Ordinanza n. 135/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di esproprio 3/2026 e di ogni altro atto prodromico annesso connesso consequenziale conosciuto e non, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esproprio n. 3/2026 e atti presupposti, con domanda risarcitoria
Esito
La controversia
Tre privati hanno impugnato il decreto di esproprio n. 3/2026 e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento e domandando altresì il risarcimento del danno. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento o comunque utili alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né deciso le domande di annullamento e risarcimento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune intimato di depositare entro il termine di legge il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti, in vista dell’udienza di merito fissata per il 9 luglio 2026. Il giudice ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione dell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione deve depositare entro il termine fissato per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all’amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la decisione della controversia.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione degli atti.
Il mancato deposito da parte dell’amministrazione legittima il giudice a ordinare l’esibizione degli atti e documenti necessari o utili alla decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Ai fini dell’individuazione degli atti utili al giudizio, rilevano anche gli atti suscettibili di incidere sulla valutazione dell’eventuale non invalidità del provvedimento per vizi formali o procedimentali.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non deposita, entro il termine per la costituzione, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento della sua adozione, richiamati nel provvedimento o comunque utili alla decisione, il giudice amministrativo può ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
- L’espressione “atti utili al giudizio” comprende ogni documento suscettibile di influire sulla decisione della controversia, inclusa la valutazione dell’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Come è indicizzato
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