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Circolare

Circolare numero 295 del 28-12-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il trattamento pensionistico del personale degli enti pubblici creditizi confluito dal 1 gennaio 1991 nella Gestione speciale dellAGO istituita dal d.lgs. n. 357/1990. Fornisce le regole per la liquidazione delle pensioni nuove, dirette e ai superstiti, e per la determinazione della quota di pensione a carico della Gestione speciale sulle pensioni gie0 in essere al 1 gennaio 1991. Contiene inoltre indicazioni operative su presentazione delle domande, sedi competenti, documentazione da produrre e comunicazioni agli enti creditizi, rinviando a successivi chiarimenti per alcuni aspetti procedurali e per laggiornamento delle procedure automatizzate.

Istruzioni per pensioni e quote di pensione della Gestione speciale ex d.lgs. n. 357/1990 per il personale degli enti creditizi

Istruzioni sulle pensioni della Gestione speciale degli enti pubblici creditizi

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli enti pubblici creditizi confluito dal 1 gennaio 1991 nella Gestione speciale istituita nellAGO. Lintervento riguarda sia la liquidazione delle pensioni nuove sia la determinazione delle quote di pensione da porre a carico della Gestione speciale per i trattamenti gi�e0 in essere al 1 gennaio 1991.

Quadro normativo e finalit�e0

Lart. 1 del d.lgs. n. 357/1990 dispone liscrizione alla Gestione speciale del personale degli enti pubblici creditizi gi�e0 esclusi o esonerati dallassicurazione generale obbligatoria, in servizio al 31 dicembre 1990. Lart. 3, comma 2, prevede inoltre che, per i titolari di pensione diretta o ai superstiti a carico delle pregresse forme esclusive o esonerative, la Gestione speciale assuma dal 1 gennaio 1991 una quota del trattamento in essere, con criteri diversi a seconda che la decorrenza sia anteriore o successiva al 21 agosto 1990.

La circolare si inserisce nel solco della precedente circolare n. 6 dell8 gennaio 1991, che aveva disciplinato il conguaglio delle quote di pensione anticipate dagli enti creditizi con i contributi dovuti allIstituto, e del messaggio n. 30222 del 13 giugno 1991, che aveva dato indicazioni organizzative sulle sedi competenti e sulla documentazione necessaria.

Pensioni di nuova liquidazione: disciplina generale

Per le domande di pensione presentate da iscritti alla Gestione speciale e dai loro superstiti, laccertamento dei requisiti di diritto e la determinazione della misura della prestazione devono avvenire secondo la normativa vigente nellAGO.

Per le pensioni dirette, la verifica dei requisiti assicurativi e contributivi deve essere effettuata considerando lintera posizione assicurativa costituita nella Gestione speciale:

  • per i periodi anteriori al 1 gennaio 1991, ai sensi dellart. 2, comma 1, del d.lgs. n. 357/1990;
  • per i contributi versati dal 1 gennaio 1991 in poi.

La posizione assicurativa pregressa deve risultare dalla comunicazione dellente creditizio predisposta secondo il facsimile richiamato nel messaggio n. 30222 del 13 giugno 1991.

Pensioni ai superstiti

Per le pensioni ai superstiti, sia indirette sia di reversibilit�e0, il diritto e la misura sono determinati secondo le regole dellAGO. In particolare, la misura della pensione di reversibilit�e0 va calcolata applicando le aliquote previste dallAGO allimporto della pensione diretta spettante a carico della Gestione speciale alla data del decesso.

Nei casi in cui la pensione diretta abbia decorrenza anteriore al 21 agosto 1990 e una quota sia stata liquidata in capitale in base alla normativa del fondo di provenienza, la pensione ai superstiti deve tener conto anche della quota capitalizzata, se ci�f2 �e8 previsto dalla disciplina previgente. In tali ipotesi, lente creditizio comunica alla sede competente limporto della pensione spettante al dante causa alla data del decesso, comprensivo della quota capitalizzata; la misura della reversibilit�e0 si ottiene applicando allimporto comunicato, ridotto secondo la percentuale della tabella allegata al decreto n. 357, le aliquote AGO di reversibilit�e0.

