Ordinanza del 22/09/2016 n. 1256 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Sussiste - Periculum in mora - Non necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pronuncia ritiene integrato il fumus boni iuris quando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono già espresse su una questione analoga a quella controversa. Tale precedente rende presumibile l’accoglimento del ricorso per cassazione e consente di considerare irrilevante il requisito del periculum in mora.
Misure cautelari: sussistenza del fumus boni iuris e non necessità del periculum in mora
Misure cautelari e presupposti per la concessione
Il documento afferma che, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, sussiste il fumus boni iuris quando la questione oggetto della controversia è analoga a una già esaminata e definita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Rilevanza del precedente delle Sezioni Unite
L’intervento delle Sezioni Unite su una questione analoga costituisce l’elemento che consente di ravvisare la probabile fondatezza della pretesa o del ricorso. La presenza di tale autorevole orientamento giurisprudenziale rende presumibile che il ricorso per cassazione possa essere accolto.
Periculum in mora
Secondo il principio riportato, una volta riconosciuto il fumus boni iuris sulla base del precedente delle Sezioni Unite, il requisito del periculum in mora non risulta necessario o, comunque, diviene irrilevante ai fini della valutazione cautelare.
Principio espresso
La decisione valorizza quindi il fumus boni iuris derivante dalla conformità della controversia a un principio già affermato dalle Sezioni Unite, ritenendo sufficiente tale elemento per fondare la tutela cautelare senza una distinta verifica del periculum in mora.
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