né sull’esercizio dell’attività lavorativa subacquea regolata dalla normativa statale ed europea.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda i “sommozzatori e lavoratori subacquei”, cioè i soggetti che svolgono in immersione attività lavorative subacquee, anche non in via esclusiva o continuativa, in acque marittime inshore e offshore o interne. Restano escluse:

  • le attività amatoriali, sportivo-ricreative, turistiche e dilettantistiche, anche se a fine di lucro;
  • le attività di ricerca o scientifiche o culturali, salvo che comportino una complessa organizzazione dei lavori, l’uso di mezzi o strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a 30 metri;
  • le attività svolte da Forze armate, corpi di polizia, protezione civile e altre istituzioni pubbliche quando eseguite su ordine dell’ente di appartenenza.

Restano ferme le norme nazionali ed europee in materia di professioni, impresa, affidamento di lavori e norme tecniche. Per interventi in aree sottomarine soggette ai poteri dello Stato si applicano le norme speciali richiamate dal decreto-legge n. 1/2012; per gli interventi nelle aree portuali si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 sui sommozzatori in servizio locale.

Struttura dei titoli e livelli formativi

I percorsi formativi sono articolati in tre livelli collegati alle qualificazioni richiamate dal decreto ministeriale 9 luglio 2024:

  • OTS I Livello, corrispondente a Diver, livello EQF 3;
  • OTS II Livello, corrispondente a Top Up Diver, livello EQF 4;
  • OTS III Livello, corrispondente a Closed Bell Diver, livello EQF 4.

La legge associa ai diversi livelli la profondità operativa di riferimento:

  • OTS I Livello e OTS II Livello consentono la formazione per operazioni fino a 50 metri;
  • OTS III Livello consente la formazione per operazioni a profondità superiori a 50 metri.

Per i livelli OTS II e OTS III è richiesta anche un’idonea qualificazione di primo soccorso prima del conseguimento finale del titolo.

Requisiti delle strutture formative e standard tecnici

Per lo svolgimento dei corsi la legge impone dotazioni tecniche differenziate in base al livello:

  • per OTS I Livello è richiesta una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione aria/comunicazione e casco;
  • per OTS II Livello è richiesta una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione aria, casco e comunicazioni via cavo, oltre a una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata nella stazione oppure, in alternativa, una camera iperbarica raggiungibile dalla stazione entro 30 minuti;
  • per OTS III Livello è obbligatorio l’uso di impianti per alti fondali con campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate, con impianto certificato o in classe.

Attività formative sul territorio regionale e accreditamento

La Regione promuove e sostiene gli interventi formativi per la subacquea industriale al fine di incrementare occupabilità e qualificazione della manodopera, accreditando i centri formativi secondo la disciplina regionale sulla formazione e orientamento.

Gli interventi devono essere:

  • coerenti con i moduli formativi internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA);
  • svolti nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della norma UNI 11366/2010.

È comunque salva la facoltà dei centri accreditati o in corso di accreditamento di attivare corsi e attività senza oneri per la Regione, purché rispettino gli standard formativi della legge.

Riconoscimento dei titoli e spendibilità sul mercato del lavoro

I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle ordinarie procedure di registrazione e vidimazione previste per la formazione professionale e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

Per favorirne la spendibilità sul mercato del lavoro, i titoli sono equiparati alla qualifica n. 6216 nel quadro EQF, in raccordo con la classificazione ISCO-88, qualificazione equivalente a “Underwater divers”. Tali titoli consentono inoltre l’iscrizione al Registro dei sommozzatori custodito presso le Capitanerie di porto ai sensi del decreto ministeriale 13 gennaio 1979.

Regime transitorio e titoli già acquisiti

I titoli e le qualifiche già acquisiti alla data di entrata in vigore della legge presso centri di formazione professionale accreditati dalla Regione sono considerati idonei all’iscrizione al Registro dei sommozzatori, purché conformi agli standard formativi previsti dalla legge.

Attuazione e finanziamento

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore deve essere emanato un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, per definire le modalità attuative.

Per le finalità formative è autorizzata una spesa di 100.000 euro per l’anno 2025, a valere sulla Missione 15, Programma 2, Titolo 1 del bilancio 2025-2027. La copertura è assicurata mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1. La legge prevede inoltre le relative variazioni di cassa e l’allegato tecnico di bilancio richiesto dalla normativa contabile.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Dalla data indicata nel testo vigente, l’entrata in vigore è avvenuta il 7 marzo 2025.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.