Circolare numero 290 del 27-12-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone il trasferimento alle Sedi autonome di produzione, dal 1 gennaio 1992, delle attività di accertamento, riscossione e recupero dei contributi del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, con le relative sanzioni e accessori. Vengono riepilogati i soggetti obbligati, i requisiti di iscrizione, le modalità di denuncia e versamento trimestrale e annuale, la disciplina delle retribuzioni imponibili e minime, le sanzioni per omissioni, il trattamento dei ricorsi amministrativi e le scritture contabili da utilizzare. Restano invece accentrate alcune attività gestionali, in particolare quelle connesse alle posizioni assicurative e alla liquidazione delle prestazioni, per le quali sono preannunciate ulteriori istruzioni.
Decentramento al 1 gennaio 1992 delle attività contributive e amministrative del Fondo Volo alle SAP
Decentramento delle attività del Fondo Volo alle SAP
La circolare disciplina il decentramento funzionale delle attività gestionali del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Dal 1 gennaio 1992 le Sedi autonome di produzione acquisiscono le funzioni di accertamento, riscossione e recupero dei contributi e dei relativi accessori, mentre alcune attività più ampie di gestione del Fondo restano ancora accentrate in attesa di ulteriori istruzioni.
Quadro normativo di riferimento
Il Fondo Volo è istituito dalla legge 13 luglio 1965, n. 859, con natura di previdenza obbligatoria sostitutiva del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La disciplina originaria è stata modificata in modo rilevante dalle leggi 30 luglio 1973, n. 484, e 31 ottobre 1988, n. 480. La circolare richiama inoltre numerose disposizioni dell'assicurazione generale IVS e della normativa generale contributiva, tra cui la legge n. 638/1983, il D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 e la legge n. 48/1988.
Datori di lavoro interessati
La disciplina si applica alle aziende di costruzioni aeronautiche, alle imprese che svolgono trasporto di persone o cose con servizi di linea o non di linea, a quelle che esercitano il lavoro aereo per finalità commerciali, industriali o agricole, alle scuole di pilotaggio e alle imprese che impiegano personale in attività di navigazione aerea anche per esigenze privatistiche. Per il primo inquadramento dell'azienda devono essere acquisiti il certificato camerale e la licenza, disciplinare o altra autorizzazione amministrativa che legittimi l'attività aeronautica e l'impiego del personale di volo.
Soggetti assicurati e requisiti di iscrizione
Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo gli appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'art. 732 cod. nav.: personale addetto al comando, alla guida o al pilotaggio di aeromobili, personale addetto al controllo di apparati motori e di altri impianti di bordo, nonché personale addetto ai servizi complementari di bordo. Per i nuovi iscritti dal 27 novembre 1988 la circolare ribadisce requisiti tassativi e inderogabili:
- svolgimento del servizio a bordo dell'aeromobile in via esclusiva o, almeno, prevalente;
- età inferiore a 60 anni;
- iscrizione negli albi o registri dell'Ente nazionale della gente dell'aria;
- possesso di brevetto aeronautico civile, licenza o attestato, con assoggettamento ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
- rapporto di lavoro regolato dagli artt. 900 e seguenti cod. nav.
Per i soggetti già iscritti o iscrivibili prima del 27 novembre 1988 non operano il requisito della prevalenza del servizio a bordo e quello dell'età, salvo che i limiti di età siano imposti dalla specifica disciplina professionale della licenza o dell'attestato di volo. La circolare precisa inoltre che non sono considerati nuovi iscritti i soggetti che, pur avendo una posizione assicurativa nel regime previgente, abbiano già ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo.
Rapporto di lavoro e criteri di accertamento
La qualità di assicurato presuppone un rapporto di lavoro subordinato, da valutarsi secondo i criteri generali. La circolare richiama sia gli impegni assunti dalle aziende in sede di rilascio della licenza sia la struttura tipicamente subordinata dell'attività del personale di volo. In presenza di fattispecie di lavoro autonomo, ritenute comunque poco probabili, le SAP devono svolgere approfonditi accertamenti e, se necessario, indagini ispettive.
Quando il rapporto è a contenuto misto, con attività di volo e attività a terra, la verifica dell'iscrivibilità va effettuata confrontando la durata delle due attività e considerando, ai fini della prevalenza, come servizio a bordo non solo le ore di volo ma anche le prestazioni preliminari, intermedie o successive direttamente funzionali al servizio di bordo. Se invece il lavoratore è destinato esclusivamente all'attività di navigazione aerea, il problema della prevalenza non si pone.
