Sentenza n. 369/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento del Prefetto di Perugia n.-OMISSIS-, recante il divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti della ricorrente, - del provvedimento del Questore di Perugia prot. -OMISSIS-, recante revoca della licenza uso caccia rilasciata dalla Questura di Perugia in data -OMISSIS- intestata alla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e conseguente revoca della licenza di porto di fucile uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato dopo il rinvenimento presso la sua proprietà di un dispositivo tipo taser, e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile uso caccia. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento al difensore domiciliatario; difetto di istruttoria e motivazione; violazione del principio di legalità e tassatività, sostenendo che il taser non potesse essere qualificato come arma comune da sparo ai fini penali; automatismo nell’equiparare la qualità di indagata all’inaffidabilità; violazione della presunzione di innocenza; travisamento dei fatti, illogicità, sviamento e sproporzione; omessa valutazione della personalità complessiva, dell’asserito uso collezionistico del dispositivo e della possibilità di adottare misure meno incisive, quale la sospensione temporanea della licenza. L’amministrazione ha sostenuto che la comunicazione di avvio era stata regolarmente trasmessa al domicilio anagrafico e che non sussisteva un obbligo generale di comunicazione al difensore; ha inoltre evidenziato la rilevanza autonoma della condotta materiale, consistente nell’acquisto e nella detenzione non denunciata di un dispositivo destinato all’offesa, indipendentemente dagli sviluppi del procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per le spese di giudizio. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che la comunicazione di avvio era stata inviata al domicilio anagrafico, con compiuta giacenza, mentre l’elezione di domicilio presso il difensore era successiva all’adozione del provvedimento e comunque riferita, in precedenza, al procedimento penale riguardante il convivente. Quanto al merito, ha affermato che il giudizio prognostico di inaffidabilità nella detenzione delle armi può fondarsi anche su un solo elemento ragionevolmente significativo, senza necessità di accertare un abuso dell’arma o una pericolosità sociale e in autonomia rispetto al procedimento penale. Il possesso del taser, non denunciato e acquisito attraverso un canale oggetto di indagine, è stato ritenuto fatto storico idoneo a dimostrare che la ricorrente non aveva agito con lo scrupolo imposto dalla titolarità della licenza, a prescindere dalla qualificazione penale del dispositivo e dall’esito del procedimento. Il giudice ha escluso che il provvedimento si fondasse su un automatismo derivante dalla mera qualità di indagata o su un’interpretazione analogica in malam partem, poiché l’amministrazione aveva valutato autonomamente la condotta materiale. La presunzione di non colpevolezza è stata ritenuta riferibile alla materia penale e non ostativa a un provvedimento amministrativo cautelare e preventivo, non sanzionatorio. È stata inoltre esclusa la necessità di prevedere un divieto temporaneo: la proporzionalità è assicurata dalla possibilità di riesame della posizione quando vengano meno i presupposti del divieto. La revoca della licenza di porto di fucile è stata ritenuta conseguenza necessaria del divieto di detenzione.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Consente l’adozione del divieto di detenzione delle armi sulla base di una valutazione prognostica di inaffidabilità, autonoma rispetto agli accertamenti penali e non necessariamente fondata su un abuso o su una pericolosità sociale accertata.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio deve essere indirizzata secondo modalità idonee a raggiungere l’interessato; non sussiste un obbligo generale di inviarla al difensore, in assenza di un’elezione di domicilio speciale univocamente riferibile al procedimento amministrativo.
art. 27, comma 2, Cost.
La presunzione di non colpevolezza opera nella materia penale e non impedisce l’adozione di una misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria fondata su fatti storici autonomamente valutabili.
art. 2, comma 3, l. 110/1975
La questione della qualificazione del taser come arma comune da sparo non deve essere definita per valutare l’affidabilità amministrativa, potendo il fatto materiale del possesso costituire autonomo indice di inaffidabilità.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato in relazione alla disciplina degli strumenti elettrici destinati a erogare elettrocuzione e alla rilevanza del possesso del taser nella valutazione amministrativa.
artt. 2 e 7 l. 895/1967
La loro eventuale applicazione penale al possesso del taser non è decisiva ai fini del divieto prefettizio, che può fondarsi sulla condotta storica indipendentemente dall’esito penale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità anche in assenza di un abuso dell’arma o di una pericolosità sociale accertata, purché l’amministrazione individui almeno un fatto concretamente e ragionevolmente significativo.
- La valutazione prefettizia sull’affidabilità nella detenzione delle armi è autonoma rispetto al procedimento penale: l’amministrazione può valorizzare il fatto storico emergente dagli atti anche se il procedimento penale viene archiviato o si conclude senza accertamento di responsabilità.
- La mera qualità di indagato non può costituire automaticamente il fondamento del divieto, ma l’amministrazione può legittimamente considerare, con motivazione autonoma, la condotta materiale sottostante alla notizia di reato quale indice di inaffidabilità.
- La presunzione di non colpevolezza non preclude una misura amministrativa preventiva e cautelare priva di natura sanzionatoria, adottata per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica sulla base di fatti storici autonomamente valutabili.
- Non esiste un obbligo generale di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo al difensore dell’interessato; tale obbligo può configurarsi solo quando un’elezione di domicilio speciale, univoca e riferibile allo specifico procedimento, sia già validamente presente agli atti.
- La revoca della licenza di porto di fucile consegue necessariamente all’adozione del divieto di detenzione delle armi; la proporzionalità della misura può essere assicurata mediante il successivo riesame della posizione quando vengano meno i presupposti del divieto.
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