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Legge

L.R. Calabria 32/2024

Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e

Normativa regionaleL.R. Calabria 32/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove il turismo itinerante in Calabria e disciplina aree comunali attrezzate per la sosta temporanea di caravan e autocaravan, oltre al garden sharing presso aree verdi private. Prevede dotazioni minime, limiti di sosta fino a 48 ore nelle aree dedicate e fino a 7 notti nel garden sharing, gestione comunale, trasmissione dati turistici e una relazione regionale dopo 2 anni e poi annuale.

Turismo itinerante, aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing in Calabria

Turismo itinerante, aree di sosta e garden sharing in Calabria

La legge regionale disciplina, per il territorio della Calabria, misure di promozione del turismo itinerante e nuove forme di ospitalità connesse alla sosta di caravan e autocaravan e al garden sharing. L’obiettivo è rafforzare l’offerta turistica, favorire la sostenibilità e indirizzare i flussi verso aree meno servite.

Finalità e ambito di intervento

La Regione promuove il turismo itinerante in armonia con la normativa europea, nazionale e regionale per:

  • sostenere lo sviluppo economico, sociale e lavorativo calabrese;
  • ampliare e diversificare l’offerta turistica;
  • valorizzare risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, gastronomiche e tradizioni locali;
  • favorire la riqualificazione urbanistica e territoriale;
  • incentivare forme di turismo a contatto con natura e cultura dei luoghi;
  • estendere la stagione turistica;
  • agevolare la fruizione dei servizi anche da parte di persone con ridotte capacità motorie o sensoriali e di soggetti meno abbienti.

Per queste finalità la legge disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree individuate dai Comuni e il garden sharing.

Aree attrezzate per la sosta temporanea di caravan e autocaravan

I Comuni, singoli o associati, possono istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati. Le aree devono rispettare la disciplina del regolamento di esecuzione del codice della strada e prevedere almeno:

  • pozzetto di scarico autopulente;
  • erogatore di acqua potabile;
  • adeguato sistema di illuminazione;
  • contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • toponomastica della città con informazioni turistiche aggiornate;
  • sistema antincendio;
  • almeno un posto, e comunque almeno uno ogni dieci, riservato ad autocaravan e caravan con passeggeri con disabilità;
  • perimetrazione con strutture di recinzione per sicurezza e riservatezza.

In via aggiuntiva possono essere previste:

  • sorveglianza durante l’apertura e videosorveglianza agli ingressi;
  • zona free Wi-Fi;
  • colonnine per la ricarica elettrica.

Le aree devono essere localizzate e dimensionate con il minor impatto ambientale possibile, nel rispetto di ambiente, paesaggio e regolamenti urbanistici. Se manca vegetazione spontanea, devono essere piantumate con siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea; nelle aree داخل il perimetro edificato possono essere adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o soluzioni artificiali a basso impatto.

Devono inoltre rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e garantire l’accessibilità delle persone con disabilità. L’ingresso e l’uscita sono regolati con sistemi di controllo degli accessi tramite barriera e i varchi devono essere segnalati con apposito segnale stradale. La sosta è consentita per non più di 48 ore, salvo le aree in cui non siano presenti attività di campeggio. Le aree devono essere segnalate con il numero delle piazzole e la dicitura prevista dalla legge.

Individuazione delle aree e iniziativa privata

I Comuni individuano le zone nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica e dei regolamenti comunali, privilegiando le aree prive o carenti di strutture ricettive e considerando il collegamento con piste ciclabili e il contesto ambientale e paesaggistico vicino.

I soggetti privati possono proporre ai Comuni di destinare aree private alle aree attrezzate di sosta, nel rispetto della legge.

Gestione delle aree e utilizzo in emergenza

Le aree possono essere gestite direttamente dal Comune oppure da soggetti pubblici o privati selezionati con procedure pubbliche. Le convenzioni devono disciplinare tariffe e modalità gestionali secondo la legislazione vigente.

Ai fini statistici, i gestori trasmettono telematicamente, entro i primi dieci giorni del mese successivo alla sosta, i dati sugli arrivi e sulle partenze tramite il sistema informativo turistico regionale.

In caso di calamità o emergenza, i Comuni possono individuare tali aree come aree di accoglienza di protezione civile, nel rispetto del codice della protezione civile e delle relative procedure.

Garden sharing

La legge consente ai privati di mettere a disposizione dei turisti itineranti spazi all’aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, con servizi in modalità garden sharing. Questa forma di ospitalità concorre a regolare nuove modalità di accoglienza ed è rilevante ai fini informativi, statistici e promozionali.

L’attività è disciplinata dai regolamenti comunali e richiede:

  • presenza di almeno un’unità abitativa privata autonoma, non facente parte di edificio o complesso condominiale, con spazi idonei al pernottamento;
  • ospitalità massima di un mezzo mobile o allestimento mobile, fino a 6 persone e per non più di 7 notti consecutive;
  • obbligo di sgombero e smontaggio al termine del soggiorno.

I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici e igienico-sanitari minimi sono definiti dai regolamenti comunali.

Promozione e monitoraggio

La Giunta e il Consiglio regionale, senza nuovi oneri per il bilancio regionale, promuovono il turismo itinerante tramite i siti istituzionali e altri strumenti divulgativi.

La Giunta regionale deve presentare alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione della legge e sulla localizzazione e valorizzazione delle aree attrezzate di sosta trascorsi due anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale.

Abrogazione di norme previgenti

È abrogato un comma dell’articolo 1 della legge regionale Calabria 11 luglio 1986, n. 28, che vietava il campeggio o soggiorno turistico fuori dai complessi autorizzati, salvo alcune soste occasionali o in aree segnalate destinate al turismo itinerante. La legge del 2024 sostituisce quel precedente assetto per la parte abrogata.

Invarianza finanziaria

Dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

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