Comunicazioni agli enti creditizi

Una volta definita la domanda di pensione, il provvedimento deve essere comunicato allente creditizio interessato. In caso di accoglimento, deve essere trasmessa copia del prospetto di liquidazione, cos�ec da consentire allente di conoscere lammontare della prestazione a carico della Gestione speciale.

Trattamenti gi�e0 in essere al 1 gennaio 1991: criteri generali

Per le pensioni gi�e0 liquidate a carico dei fondi esclusivi o esonerativi con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1991, lart. 3 del decreto prevede che le forme di assicurazione interessate comunichino, entro trenta giorni dalla richiesta dellIstituto, i dati anagrafici dei titolari e gli elementi del trattamento utili per applicare le disposizioni del comma 2.

Nellattesa della definizione della procedura di segnalazione, la circolare fissa i criteri provvisori per individuare la quota di pensione da porre a carico della Gestione speciale.

Pensioni con decorrenza anteriore al 21 agosto 1990

Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 21 agosto 1990, la Gestione speciale assume a proprio carico una quota determinata con le misure percentuali indicate per ciascun ente creditizio nella tabella allegata al d.lgs. n. 357/1990.

Per tali pensioni:

  • non occorre alcun accertamento dei requisiti soggettivi o oggettivi;
  • la quota a carico della Gestione speciale decorre dal 1 gennaio 1991;
  • il calcolo si effettua sul trattamento in essere alla stessa data, applicando la percentuale prevista per lente di appartenenza.

La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 104 del 19 aprile 1991:

  • se il trattamento era stato capitalizzato in parte, la quota a carico della Gestione speciale si calcola sullimporto effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza al 1 gennaio 1991, senza la parte in capitale;
  • se il trattamento comprende quote di indennit�e0 di anzianit�e0, la quota a carico della Gestione speciale si calcola al netto di tali somme, data la loro natura non pensionistica.

Pensioni con decorrenza tra il 21 agosto e il 31 dicembre 1990

Per le pensioni con decorrenza compresa tra il 21 agosto e il 31 dicembre 1990, la quota a carico della Gestione speciale deve essere determinata secondo la disciplina AGO, sia per il diritto sia per lammontare del trattamento.

La possibilit�e0 di porre a carico della Gestione speciale una quota di pensione �e8 quindi subordinata alla sussistenza dei requisiti AGO alla data di decorrenza della prestazione liquidata dal fondo esclusivo o esonerativo. A tal fine gli enti creditizi devono comunicare:

  • i dati assicurativi e contributivi dellinteressato;
  • gli elementi necessari per il calcolo della retribuzione pensionabile.

Per le pensioni liquidate per invalidit�e0 o inabilit�e0, la competente sede INPS deve accertare anche il requisito sanitario, salvo che il pensionato possa comunque far valere i requisiti per il diritto a pensione nellAGO a titolo diverso. Se i requisiti AGO non sussistono, nessun onere pu�f2 essere posto a carico della Gestione speciale. Se invece sussistono, la quota dal 1 gennaio 1991 va calcolata con le norme AGO vigenti nel mese di decorrenza della pensione nel soppresso fondo.

Superstiti di pensionati con pensione diretta anteriore al 21 agosto 1990

Per le pensioni ai superstiti con decorrenza compresa tra il 21 agosto e il 31 dicembre 1990, provenienti da una pensione diretta con decorrenza anteriore al 21 agosto 1990, si applicano gli stessi criteri previsti per i casi analoghi nella parte dedicata alle pensioni ai superstiti. In particolare:

  • non va effettuato alcun accertamento sulla contribuzione e sullassicurazione, da ritenere soddisfatte;
  • va invece verificato se i superstiti appartengano alle categorie aventi diritto secondo le norme AGO;
  • in caso negativo, nessun onere grava sulla Gestione speciale;
  • in caso positivo, la quota si calcola applicando allimporto della pensione diretta spettante al dante causa nel fondo di provenienza, ridotto secondo la tabella del decreto, le aliquote AGO di reversibilit�e0.

