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Legge

L.R. Calabria 26/2024

Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. Modifiche e integrazioni della legge

Normativa regionaleL.R. Calabria 26/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 8 luglio 2024, n. 26 inserisce l’“albergo nautico diffuso” tra le strutture extralberghiere e ne disciplina requisiti, servizi, classificazione e adempimenti, modificando la l.r. 34/2018. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale. Le disposizioni si applicano nel territorio calabrese e valgono fino a futura modifica o abrogazione.

Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso e modifica della disciplina regionale sulle strutture ricettive extralberghiere

Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso

La legge regionale della Calabria n. 26 del 2024 introduce nell’ordinamento regionale la figura dell’“albergo nautico diffuso” all’interno della disciplina sulle strutture ricettive extralberghiere. Il provvedimento integra e adegua la l.r. 34/2018 per consentire la classificazione di strutture basate su unità da diporto e su un’unità produttiva a terra nel territorio regionale.

Definizione e struttura dell’attività

L’albergo nautico diffuso è definito come una struttura ricettiva composta da:

  • un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale, che offre servizi comuni;
  • unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo, poste a servizio dell’unità produttiva.

L’attività deve essere esercitata in forma imprenditoriale. Le unità da diporto possono essere concesse ai clienti in locazione. L’imbarco e lo sbarco dei clienti avvengono nell’approdo in cui è ubicata l’unità produttiva.

Disponibilità delle unità e adempimenti del gestore

Il gestore deve avere la disponibilità legittima, a qualsiasi titolo, delle unità da diporto in modo organizzato e non occasionale. Le unità devono essere complete di:

  • mezzi di salvataggio;
  • dotazioni di sicurezza conformi alla legge;
  • sistema di tracking;
  • sistema certificato di tracciamento storico per documentare il posizionamento delle singole unità, anche ai fini del pagamento dell’eventuale imposta di soggiorno, fermo restando l’obbligo sussidiario e strumentale del gestore nella riscossione del tributo.

Il gestore registra le presenze a bordo e le comunica alla Questura ai sensi dell’art. 109 TULPS. Il conduttore deve comunicare immediatamente al gestore eventuali variazioni nelle presenze, e il gestore provvede alla trasmissione telematica.

Requisiti delle unità da diporto e servizi minimi

Le unità da diporto devono essere idonee al pernottamento e devono risultare arredate e dotate di:

  • cucina;
  • servizi igienici di bordo con acqua calda e doccia;
  • contenitori per le acque reflue;
  • adeguate strutture di collegamento per consentire lo scarico nei serbatoi del porto.

Nell’unità centralizzata devono essere garantiti almeno i servizi di:

  • accoglienza;
  • registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo;
  • recapito del cliente;
  • assistenza 24 ore su 24.

Devono inoltre essere effettuate la pulizia delle unità e il cambio biancheria a ogni cambio cliente, oltre ai consueti servizi accessori propri di una struttura ricettiva.

Classificazione e denominazioni di qualità

La disciplina sulla classificazione viene estesa anche all’imbarcazione, con riferimento agli elementi rilevanti per l’attribuzione della categoria.

Per le strutture adibite ad albergo nautico diffuso che intendono usare le denominazioni “lusso”, “charme” o “luxury”, è richiesta una relazione che descriva i “valori aggiunti” rilevanti per l’assegnazione. La relazione deve evidenziare l’alta qualità e la raffinatezza delle finiture dell’imbarcazione e degli arredi e deve contenere:

  • descrizione dell’imbarcazione con documentazione fotografica e indicazione dell’uso di materiali di pregio;
  • descrizione degli arredi con documentazione fotografica;
  • indicazione delle tecnologie impiegate per la sostenibilità ambientale dell’imbarcazione;
  • descrizione del contesto geografico, con riferimento a porto ad alta vocazione turistica in cui l’imbarcazione è ormeggiata.

Adeguamento dei requisiti documentali e strutturali

Sono estesi agli alberghi nautici diffusi vari requisiti già previsti per le strutture ricettive extralberghiere, con adattamento alla dimensione nautica. In particolare, la disciplina richiama anche l’imbarcazione per gli adempimenti relativi a requisiti e documentazione della struttura, alle caratteristiche delle camere/cabine, alle certificazioni e ai controlli previsti dalla normativa regionale.

Classificazione e servizi utili

Le tabelle allegate alla l.r. 34/2018 vengono integrate con una tabella specifica per la classificazione dell’“albergo nautico diffuso”. La tabella individua servizi e standard qualitativi articolati in livelli, con riferimento, tra l’altro, a:

  • servizio di ricevimento e check-in/check-out;
  • colazione, ove prevista per la tipologia;
  • informazioni turistiche e materiale informativo multilingue;
  • cambio biancheria e pulizia nelle cabine;
  • dotazioni dei locali bagno, climatizzazione, arredi delle cabine, biancheria e accessori igienici;
  • connessioni informatiche, televisione e Wi‑Fi;
  • spazi per il relax;
  • allestimenti delle imbarcazioni, come Hi‑Fi in pozzetto, doccia con acqua dolce, tavolo fisso, rilevatori di fumo e di fughe di gas, tender, bimini/copertura pozzetto e cuscineria.

Effetti finanziari

La legge stabilisce espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Ambito territoriale e attualità della disciplina

Le disposizioni riguardano esclusivamente la Regione Calabria e modificano la disciplina regionale vigente sulle strutture ricettive extralberghiere. L’atto non è da considerarsi obsoleto, poiché introduce una disciplina ancora attuale e potenzialmente applicabile per l’autorizzazione e classificazione delle strutture interessate.

Testo integrale

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