Rioccupazione di pensionati e controlli
La circolare richiama con particolare attenzione i casi di rioccupazione in attività di volo di soggetti già pensionati a carico del Fondo. In tali ipotesi le SAP devono acquisire la comunicazione della data di effettivo inizio della prestazione e della retribuzione corrispondente, oltre a ogni altro riscontro utile, come il libretto di volo, e segnalare tempestivamente il caso agli Uffici centrali ai fini della sospensione della pensione.
Denunce di assunzione e cessazione
L'art. 20 della legge n. 859/1965 impone alle aziende di navigazione aerea la denuncia entro tre mesi dell'assunzione o del licenziamento del personale iscrivibile al Fondo. La denuncia deve essere resa per ogni singolo lavoratore mediante il modello Vol/1, predisposto per entrambe le ipotesi. Il modulo raccoglie le informazioni utili a verificare immediatamente i requisiti di iscrizione al Fondo. Le denunce devono essere controllate dalle SAP e conservate agli atti. Per le posizioni assicurative anteriori al 27 novembre 1988, le SAP devono rivolgersi agli Uffici centrali del Servizio P.M.T. - Fondo Volo.
Contribuzione obbligatoria e retribuzione imponibile
Le aziende sono tenute sia alla denuncia sia al versamento della contribuzione IVS dovuta al Fondo Volo. In seguito al D.I. 24 febbraio 1984, i contributi devono essere denunciati e versati con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare.
Le retribuzioni imponibili sono quelle previste dall'art. 3 della legge n. 480/1988, con esclusione espressa delle voci tassativamente indicate dal medesimo articolo. In particolare, non sono soggette a contribuzione:
- l'indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
- l'indennità per ferie e riposi non goduti;
- la diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, la maggiorazione per servizio all'estero, l'indennità integrativa di trasferta e l'indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa, limitatamente al 50% del loro ammontare;
- l'indennità di alloggio e l'indennità di rappresentanza.
La circolare sottolinea che, in linea generale, le voci contributive coincidono con quelle imponibili dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni.
Minimali contributivi e contrazione del periodo assicurativo
Viene richiamata la disciplina del minimale di retribuzione ai fini contributivi introdotta dall'art. 4 della legge n. 480/1988 e completata dalla legge n. 389/1989. Le retribuzioni mensili soggette a contributo non possono essere inferiori ai minimali fissati con decreto ministeriale, aumentati della stessa percentuale delle variazioni ISTAT del costo della vita. Se per effetto di eventi quali riduzioni dell'orario, scioperi parziali, malattia o permessi la retribuzione imponibile mensile risulta inferiore al minimale, il periodo assicurativo si riduce proporzionalmente, salvo i periodi tutelati dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni.
La circolare precisa che, ai fini della retribuzione pensionabile, i periodi senza retribuzione o con retribuzione ridotta sono considerati neutri e il quinquennio utile va ricercato andando a ritroso per compensare la contrazione del periodo assicurativo.
Automaticità delle prestazioni e regolarità contributiva
È espressamente affermato che nel Fondo Volo non opera il principio dell'automaticità delle prestazioni. Di conseguenza, in caso di mancato versamento totale o parziale dei contributi, i periodi non possono essere considerati utili, in tutto o in parte, fino a quando permanga l'inadempienza. Per i periodi dal 1 gennaio 1992 in avanti, le SAP devono quindi poter attestare se il datore di lavoro sia in regola con il versamento complessivo e, in caso contrario, l'entità dei contributi omessi e i relativi periodi. Le SAP rilasciano inoltre dichiarazioni di regolarità o di inadempienza per i periodi successivi al 1 gennaio 1992; per i periodi precedenti provvedono gli Uffici centrali, se richiesti dal Ministero dei trasporti ai sensi del D.M. 18 giugno 1981.
