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Legge

L.R. Calabria 29/2024

Istituzione della riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 29/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Calabria, nel Comune di Gizzeria (Catanzaro), la Riserva naturale regionale Laghi La Vota, ne definisce finalità, gestione, regolamento, programmazione triennale e annuale, controlli e misure di salvaguardia. Prevede un contributo regionale all’ente gestore fino a 70.000 euro annui per il 2024-2026.

Istituzione della Riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria

Istituzione della Riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria

La legge istituisce, nel territorio della Provincia di Catanzaro, la Riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria, in attuazione della normativa statale e regionale sulle aree protette e sul sistema regionale della biodiversità. La disciplina è finalizzata alla tutela di un’area costiera e lagunare di alto valore naturalistico, ricadente nel Comune di Gizzeria.

Finalità di tutela e valorizzazione

La Riserva è concepita come strumento di conservazione, riqualificazione e fruizione sostenibile del patrimonio naturale e paesaggistico regionale. La legge richiama la centralità degli habitat naturali nella rete ecologica regionale e affida alla Riserva una pluralità di obiettivi, tra cui:

  • conservazione e riqualificazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area;
  • mantenimento in stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di interesse comunitario;
  • salvaguardia dell’ambiente naturale, rinaturalizzazione degli spazi degradati e gestione sostenibile delle risorse ambientali;
  • promozione di attività antropiche compatibili, dell’educazione ambientale e della cultura del rispetto delle risorse naturali;
  • valorizzazione del paesaggio, dei biotopi, del patrimonio archeologico e culturale locale;
  • accessibilità per persone con disabilità o non autosufficienti;
  • partecipazione di enti locali, forze sociali e terzo settore.

Obiettivi gestionali

Le finalità della legge si realizzano tramite obiettivi gestionali che comprendono:

  • ricerca scientifica su biodiversità, specie, habitat ed evoluzione ambientale;
  • interventi di recupero, tutela e salvaguardia degli habitat e delle specie;
  • visite guidate e percorsi diversificati di fruizione;
  • programmi di informazione, formazione ed educazione ambientale, anche per scuole, cittadinanza e fasce deboli;
  • valorizzazione delle componenti storiche, archeologiche, architettoniche e tradizionali dell’area;
  • potenziamento delle strutture di accoglienza ed educative;
  • realizzazione di spazi accessibili;
  • promozione di iniziative per il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili compatibili;
  • sviluppo di turismo ecosostenibile, agriturismo, agricoltura biologica e attività ricreative compatibili;
  • sostegno alle attività economiche e imprenditoriali coerenti con le finalità della Riserva.

Perimetro, zonizzazione e cartografia

La Riserva è costituita da un solo corpo. I confini sono quelli riportati nella cartografia allegata in scala 1:25.000, che fa parte integrante della legge. La stessa cartografia indica anche le zone a diversa classificazione previste dalla l.r. 22/2023.

Gestione dell’area protetta e partecipazione

La gestione è affidata al Comune di Gizzeria, individuato come ente gestore ai sensi della l.r. 22/2023. La sede legale e operativa dell’ente gestore deve essere collocata nel Comune di Gizzeria.

L’ente gestore deve garantire la partecipazione attiva di cittadini, associazioni, altri enti locali e rappresentanti di istituzioni scolastiche e università che intendano collaborare volontariamente alla gestione. La legge prevede inoltre la costituzione del Tavolo di partecipazione attiva, disciplinato dal regolamento della Riserva.

Regolamento della Riserva

L’ente gestore adotta il Regolamento della Riserva nel rispetto della disciplina regionale sulle aree protette. Il regolamento deve disciplinare:

  • organizzazione generale del territorio;
  • attività consentite e attività di competenza dell’organo gestore;
  • concessioni a terzi, autorizzazioni e nulla osta;
  • divieti e deroghe;
  • uso del nome e dell’emblema della Riserva;
  • sanzioni.

Il regolamento deve inoltre contenere:

  • perimetrazione definitiva e zonizzazione interna;
  • programma delle specifiche misure di conservazione;
  • habitat di interesse conservazionistico;
  • disciplina delle aree contigue;
  • fruizione dell’area protetta;
  • strumenti pianificatori e programmatori per il miglioramento della gestione.