Pagamento del trattamento pensionistico

Lart. 4 del d.lgs. n. 357/1990, nel salvaguardare il trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle pregresse forme esclusive o esonerative, pone a carico dei fondi o casse preesistenti, ora trasformati in fondi integrativi dellAGO, o degli enti datori di lavoro, la differenza tra il trattamento complessivo e la pensione o quota di pensione a carico della Gestione speciale, maggiorate per effetto della perequazione automatica.

Lart. 6 stabilisce che il pagamento unitario del trattamento complessivo �e8 effettuato, per conto dellINPS, dagli enti creditizi o dalle societ�e0 da essi risultanti ai sensi della legge n. 218/1990. Il decreto prevede la stipula di unapposita convenzione tra lIstituto e gli enti creditizi.

Perequazione automatica e divieto di cumulo

Le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1990 e le quote a carico della Gestione speciale dal 1 gennaio 1991 per pensioni anteriori a tale data sono soggette alla perequazione automatica vigente nellAGO dei lavoratori dipendenti. La circolare richiama espressamente:

  • lart. 3, comma 3, del d.lgs. n. 357/1990, per le quote di pensione a carico della Gestione speciale;
  • lart. 4, comma 2, per la generalit�e0 dei trattamenti a carico della Gestione speciale.

Viene inoltre ritenuta applicabile la disciplina generale sul divieto di cumulo tra pensione e retribuzione. In particolare:

  • le pensioni di anzianit�e0 dei titolari che non abbiano raggiunto let�e0 pensionabile sono totalmente incumulabili con la retribuzione;
  • le pensioni di vecchiaia e invalidit�e0, nonch�e9 le pensioni di anzianit�e0 dei titolari che abbiano raggiunto let�e0 pensionabile, sono incumulabili limitatamente alle quote eccedenti il trattamento minimo.

I trattamenti della Gestione speciale non assimilabili a vecchiaia o invalidit�e0 sono considerati pensioni anticipate e quindi equiparati alle pensioni di anzianit�e0 ai fini del cumulo.

Domande di pensione: presentazione, sedi competenti e gestione provvisoria

Il messaggio allegato chiarisce che le domande presentate da dipendenti degli enti creditizi in servizio al 1 gennaio 1991, dai loro superstiti e dai superstiti di pensionati deceduti dopo il 31 dicembre 1990 devono essere definite dallINPS, che istituzionalmente riceve le domande e accerta il diritto alla prestazione.

Le domande eventualmente presentate agli enti creditizi devono quindi essere inoltrate allIstituto. Ai fini di legge vale:

  • la data di ricezione da parte dellINPS;
  • oppure la data di spedizione, se inviate a mezzo raccomandata.

Per evitare pregiudizi agli assicurati, se la domanda �e8 stata gi�e0 presentata allente creditizio prima delle istruzioni, la data di presentazione viene considerata quella risultante dal timbro dellistituto di credito, se anteriore.

Le sedi competenti coincidono con quelle presso cui gli enti creditizi hanno accentrato i contributi:

  • Torino per lIstituto Bancario S. Paolo di Torino;
  • Milano per Cariplo;
  • Siena per Monte dei Paschi di Siena;
  • Firenze-Est per Cassa di Risparmio di Firenze;
  • Palermo per Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane e Banco di Sicilia;
  • Padova per Cassa di Risparmio di Padova;
  • Asti per Cassa di Risparmio di Asti;
  • Napoli per Banco di Napoli.

A tali sedi �e8 demandata la competenza a ricevere e gestire le posizioni assicurative e pensionistiche da trasferire e a ricevere e definire le domande di pensione. In attesa dellaggiornamento della procedura EAD75 e del calcolo, le sedi devono ricevere le domande, apporvi il timbro con la data di arrivo, rilasciare ricevuta e conservarle separatamente.

Documentazione richiesta dagli enti creditizi

In applicazione dellart. 2 del decreto, gli enti creditizi devono documentare la posizione previdenziale dei richiedenti per i periodi di assicurazione anteriori al 1 gennaio 1991 e per le retribuzioni imponibili utili al calcolo della pensione.

La comunicazione va effettuata:

  • per le domande di pensione presentate dagli assicurati e dai loro superstiti;
  • per le domande di superstiti di titolari di pensioni liquidate con decorrenza tra il 21 agosto 1990 e il 31 dicembre 1990.