Prescrizione dei contributi
La circolare ricostruisce l'evoluzione del regime di prescrizione: l'art. 21 della legge n. 859/1965, che inizialmente escludeva il termine quinquennale allora previsto, è divenuto privo di contenuto a seguito della modifica dell'art. 55 del R.D. n. 1827/1935, sicché trova applicazione il rinvio dell'art. 52 della stessa legge. Ne deriva che la contribuzione del Fondo Volo soggiace agli stessi termini prescrizionali dell'assicurazione generale obbligatoria. Per i periodi assicurativi prescritti si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Contribuzione di malattia
Per i contributi sociali di malattia relativi agli addetti alla navigazione aerea civile iscritti al Fondo Volo, l'accertamento e la riscossione sono affidati alla gestione previdenziale della Cassa Marittima Tirrena, che opera per conto dell'INPS in forza di apposita convenzione. La circolare rinvia alla precedente istruzione del 31 dicembre 1983.
Denunce trimestrali: passaggio ai modelli DM10
A decorrere dai periodi di paga successivi al 31 dicembre 1991 cessano i moduli LT-7 bis. I versamenti e le denunce contributive devono essere effettuati con i modelli DM10/1, DM10/2 e DM10/3 presso le SAP competenti, insieme alle altre contribuzioni previdenziali e assistenziali.
In sintesi:
- per i primi due mesi di ciascun trimestre continuano a essere presentati i DM10 per le altre gestioni;
- i DM10 relativi a marzo, giugno, settembre e dicembre devono includere anche la contribuzione del Fondo Volo per l'intero trimestre;
- le regolarizzazioni tardive si effettuano con i modelli DM10/V e O1/M-VIG 2.
Per la compilazione dei DM10/2 il Fondo Volo va esposto nei righi in bianco dei quadri B-C con il codice X 310 e la dizione FP-VL, indicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni imponibili del trimestre. Gli altri contributi, compreso il contributo di solidarietà ex art. 9-bis della legge 1 giugno 1991, n. 166, seguono le istruzioni generali già note.
Denunce annuali: passaggio dai modelli VOL/9 ai modelli 01/M e 03/M
Le denunce annuali VOL/9 sono abolite dal 1992 e sostituite dai modelli 01/M e 03/M, da presentare alle SAP nel 1993 con riferimento all'anno 1992. La circolare precisa che è in corso l'iter di delegificazione previsto dall'art. 10 della legge n. 48/1988 per uniformare modalità e termini a quelli della generalità dei datori di lavoro.
Il modello 03/M va compilato come per la generalità dei lavoratori, indicando nella casella "Retribuzioni particolari" la somma degli importi riportati nella casella "Retribuzione" dei singoli modelli 01/M. Nel modello 01/M:
- l'intestazione, il quadro A e la dichiarazione di responsabilità seguono le regole generali;
- nel quadro B va indicato un codice qualifica tra quelli della tabella allegata, esponendo i dati per la contribuzione DS, TBC e altre gestioni, senza barrare la casella IVS né compilare le caselle relative al RD 148/1931;
- nel quadro C va indicato il codice TIPO VL;
- il periodo va espresso in formato GGMMAA;
- non si devono spezzare i periodi per assenze non retribuite o non soggette a contribuzione;
- se nel corso dell'anno il rapporto è interrotto e poi ripreso con lo stesso datore di lavoro, i periodi vanno indicati distintamente;
- nella casella retribuzione va riportato l'importo annuo complessivo soggetto a contribuzione;
- la casella N.SETT.RETR. va lasciata in bianco;
- nella casella N.GG.RETR. va indicato il numero delle giornate per le quali esiste obbligo di retribuzione, anche se ridotta;
- nella casella N.GG.UTILI va indicato il numero delle giornate utili ai fini pensionistici, coincidente con N.GG.RETR. quando le retribuzioni mensili siano almeno pari ai minimali.
La circolare precisa che ulteriori istruzioni sulla utilizzazione dei modelli 01/M ai fini della gestione delle posizioni assicurative e della liquidazione delle pensioni saranno emanate successivamente, poiché tali attività restano in parte accentrate.
Sanzioni per omesse o tardive denunce
L'art. 51 della legge n. 859/1965 sanziona l'omessa o tardiva presentazione delle denunce di notizie e dati relativi al Fondo, indipendentemente dalle sanzioni previste per l'omesso pagamento dei contributi.
Le sanzioni sono determinate come segue:
- L. 1.000 per ciascun dipendente iscritto al Fondo e per ogni mese o frazione di mese di ritardo nella denuncia annuale 01/M;
- L. 1.000 per ciascun lavoratore e per ogni mese o frazione di mese di ritardo nella denuncia Vol/1;
- importo minimo di L. 50.000 per ciascun tipo di denuncia.
