Sentenza del 12/04/2017 n. 9477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva confermato l'annullamento di una cartella IRAP relativa all'anno d'imposta 2002. Il primo motivo riguardava la presunta definizione automatica dell'annualità ai sensi dell'art. 7, comma 13, della legge n. 289/2002, che avrebbe reso definitiva la liquidazione dell'imposta e inammissibile la richiesta del contribuente. Il secondo motivo censurava l'erronea individuazione dell'autonoma organizzazione, sostenendo che essa non dipende esclusivamente dall'impiego di lavoratori dipendenti. Il terzo motivo denunciava l'insufficienza della motivazione della CTR sulla natura e sull'entità dei compensi corrisposti a collaboratori e terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché l'Agenzia non aveva indicato adeguatamente quando e come la questione della definizione automatica fosse stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che l'autonoma organizzazione può derivare anche dall'impiego non occasionale e continuativo di collaborazioni autonome esterne o di servizi forniti da terzi, e non soltanto dall'utilizzo di dipendenti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame della qualità e quantità delle collaborazioni, degli altri elementi organizzativi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dell'IRAP.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7, comma 13
La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni.
La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che la definizione automatica avrebbe reso definitiva la liquidazione dell'imposta e precluso la contestazione o la richiesta di rimborso. Il motivo, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e non è stato esaminato nel merito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Indica il procedimento di liquidazione automatizzata della dichiarazione utilizzato per emettere la cartella di pagamento oggetto della controversia.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Il presupposto dell'IRAP, per il professionista, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. L'organizzazione deve essere esterna rispetto alla mera attività personale e può risultare dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, dal ricorso non occasionale a lavoro altrui o dall'apporto di capitale, anche alternativamente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato richiamato per i motivi relativi alla legge n. 289/2002 e all'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato per denunciare l'insufficienza della motivazione della sentenza di merito sulla rilevanza dei compensi corrisposti a terzi e sull'esistenza dell'autonoma organizzazione.
Cass. n. 22468 del 4 novembre 2015
In tema d'Irap, in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 presupposto dell'imposta è la sussistenza di un'autonoma struttura organizzativa "esterna" che ricorre allorché il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
La Corte conferma che la sola auto-organizzazione personale non basta: occorre una struttura organizzativa esterna che potenzi la capacità produttiva del professionista.
Cass. n. 25019 del 25 settembre 2013
Anche un solo dipendente può costituire un elemento potenziatore rilevante, ma la sua presenza non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP; il giudice deve valutare concretamente ruolo, entità e incidenza dell'apporto lavorativo.
Cass. n. 10151 del 28 aprile 2010 e Cass. n. 2099 del 5 febbraio 2015
L'organizzazione può essere fornita anche da terzi mediante contratti di fornitura o collaborazione, purché i servizi siano utilizzati in modo rilevante, continuativo e non occasionale. L'assenza di dipendenti non esclude quindi automaticamente l'IRAP.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta verificare l'assenza di dipendenti: devono essere valutati complessivamente beni strumentali, collaborazioni autonome, servizi esterni, capitale impiegato e loro incidenza sull'attività.
- Collaborazioni autonome, outsourcing e contratti di fornitura possono integrare un'autonoma organizzazione se sono continuativi, quantitativamente rilevanti e funzionali a potenziare la capacità produttiva del professionista.
- La presenza di un dipendente o di collaboratori non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP; il giudice deve esaminare qualità, quantità, stabilità e ruolo concreto dell'apporto altrui.
- La decisione sull'IRAP richiede una motivazione specifica sui dati organizzativi rilevanti; una valutazione generica o fondata soltanto sull'assenza di dipendenti può essere censurata.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione quando e come una questione sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio, trascrivendo o richiamando adeguatamente gli atti pertinenti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sulla debenza dell'imposta: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito secondo i principi indicati dalla Corte.
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