Il facsimile allegato richiede lindicazione dei dati anagrafici, dellinizio del rapporto assicurativo, dellanzianit�e0 contributiva complessiva, dellanno solare, del tipo di contribuzione, del numero di settimane e dellimporto della retribuzione imponibile. Le note precisano che:

  • va indicata la natura della contribuzione, compresa quella figurativa, da riscatto, da ricongiunzione o di altra natura;
  • i periodi della stessa annualit�e0 ma di natura diversa vanno riportati separatamente;
  • per gli accrediti figurativi va distinta la retribuzione ridotta da quella totalmente scoperta;
  • va riportata solo la retribuzione imponibile delle ultime 260 settimane.

Rinvii e aggiornamenti futuri

La circolare precisa che ulteriori istruzioni saranno fornite successivamente per:

  • la gestione della contribuzione eventualmente versata anche nellAGO da parte degli iscritti alla Gestione speciale;
  • laggiornamento delle procedure automatizzate di gestione delle pensioni;
  • la circolare operativa di dettaglio per la definizione delle domande, una volta completati i contatti con i rappresentanti degli enti creditizi.

Punti principali

Inquadramento normativo e finalite0

Dal 1 gennaio 1991 il personale degli enti pubblici creditizi gie0 esclusi o esonerati dallAGO e8 iscritto a una apposita Gestione speciale. La circolare mira a definire le domande di pensione presentate dagli iscritti e dai superstiti e a stabilire i criteri per porre a carico della Gestione speciale le quote delle pensioni gie0 in pagamento al 1 gennaio 1991.

Pensioni di nuova liquidazione: requisiti e misura

Per le pensioni dirette, i requisiti di diritto e la misura vanno accertati secondo la normativa AGO, considerando lintera posizione assicurativa maturata nella Gestione speciale, sia per i periodi anteriori al 1 gennaio 1991 sia per la contribuzione successiva. Per le pensioni ai superstiti si applicano le regole AGO sia per il diritto sia per la misura; nei casi con pensione diretta anteriore al 21 agosto 1990 e con quota capitalizzata, occorre tenere conto anche della parte capitalizzata, se previsto dalla normativa previgente.

Quote di pensione a carico della Gestione speciale per trattamenti gie0 in essere

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 21 agosto 1990 la Gestione speciale assume una quota del trattamento in essere, determinata con le percentuali della tabella allegata al decreto. Per le pensioni con decorrenza tra il 21 agosto e il 31 dicembre 1990, lonere a carico della Gestione speciale sussiste solo se il pensionato possedeva i requisiti AGO alla data di decorrenza; in mancanza di tali requisiti non vi e8 alcun onere. Per i superstiti di pensionati con pensione diretta anteriore al 21 agosto 1990, si verifica solo il diritto secondo AGO e, in caso positivo, la quota si calcola sullimporto ridotto secondo la tabella del decreto.

Pagamento, perequazione e divieto di cumulo

Il pagamento unitario del trattamento complessivo resta affidato agli enti creditizi o alle societe0 da essi risultanti, per conto dellINPS, sulla base di apposita convenzione. Le pensioni e le quote a carico della Gestione speciale sono soggette alla perequazione automatica prevista per lAGO dei lavoratori dipendenti. La circolare ritiene inoltre applicabile il divieto di cumulo con la retribuzione, qualificando i trattamenti non assimilabili a vecchiaia o invalidite0 come pensioni anticipate, quindi assimilate alle pensioni di anzianite0.

Indicazioni operative: domande, sedi competenti e documentazione

Le domande presentate agli enti creditizi devono comunque essere inoltrate allINPS; ai fini legali vale la data di ricezione o di spedizione, salvo la data di timbro dellente di credito se anteriore alle istruzioni. Le sedi competenti sono quelle presso cui gli enti hanno accentrato il versamento dei contributi (Torino, Milano, Siena, Firenze-Est, Palermo, Padova, Asti, Napoli), che devono ricevere, protocollare e tenere in separata evidenza le domande in attesa dellaggiornamento delle procedure. Gli enti devono trasmettere la posizione previdenziale, i dati anagrafici e le retribuzioni imponibili utili per i periodi anteriori al 1 gennaio 1991, secondo il facsimile allegato.

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