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Ordinanza

Ordinanza n. 2751/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, • del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 27 marzo 2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero dalla sig.ra De Felice; • del provvedimento prot. 1727 del 31.3.2026 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Ufficio III, Ambito Territoriale di Campobasso, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e dalle relative graduatorie di istituto; • del decreto prot. 0003569 - VII.2 - del 02/04/2026 del Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento, con cui è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato della ricorrente, con cessazione del servizio a far data dal 2 aprile 2026; • nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, ove occorra, il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 e gli atti istruttori richiamati nel provvedimento finale.

Giustizia amministrativa202604054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in Bulgaria, esclusione dalle GPS e dalle graduatorie di istituto e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 27 marzo 2026, con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero, il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale che ne aveva disposto l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e dalle graduatorie di istituto, nonché il provvedimento del dirigente scolastico che aveva risolto il contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione del servizio dal 2 aprile 2026. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e istruttori, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti; il giudice ha ritenuto necessario approfondire nella fase di merito il fumus, mantenendo integra la res controversa, e ha richiesto alla ricorrente il deposito del titolo bulgaro.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente agli effetti necessari al completamento del contratto di lavoro in essere. Ha ravvisato il periculum in mora, già riconosciuto nel decreto cautelare dell'8 aprile 2026, n. 2045, in ragione dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti per un approfondimento nella fase di merito, senza anticipare la decisione e mantenendo integra la res controversa; ha inoltre disposto che la ricorrente depositi il titolo professionale bulgaro. È stata fissata l'udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e dello stato avanzato di esecuzione del contratto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con valutazione del periculum in mora e del fumus boni iuris.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti eventualmente impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.

Massime di principio

  • In presenza di una risoluzione di un contratto di lavoro già in corso, il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio derivante dall'interruzione del rapporto, soprattutto quando il contratto si trovi in uno stato avanzato di esecuzione.
  • Quando il fumus richiede l'esame approfondito di un titolo professionale conseguito all'estero, il giudice può concedere una tutela cautelare limitata e non anticipatoria, finalizzata al completamento del contratto in essere, riservando l'accertamento definitivo alla fase di merito.
  • La concessione della misura cautelare può essere subordinata al deposito, da parte del ricorrente, della documentazione essenziale necessaria per verificare il titolo posto a fondamento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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