Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 31/2024

Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione

Normativa regionaleL.R. Calabria 31/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene su numerose leggi regionali della Calabria, adeguandole a impegni con il Governo e aggiornando varie discipline: assistenza sanitaria, caregiver, statistica, aree protette, benessere animale, transumanza, servizi educativi 0-6, revisori, unioni di comuni, usi civici, agricoltura, ZES unica, impianti di risalita e fondazione Terina. Prevede inoltre un contributo ex consiglieri dal 1° gennaio 2025 e la liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina entro il 31 dicembre 2024.

Modifiche eterogenee a leggi regionali calabresi in materia sanitaria, sociale, ambientale, urbanistica, agricola e amministrativa

Modifiche eterogenee alla normativa regionale calabrese

La legge regionale della Calabria 7 agosto 2024, n. 31 introduce una serie di modifiche puntuali a leggi regionali vigenti in diversi settori. Il provvedimento adegua testi già esistenti a esigenze di coordinamento normativo, leale collaborazione con il Governo e aggiornamento di discipline settoriali, con effetti limitati al territorio della Regione Calabria.

Inclusione sociale, sanità e caregiver

In materia di inclusione sociale, viene precisato che tra gli strumenti per la piena accessibilità delle persone sorde devono essere previste anche adeguate sottotitolazioni. Sul versante sanitario, la disciplina straordinaria per garantire i livelli essenziali di assistenza viene corretta per riferire i requisiti al personale medico e infermieristico del Servizio sanitario nazionale e per elevare da 40 a 50 il valore previsto dal comma 4-ter. Inoltre, il richiamo finanziario per le integrazioni alla medesima disciplina è ricondotto ai fondi di finanziamento del fabbisogno nazionale standard.

Per il caregiver familiare, la legge specifica che una disposizione deve operare fermo restando quanto previsto dalla legge statale di bilancio 2022 sui commi 162, 163 e 164, e amplia i soggetti coinvolgibili nelle reti di supporto includendo gli enti del Terzo settore, il volontariato e la solidarietà di vicinato.

Statistica regionale e finanziamenti collegati

Nella disciplina del Sistema Statistico Calabria, il riferimento territoriale al soggetto competente viene reso generico, sostituendo l’indicazione di Catanzaro con quella dell’ufficio territorialmente competente.

In un’altra modifica, l’iscrizione a bilancio delle risorse necessarie per attuare una disposizione della legge regionale di modifica del 2024 è subordinata all’esito positivo dell’accertamento delle entrate previste e della minore spesa per consumi energetici.

Aree protette, biodiversità e parchi marini

Per i parchi marini regionali è stabilito un limite massimo di durata degli organi, che non può comunque superare quello previsto per gli organi degli enti parco dalla legge quadro statale sulle aree protette.

Per il nuovo Parco naturale regionale “Valle del Coriglianeto”, la legge rafforza il richiamo alla legge quadro statale sulle aree protette, disciplina la perimetrazione provvisoria e introduce una dettagliata zonizzazione dell’area. Vengono inoltre precisate le procedure di salvaguardia, estesi i soggetti da consultare nella governance e integrata la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità. Restano inoltre allegati alla legge gli elaborati cartografici di zonizzazione.

Benessere animale e randagismo

La disciplina regionale sul benessere degli animali d’affezione e sulla prevenzione del randagismo viene aggiornata su tre profili: il Comune non è più obbligato ma solo facoltizzato a stipulare una polizza assicurativa; viene corretto un refuso sull’istituzione di un organismo; vengono ampliati i richiami sanzionatori e alle norme applicabili.

Transumanza e tratturi

La normativa sul riconoscimento e sulla valorizzazione della transumanza viene integrata con la previsione di collaborazione e intesa con gli uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura. La Regione istituisce la Rete regionale dei tratturi, da costruire in raccordo con le banche dati nazionali e con il coinvolgimento degli enti locali competenti. Vengono inoltre aggiornati i componenti della struttura consultiva, includendo un rappresentante degli uffici periferici del Ministero della Cultura, e si estende il coordinamento anche agli strumenti di pianificazione degli enti parco nazionali.

