Prescrizioni del Garante n. 422 del 28/09/2023
Provvedimento del 28 settembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un’interessata che, nell’ambito di una richiesta di accesso documentale ex l. 241/1990, aveva visto trasmessa ai controinteressati copia integrale del proprio documento di identità e dell’istanza comprensiva di numero di telefono ed e-mail. L’Autorità ritiene che la comunicazione di tali ulteriori dati non fosse necessaria né prevista da una norma di legge, e che la scuola abbia quindi effettuato un trattamento privo di idoneo presupposto normativo e contrario ai principi di liceità e minimizzazione. Pur escludendo ulteriori misure correttive, il Garante qualifica il caso come violazione minore e ammonisce l’istituto scolastico.
Istituto Scolastico Comprensivo Statale "Vittorino da Feltre - Nicola Zingarelli" di Foggia: comunicazione ai controinteressati, nell’ambito di un accesso agli atti, di copia integrale del documento d’identità e di dati di contatto non necessari
Istituto Scolastico Comprensivo Statale "Vittorino da Feltre - Nicola Zingarelli" di Foggia: comunicazione eccedente di dati personali nell’ambito di un accesso agli atti
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina un reclamo relativo a una richiesta di accesso documentale presentata da una docente a un istituto scolastico pubblico. Nel corso della procedura, la scuola aveva trasmesso ai controinteressati non solo la copia dell’istanza di accesso, ma anche la copia integrale del documento di identità della reclamante e dati di contatto personali contenuti nell’istanza stessa.
Fatti e origine del reclamo
La reclamante aveva chiesto l’accesso alla documentazione amministrativa concernente i criteri utilizzati per la formazione delle classi prime in esubero e per l’assegnazione agli alunni di corsi potenziati. Lamentava che, nella comunicazione ai controinteressati individuati ai sensi della disciplina sull’accesso, fossero stati rivelati il suo numero di telefono e allegata la copia del documento di identità; successivamente, sarebbe stata anche contattata da soggetti non noti tramite il numero riportato nell’istanza.
Attività istruttoria e difese dell’istituto
L’istituto scolastico ha sostenuto che la comunicazione ai controinteressati fosse obbligatoria ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 184/2006 e che la legge imponesse l’invio della "copia" dell’istanza senza possibilità di alterazioni. Ha inoltre affermato che i dati trasmessi fossero comuni, che il documento di identità fosse illeggibile e che la scelta fosse stata dettata dalla volontà di garantire l’autenticità dell’atto e il corretto esercizio del diritto di opposizione dei controinteressati.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento
L’Autorità precisa che non è in discussione la comunicazione dell’identità dell’istante ai controinteressati, fisiologica nel procedimento di accesso. La violazione riguarda invece la trasmissione di dati ulteriori e non necessari: i dati contenuti nel documento di identità e le informazioni di contatto presenti nell’istanza. Tali elementi non erano richiesti dalla normativa di settore e non risultavano indispensabili rispetto alla finalità di consentire ai controinteressati di presentare eventuali osservazioni o opposizioni.
Norme richiamate e violazioni accertate
Il Garante richiama il GDPR, in particolare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati, nonché le basi giuridiche del trattamento da parte di soggetti pubblici. Richiama inoltre l’art. 2-ter del Codice privacy, secondo cui la comunicazione di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento.
Le violazioni accertate riguardano:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), GDPR;
- art. 2-ter del Codice privacy.
Esito del procedimento e misura adottata
Tenuto conto che si tratta di un episodio isolato, avvenuto nel convincimento di adempiere a un obbligo normativo, e considerata la collaborazione dell’istituto e il rafforzamento dei controlli interni sui flussi documentali, il Garante qualifica il caso come violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida del WP29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie. In ragione di ciò, ritiene sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive, poiché la condotta ha già esaurito i propri effetti.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo di una docente che aveva presentato un’istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa ai criteri di formazione di classi prime e corsi potenziati. La reclamante lamentava che ai controinteressati fosse stata inviata copia dell’istanza con ulteriori dati personali, tra cui il numero di telefono, nonché copia del documento di identità.
Difese dell’istituto scolastico
La scuola ha sostenuto che la comunicazione ai controinteressati fosse imposta dall’art. 3 del d.P.R. 184/2006 e che, una volta individuati i controinteressati, dovesse essere inviata la "copia" dell’istanza senza modifiche. Ha inoltre affermato che il documento di identità fosse illeggibile, che i dati trasmessi fossero comuni e che la condotta fosse stata tenuta in buona fede per adempiere a un obbligo di legge.
Valutazione del Garante
L’Autorità chiarisce che non è contestata la comunicazione dell’identità dell’istante ai controinteressati nel procedimento di accesso, ma la trasmissione di dati ulteriori e non necessari: copia integrale del documento di riconoscimento e dati di contatto contenuti nell’istanza. Tali informazioni non risultano previste dalla normativa sull’accesso e non sono necessarie per consentire l’eventuale opposizione, con conseguente violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
Norme violate
Il Garante ravvisa la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy. Richiama inoltre la regola secondo cui la comunicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento.
Esito e misura adottata
Poiché si tratta di un caso isolato, privo di precedenti e riconducibile a un erroneo convincimento di agire secondo legge, e poiché il titolare ha collaborato e rafforzato i controlli sui flussi documentali, il Garante qualifica la vicenda come "violazione minore" e dispone un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Non vengono adottate ulteriori misure correttive, ritenendo esauriti gli effetti della condotta.
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