Il regolamento definisce altresì le forme di partecipazione attiva di enti locali, associazioni, cittadini, scuole e università, individuando gli strumenti partecipativi più idonei, incluso il Tavolo di partecipazione attiva. L’approvazione segue il procedimento previsto dalla normativa regionale richiamata.

Programmazione triennale e annuale degli interventi

L’ente gestore deve adottare ogni tre anni, entro il 31 gennaio, un programma triennale di valorizzazione, previo parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati, da rendere entro 60 giorni dalla richiesta. Il programma costituisce lo strumento gestionale per definire interventi e azioni di valorizzazione della Riserva. Esso può essere modificato annualmente seguendo la medesima procedura.

In coerenza con il programma triennale, l’ente gestore predispone e adotta annualmente, entro il mese di ottobre, un programma d’interventi per l’anno successivo, corredato dalla previsione di spesa e anch’esso soggetto a parere non vincolante del Tavolo di partecipazione attiva e degli enti pubblici interessati, da trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta.

Controllo, vigilanza e poteri sostitutivi

Il controllo e la vigilanza sulla gestione della Riserva sono esercitati dalle competenti strutture regionali. L’ente gestore deve trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione descrittiva sulle attività svolte, contenente:

  • stato di attuazione delle attività programmate e realizzate;
  • motivi dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi dei programmi;
  • rendicontazione contabile annuale nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti.

In caso di grave e reiterata inadempienza dell’ente gestore, la Regione Calabria, previa diffida, può esercitare il potere sostitutivo o la revoca, con oneri a carico del bilancio dell’ente gestore.

Tabellazione e segnaletica

I confini dell’area protetta devono essere delimitati da tabelle visibili lungo il perimetro, mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità, recanti l’indicazione “Regione Calabria - Riserva naturale regionale” e l’emblema dell’area protetta adottato dalla Giunta regionale.

Divieti, prescrizioni e regime di salvaguardia

Le attività vietate nella Riserva sono quelle individuate nel regolamento, nel rispetto dei divieti previsti dalla legge quadro sulle aree protette e dalla l.r. 22/2023. Il regolamento deve anche elencare le attività ammesse.

Nella fase transitoria, fino all’entrata in vigore del regolamento, l’ente gestore adotta misure di salvaguardia per proteggere habitat, specie e paesaggio. Tali misure comprendono, tra l’altro:

  • divieto delle attività non consentite nelle riserve naturali statali e di ulteriori attività incompatibili, come attività venatoria, cave, miniere, impianti di recupero/smaltimento rifiuti, trasformazioni del territorio, opere che compromettano paesaggio e ambienti naturali, cattura o danneggiamento di fauna e flora, introduzione di specie aliene e armi da parte di privati, disturbo alla fauna;
  • promozione di attività educative e di sensibilizzazione;
  • vigilanza e controllo;
  • monitoraggio e valorizzazione di specie e habitat;
  • tabellazione informativa di massima;
  • valorizzazione delle peculiarità archeologiche, storiche e culturali;
  • attività e iniziative compatibili con la conservazione;
  • processi partecipati e Tavolo di partecipazione attiva.

Le misure di salvaguardia devono essere adottate entro 30 giorni dall’istituzione della Riserva e comunicate entro lo stesso termine al dipartimento regionale competente.

Aspetti economici e finanziari

Gli oneri derivanti dalla legge sono a carico dell’ente gestore. La Regione Calabria eroga un contributo all’ente gestore fino a un massimo di 70.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Alla copertura finanziaria si provvede con risorse regionali già destinate alla gestione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, allocate alla Missione 09, Programma 05 del bilancio 2024-2026.

Il contributo è corrisposto previa rendicontazione dell’ente gestore, con documentazione della spesa sostenuta e degli obiettivi raggiunti.

Effetti pratici e attualità della disciplina

La legge produce effetti concreti soprattutto nel triennio 2024-2026 sul piano finanziario, mentre la disciplina istitutiva della Riserva e delle relative procedure gestionali resta attuale per la gestione del sito. Non emerge un carattere di obsolescenza dell’atto, che istituisce e disciplina un’area protetta tuttora operativa nel territorio calabrese.

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