L.R. Calabria 28/2024
Istituzione della riserva naturale regionale di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in provincia di Catanzaro la Riserva naturale regionale di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e ne disciplina finalità, confini, gestione, pianificazione, controlli, divieti e misure di salvaguardia. Prevede un contributo regionale massimo di 50.000 euro annui per il triennio 2024-2026. Entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nel BURC.
Istituzione della Riserva naturale regionale di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio
Istituzione della Riserva naturale regionale di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio
La legge della Regione Calabria istituisce, in provincia di Catanzaro, la Riserva naturale regionale di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa statale e regionale sulle aree protette e sulla biodiversità, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare un’area costiera e dunale di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico.
Finalità di tutela, conservazione e fruizione
La Riserva è finalizzata alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale regionale, inteso in senso ampio come insieme di componenti fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche integrate con gli elementi antropici connessi. La disciplina punta anche alla gestione sostenibile delle risorse ambientali, alla conservazione delle specie animali e vegetali e dei relativi patrimoni genetici, in coerenza con la legge regionale n. 22/2023.
Tra gli scopi specifici rientrano:
- la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, con riferimento alle direttive europee su uccelli e habitat;
- la fruibilità dell’ambiente nel rispetto delle biocenosi e delle specificità culturali, archeologiche, storiche e architettoniche;
- la salvaguardia, riqualificazione e rinaturalizzazione delle aree degradate;
- la promozione di attività antropiche compatibili;
- l’educazione ambientale e la diffusione della cultura del rispetto e dell’uso razionale delle risorse;
- la valorizzazione del paesaggio, dei biotopi, dei monumenti naturali e del patrimonio archeologico e culturale locale;
- l’accessibilità per persone con disabilità o non autosufficienti;
- il coinvolgimento di enti locali, parti sociali e Terzo settore.
Obiettivi gestionali
Le finalità sono attuate attraverso una serie di obiettivi gestionali che comprendono ricerca scientifica, monitoraggio della biodiversità, interventi di recupero degli habitat e delle specie, visite guidate e attività educative.
Sono inoltre previsti:
- programmi di informazione, formazione ed educazione ambientale rivolti a scuola, cittadini e fasce deboli;
- scambi culturali con enti, associazioni, università e soggetti privati;
- studio degli aspetti storici, archeologici, architettonici e paesaggistici dell’area;
- potenziamento delle strutture di accoglienza, educative e culturali;
- realizzazione di percorsi diversificati e accessibili;
- valorizzazione delle tradizioni locali e delle attività identitarie;
- iniziative per il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili compatibili;
- promozione del turismo ecosostenibile, dell’agriturismo, dell’agricoltura biologica e di attività economiche coerenti con la tutela ambientale.
Confini e cartografia
La Riserva è costituita da un solo corpo territoriale. I confini sono definiti:
- a nord dal fiume Alaca;
- a est dal mare Ionio;
- a sud dal torrente Cupito;
- a ovest dalla strada statale 106 e dalla linea ferroviaria.
La perimetrazione è riportata nella cartografia allegata in scala 1:25.000, insieme alle eventuali zone a diversa classificazione previste dalla normativa regionale sulle aree protette.
Gestione della Riserva e partecipazione
La gestione è affidata all’ente gestore costituito dal Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. La sede legale e operativa dell’ente è nel territorio comunale.
L’ente gestore deve garantire la partecipazione attiva di cittadini, associazioni, altri enti locali, istituzioni scolastiche e università che intendano aderire volontariamente alla gestione. La legge prevede anche un Tavolo di partecipazione attiva, disciplinato dal regolamento della Riserva, quale strumento di rafforzamento della partecipazione.
Regolamento della Riserva
L’ente gestore adotta il regolamento della Riserva secondo la disciplina regionale sulle aree protette. Il regolamento deve disciplinare l’organizzazione territoriale, le attività consentite, le attività e i servizi affidati a terzi, i titoli autorizzativi e i nulla osta, i divieti e le deroghe, l’uso del nome e dell’emblema, nonché le sanzioni.
