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Ordinanza

Ordinanza n. 135/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di esproprio 3/2026 e di ogni altro atto prodromico annesso connesso consequenziale conosciuto e non, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202600882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esproprio n. 3/2026 e atti presupposti, con domanda risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Tre privati hanno impugnato il decreto di esproprio n. 3/2026 e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento e domandando altresì il risarcimento del danno. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento o comunque utili alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia né deciso le domande di annullamento e risarcimento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune intimato di depositare entro il termine di legge il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti, in vista dell’udienza di merito fissata per il 9 luglio 2026. Il giudice ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine fissato per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La disposizione impone all’amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la decisione della controversia.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione degli atti.

    Il mancato deposito da parte dell’amministrazione legittima il giudice a ordinare l’esibizione degli atti e documenti necessari o utili alla decisione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Ai fini dell’individuazione degli atti utili al giudizio, rilevano anche gli atti suscettibili di incidere sulla valutazione dell’eventuale non invalidità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non deposita, entro il termine per la costituzione, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento della sua adozione, richiamati nel provvedimento o comunque utili alla decisione, il giudice amministrativo può ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
  • L’espressione “atti utili al giudizio” comprende ogni documento suscettibile di influire sulla decisione della controversia, inclusa la valutazione dell’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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