Ordinanza del 26/09/2016 n. 1281 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che non sussiste il periculum in mora quando il contribuente fonda la richiesta cautelare sulla presunta difficoltà di recuperare dall’Amministrazione finanziaria le somme eventualmente pagate. Tale preoccupazione non è considerata sostenibile nei rapporti con un ente pubblico.
Esclusione del periculum in mora per il timore di difficoltà nel recupero delle somme versate all’Amministrazione finanziaria
Esclusione del periculum in mora nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria
Il documento riguarda la valutazione del requisito cautelare del periculum in mora, ossia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’attesa della decisione definitiva. La conclusione è che tale requisito non può essere fondato sulla mera preoccupazione del contribuente di incontrare difficoltà nel recuperare dall’Amministrazione finanziaria le somme eventualmente versate.
Presupposto ritenuto insufficiente
L’asserita difficoltà di ottenere la restituzione di quanto pagato non viene considerata idonea a dimostrare il periculum in mora. Il timore prospettato dal contribuente è ritenuto privo di consistenza sufficiente per giustificare l’adozione di una misura cautelare.
Rapporti con un ente pubblico
La motivazione si fonda sulla natura pubblica dell’Amministrazione finanziaria. Nei rapporti con un ente pubblico, la preoccupazione relativa all’eventuale recupero delle somme versate non costituisce, di per sé, un argomento sostenibile per dimostrare il pericolo di un danno irreparabile.
Principio applicabile
La sola eventualità che il contribuente possa avere difficoltà a recuperare le somme pagate all’Amministrazione finanziaria non consente di ritenere integrato il periculum in mora. Per ottenere una tutela cautelare sarebbe quindi necessario un elemento ulteriore, non indicato nel documento, idoneo a dimostrare un concreto e attuale pregiudizio non adeguatamente ristorabile in seguito.
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