Servizi educativi e istruzione 0-6 anni

Nella legge sul sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni viene abrogato l’articolo 7, inserito un richiamo al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, aggiornato il riferimento all’ISEE secondo la disciplina statale vigente e precisate le funzioni comunali nel rispetto di quelle attribuite agli enti locali dal d.lgs. 65/2017.

Collegio dei revisori e poteri sostitutivi sulle forme associative dei Comuni

Per il collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale viene abrogata una causa di incompatibilità e stabilito che il collegio dura per l’intera legislatura, senza possibilità di rinomina immediata; la disposizione si applica anche ai contratti in corso.

In materia di riordino territoriale e forme associative dei Comuni, la Giunta regionale, prima di esercitare poteri sostitutivi, deve chiedere il parere del Consiglio delle Autonomie e può procedere dopo 15 giorni dalla richiesta o in caso di risposta positiva.

Usi civici e agricoltura

Per gli usi civici, il regolamento attuativo dovrà disciplinare in modo espresso la tenuta, formazione e aggiornamento dell’elenco regionale degli istruttori e periti demaniali, nonché la nomina e il funzionamento della commissione di vigilanza sull’elenco.

L’assetto dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura viene riorganizzato: si amplia l’ambito delle attività con formazione e informazione, si rafforzano i profili progettuali e di gestione, si sopprimono alcune lettere e commi dell’organizzazione interna e si ridisegnano funzioni e supporti agli organi tecnici.

Urbanistica e Zona economica speciale unica

La legge urbanistica regionale viene aggiornata alla disciplina della ZES unica. La Regione definisce la politica di sviluppo della ZES unica in coerenza con PNRR, programmazioni nazionali e regionali e principi di sostenibilità ambientale, individuando settori, investimenti e interventi prioritari, compresi quelli per la riconversione industriale e la transizione energetica. La Regione può promuovere accordi di programma o altre forme di concertazione con le autorità competenti o con altri soggetti pubblici e privati. In materia urbanistica sono inoltre ammesse varianti per interventi nelle aree ZES e nelle zone omogenee D del previgente strumento urbanistico, purché coerenti con il Piano strategico e non in contrasto con gli strumenti sovraordinati.

Autorizzazioni sanitarie e impianti di risalita

Nel settore delle autorizzazioni e dell’accreditamento sanitario, il termine previsto da una disposizione transitoria è prorogato da dicembre 2023 a marzo 2025.

Per gli impianti di risalita, le risorse della legge di stabilità 2024 sono riferite agli impianti di Camigliatello Silano e Lorica; se la proprietà dell’impianto è in tutto o in parte di un ente locale, il trasferimento delle risorse a Ferrovie della Calabria S.r.l. avviene previa convenzione con l’ente interessato. Inoltre, le norme di spending review non si applicano alle attività svolte da Ferrovie della Calabria S.r.l. ai sensi della disciplina sugli impianti.

Promozione culturale e altre modifiche puntuali

Sono abrogati due commi della legge regionale sulla promozione culturale del 1985.

La legge di stabilità regionale 2024 viene infine modificata nella parte relativa al riconoscimento dell’Associazione ex consiglieri della Regione Calabria, con l’aggiornamento del contributo da lire 200 milioni a 25.000 euro, efficace dal 1° gennaio 2025.

Liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina onlus

La Regione promuove la liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina onlus secondo statuto e leggi vigenti. La Giunta è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari entro il 31 dicembre 2024, sulla base di una relazione analitica del commissario straordinario. Il personale a tempo indeterminato può essere trasferito ad altri enti di diritto privato in controllo pubblico o inquadrato in enti e agenzie sub-regionali previa selezione. È previsto un contributo regionale per sostenere gli enti che contrattualizzano tali lavoratori per cinque anni, con copertura finanziaria nei limiti fissati per il 2024-2026 e successiva rimodulazione in bilancio.

Decorrenza, copertura finanziaria e invarianza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC. È prevista una clausola generale di invarianza finanziaria, salvo gli oneri espressamente disciplinati per le misure che richiedono copertura specifica. Alcune disposizioni hanno decorrenze o limiti temporali espressi, tra cui l’efficacia dal 1° gennaio 2025 del nuovo importo per l’associazione ex consiglieri e il termine del 31 dicembre 2024 per i provvedimenti di liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina onlus.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.