Le SAP devono notificare una lettera di diffida con invito a presentare la denuncia omessa e a pagare entro 30 giorni la sanzione dovuta. Se la denuncia viene presentata in ritardo, la diffida conterrà solo l'invito al pagamento. In mancanza di versamento, la pratica è trasmessa agli Uffici legali, previa registrazione nell'archivio Recupero Crediti. Per i modelli 01/M la procedura di gestione del modello 03/M evidenzia le aziende inadempienti o ritardatarie; per i modelli Vol/1 l'accertamento dell'inadempienza avviene appena possibile o in occasione di ispezioni.
Ricorsi amministrativi
Le controversie relative all'individuazione delle aziende tenute all'iscrizione, al rapporto di lavoro subordinato, ai requisiti soggettivi di iscrizione, al versamento della contribuzione, alla presentazione delle denunce e alle relative sanzioni sono devolute al Comitato speciale del Fondo. I ricorsi avverso le decisioni delle SAP devono essere istruiti e trasmessi al Servizio P.M.T. - Ufficio 11 della Direzione Generale, per l'esame da parte del Comitato.
Istruzioni contabili
Gli importi dei contributi esposti nel DM10/2 con il codice X 310 devono essere imputati ai conti VLR21/10 o VLR21/70, a seconda che si tratti di contribuzioni di anni precedenti o dell'anno in corso. Le sanzioni ex art. 51 della legge n. 859/1965 devono essere rilevate sul conto VLR24/20, che è reso movimentabile anche per gli importi caricati sull'archivio Recupero Crediti.
Allegato sulle retribuzioni minime
È allegata la tabella delle retribuzioni minime mensili imponibili per le principali qualifiche del Fondo Volo, vigenti dal 1 gennaio 1991 in poi, comprensive delle maggiorazioni previste dall'art. 4 della legge n. 480/1988. La tabella riporta, tra gli altri, i seguenti importi:
- pilota, codice E: L. 2.604.160;
- pilota in addestramento primi 12 mesi, codice F: L. 1.640.429;
- pilota collaudatore, codice G: L. 3.540.471;
- tecnico di volo, codice H: L. 2.136.107;
- tecnico di volo in addestramento primi 12 mesi, codice L: L. 1.565.281;
- tecnico di volo per i collaudi, codice M: L. 1.786.489;
- assistente di volo, codice N: L. 1.730.149.
Punti principali
Decentramento delle competenze alle SAP
Dal 1 gennaio 1992 le SAP assumono la competenza per accertamento, riscossione e recupero dei contributi del Fondo Volo e degli accessori di legge, anche per i periodi pregressi anteriori al 1992 se denunciati, accertati d'ufficio o ancora da recuperare. Restano provvisoriamente agli Uffici centrali i crediti già in carico e sarà emanata successiva disciplina per le attività ancora non decentrate. Sono inoltre annunciate ulteriori attribuzioni alla SAP di Roma E.U.R. per archivi, accrediti, riscatti/ricongiunzioni, prosecuzione volontaria e liquidazione pensioni.
Ambito normativo e natura del Fondo
Il Fondo è istituito dalla legge 13 luglio 1965, n. 859, ed è una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La disciplina è stata modificata dalle leggi 30 luglio 1973, n. 484, e 31 ottobre 1988, n. 480. Si richiamano inoltre norme dell'assicurazione generale IVS e disposizioni generali in materia contributiva e di recupero crediti, nonché precedenti circolari di chiarimento.
Datori di lavoro tenuti al versamento
Sono soggette alla disciplina del Fondo Volo le aziende di costruzioni aeronautiche, quelle che svolgono trasporto di persone o cose, il lavoro aereo, le scuole di pilotaggio e le imprese che impiegano personale in attività di navigazione aerea anche per finalità privatistiche. Per verificare la natura dell'azienda devono essere acquisiti il certificato camerale e la licenza, disciplinare o altra autorizzazione amministrativa che legittimi l'attività di navigazione aerea e l'impiego del personale di volo.
Soggetti assicurati e requisiti di iscrizione
L'iscrizione riguarda il personale di volo di cui all'art. 732 cod. nav. addetto al comando, alla guida o al pilotaggio, al controllo di apparati motori e impianti di bordo e ai servizi complementari di bordo. Per i nuovi iscritti dal 27 novembre 1988 i requisiti sono tassativi: servizio a bordo in via esclusiva o prevalente, età inferiore a 60 anni, iscrizione agli albi o registri dell'Ente nazionale della gente dell'aria, possesso di brevetto civile/licenza/attestato con controlli medico-legali aeronautici e rapporto regolato dagli artt. 900 e seguenti cod. nav. Per i soggetti già iscritti prima di tale data non si applicano il requisito della prevalenza e quello dell'età, salvo i limiti previsti dalla normativa professionale di settore.
