Ordinanza del 26/09/2016 n. 1282 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata deve essere respinta quando il contribuente deduce soltanto un generico rischio derivante dall’adozione di misure cautelari, senza indicare circostanze concrete e specifiche idonee a dimostrare il periculum in mora.
Rigetto della sospensione della sentenza per difetto di periculum in mora
Difetto del periculum in mora nella richiesta di sospensione
Il documento afferma che deve essere respinta l’istanza con cui il contribuente chiede la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, quando non risulta adeguatamente dimostrato il requisito del periculum in mora. La misura cautelare della sospensione presuppone infatti l’allegazione di un pericolo concreto, attuale e specificamente individuato derivante dall’esecuzione della decisione.
Insufficienza delle allegazioni del contribuente
Nel caso esaminato, il contribuente si è limitato a prospettare in termini generici un pericolo collegato alla possibile adozione di misure cautelari. Tale deduzione, non accompagnata dall’indicazione di circostanze specifiche, non è ritenuta sufficiente a connotare concretamente il pregiudizio prospettato.
Esito dell’istanza
L’assenza di elementi concreti idonei a dimostrare il periculum in mora comporta il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. Il mero richiamo astratto al rischio di misure cautelari non consente, quindi, di ottenere la sospensione.
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