Deve inoltre contenere:
- la perimetrazione definitiva dell’area protetta e l’eventuale zonizzazione interna;
- il programma delle specifiche misure di conservazione;
- gli habitat di interesse conservazionistico;
- la disciplina delle aree contigue;
- la fruizione delle aree protette;
- gli strumenti pianificatori e programmatori per migliorare la gestione.
Il regolamento stabilisce anche le forme di partecipazione attiva di enti locali, associazioni, cittadini, scuole e università, individuando gli strumenti più idonei, compreso il Tavolo di partecipazione attiva. È approvato secondo il procedimento previsto dalla legge regionale n. 22/2023.
Programmazione triennale e annuale
L’ente gestore adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, il programma triennale di valorizzazione della Riserva, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati, da rendere entro 60 giorni dalla richiesta. Il programma definisce gli interventi e le azioni per la valorizzazione della Riserva e le iniziative previste dalla legge regionale sulle aree protette.
Il programma triennale può essere modificato annualmente seguendo la medesima procedura.
Entro il mese di ottobre di ogni anno l’ente gestore predispone e adotta anche il programma annuale d’interventi, coerente con il programma triennale e accompagnato dalla previsione di spesa. Anche in questo caso è previsto il parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati, da rendere entro 30 giorni dalla richiesta.
Controllo, vigilanza e rendicontazione
Il controllo e la vigilanza sulla gestione della Riserva sono esercitati dalle competenti strutture regionali.
Entro il 31 dicembre di ogni anno l’ente gestore trasmette alla Giunta regionale una relazione descrittiva che deve indicare:
- lo stato di attuazione delle attività programmate e realizzate;
- i motivi dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi dei programmi triennale e annuale;
- la rendicontazione contabile annuale, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
In caso di grave e reiterata inadempienza, la Regione Calabria, previa diffida, può esercitare il potere sostitutivo o di revoca nei confronti dell’ente inadempiente, con oneri a carico di quest’ultimo.
Tabellazione, divieti e misure di salvaguardia
I confini della Riserva devono essere delimitati da tabelle visibili e mantenute in buono stato, recanti la dicitura “Regione Calabria - Riserva naturale regionale” e l’emblema adottato dalla Giunta regionale.
Le attività vietate sono rinviate al regolamento della Riserva, che deve rispettare i divieti previsti dalla legge quadro sulle aree protette e dalla normativa regionale. Il regolamento contiene anche l’elenco delle attività consentite.
Fino all’entrata in vigore del regolamento, l’ente gestore deve adottare misure di salvaguardia per proteggere habitat, specie e paesaggio. Tra queste, la legge indica il divieto di:
- attività venatoria, cave, miniere e impianti di recupero/smaltimento rifiuti;
- opere di trasformazione del territorio;
- interventi che compromettano paesaggio e ambienti naturali;
- cattura, uccisione, danneggiamento o disturbo della fauna;
- raccolta o danneggiamento della flora;
- introduzione di specie aliene o estranee e di armi da parte di privati;
- attività che arrecano disturbo o danno alla fauna.
Le misure transitorie comprendono inoltre promozione di attività educative e di sensibilizzazione, vigilanza e controllo, monitoraggio di specie e habitat, studi mirati, tabellazione informativa, valorizzazione delle peculiarità archeologiche e culturali, gestione concordata di attività compatibili e processi partecipati tramite il Tavolo di partecipazione attiva. Tali misure vanno adottate entro 30 giorni dall’istituzione della Riserva e comunicate entro lo stesso termine al dipartimento regionale competente.
Regime finanziario
Gli oneri derivanti dalla legge sono a carico dell’ente gestore. La Regione Calabria concede un contributo all’ente gestore fino a un massimo di 50.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.
La copertura degli oneri per il triennio 2024-2026 è assicurata mediante le risorse regionali destinate alla gestione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, iscritte nel bilancio 2024-2026 alla Missione 09, Programma 05.
Il contributo è erogato previa rendicontazione dell’ente gestore, corredata dalla documentazione che comprova la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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