Cassazione Penale, Ordinanza n. 20520/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado dichiarandolo responsabile di tentato furto in abitazione aggravato dall'uso di violenza sulle cose. Con l'unico motivo ha dedotto vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sostenendo che la motivazione sul punto fosse insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, profilo non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione sia congrua. Nel caso concreto ha rilevato che la Corte di appello aveva assolto l'onere motivazionale, spiegando perché l'imputato non fosse meritevole delle attenuanti generiche e precisando che la pena era stata comunque rideterminata tenendo conto dello stadio di avanzamento dell'iter criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio legale per la graduazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la scelta di riconoscere o meno le circostanze attenuanti generiche e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua.
- Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica dell'esistenza e non illogicità della motivazione, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sugli elementi di commisurazione della pena.
- È sufficiente, ai fini della tenuta della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, un richiamo concreto agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, specie quando la pena sia già stata rideterminata in considerazione di aspetti favorevoli all'imputato come lo stadio di avanzamento del tentativo.
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