Denunce di assunzione e licenziamento
Le aziende devono denunciare all'Istituto entro tre mesi assunzione e cessazione del personale iscrivibile al Fondo, utilizzando il modello Vol/1. Le denunce, una volta controllate dalle SAP, vanno conservate agli atti. Per la verifica di posizioni assicurative anteriori al 27 novembre 1988 le SAP devono interpellare gli Uffici centrali del Servizio P.M.T. - Fondo Volo.
Contribuzione obbligatoria e retribuzioni imponibili
La contribuzione IVS va denunciata e versata trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le retribuzioni imponibili seguono i criteri dell'art. 3 della legge n. 480/1988 e coincidono sostanzialmente con quelle ex art. 12 legge n. 153/1969, con esclusione di specifiche voci quali indennità sostitutiva del preavviso, ferie non godute, alcune indennità di trasferta e indennità di alloggio/rappresentanza. È richiamato anche il minimale contributivo e il principio per cui, se la retribuzione è inferiore al minimale per particolari vicende del rapporto, il periodo assicurativo si contrae, salvo i casi di astensione tutelata dalla legge n. 1204/1971.
Autoliquidazione, regolarizzazioni e assenza di automatismo delle prestazioni
La circolare chiarisce che per il Fondo Volo non opera il principio dell'automaticità delle prestazioni: in mancanza di effettivo versamento i periodi non sono utili fino a regolarizzazione. Gli Uffici centrali e le SAP dovranno quindi verificare la regolarità contributiva per i periodi dal 1 gennaio 1992 in avanti. Le regolarizzazioni tardive seguono le istruzioni generali richiamate nella circolare n. 267 del 13.12.1990.
Denunce trimestrali e modelli DM10
Dopo il 31 dicembre 1991 i moduli LT-7 bis sono aboliti e la contribuzione del Fondo Volo deve essere esposta nei modelli DM10/1, DM10/2 e DM10/3 presentati alle SAP. Nei DM10 relativi a marzo, giugno, settembre e dicembre deve essere indicata anche la contribuzione del Fondo Volo per l'intero trimestre con il codice X 310 e la dizione FP-VL, riportando l'ammontare delle retribuzioni imponibili; non vanno compilate le caselle su numero dipendenti e giornate. Le regolarizzazioni tardive utilizzano DM10/V e O1/M-VIG 2.
Denunce annuali e modelli 01/M e 03/M
Dal 1992 le denunce annuali VOL/9 sono sostituite dai modelli 01/M e 03/M, da presentare alle SAP nel 1993 per l'anno 1992. Le istruzioni di compilazione riproducono quelle generali, con adattamenti specifici per il personale iscritto al Fondo Volo, tra cui l'indicazione del codice qualifica, del codice VL, del periodo assicurativo, della retribuzione annua, delle giornate retribuite e di quelle utili ai fini pensionistici.
Sanzioni per omissioni e ritardi
L'art. 51 della legge n. 859/1965 punisce il ritardo o l'omessa presentazione delle denunce obbligatorie. La sanzione è pari a L. 1.000 per ciascun dipendente e per ogni mese o frazione di ritardo, con minimo di L. 50.000 per ciascuna denuncia, sia per i modelli 01/M sia per il Vol/1. Le SAP devono notificare una diffida con invito a presentare la denuncia e a pagare la sanzione entro 30 giorni; in caso di mancato pagamento la pratica va agli Uffici legali dopo il caricamento sull'archivio Recupero Crediti.
Ricorsi amministrativi e istruzioni contabili
I ricorsi sulle decisioni SAP in materia di aziende obbligate, rapporto di lavoro, requisiti di iscrizione, versamento e denunce vanno trasmessi al competente Servizio P.M.T. - Ufficio 11 per il Comitato speciale del Fondo. Gli importi contributivi esposti con codice X 310 vanno imputati ai conti VLR21/10 o VLR21/70, a seconda che siano di anni precedenti o dell'anno in corso; le sanzioni ex art. 51/859 vanno al conto VLR24/20, compresi gli importi caricati sull'archivio Recupero Crediti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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