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direttiva

Direttiva 2006/82

Direttiva 2006/82/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

Normativa europea32006L0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/82/CE della Commissione apporta adeguamenti tecnici e linguistici alle direttive 91/321/CEE e 1999/21/CE per tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Gli interventi riguardano esclusivamente l’inserimento delle corrispondenti denominazioni in bulgaro e rumeno per gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento e gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva non modifica la disciplina sostanziale dei prodotti, ma realizza un adattamento necessario ai fini dell’uniformità terminologica nel mercato interno.

Adeguamento terminologico delle direttive UE su alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti dietetici per fini medici speciali a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetto connesso all’adesione della Bulgaria e della Romania. Incide sulle direttive 91/321/CEE e 1999/21/CE, limitatamente agli adattamenti linguistici e terminologici necessari per includere le denominazioni in bulgaro e in rumeno negli elenchi e nelle formulazioni ufficiali. Non introduce nuove regole sostanziali sui prodotti alimentari, ma modifica il quadro esistente in materia di etichettatura/denominazione e armonizzazione lessicale.

Adeguamento delle direttive su alimenti per lattanti e alimenti dietetici per fini medici speciali

La direttiva 2006/82/CE è un atto di adeguamento tecnico adottato dalla Commissione per rendere coerenti alcune direttive settoriali con l’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Il suo contenuto è limitato ad adattamenti linguistici e terminologici, senza incidere sulla disciplina sostanziale dei prodotti alimentari interessati.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si fonda sull’articolo 56 dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare gli adattamenti necessari agli atti dell’Unione rimasti validi dopo il 1º gennaio 2007, qualora tali adattamenti non fossero già contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati. I considerando richiamano anche l’accordo politico raggiunto dalle Alte Parti contraenti sugli adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e la necessità di aggiornarli in funzione dell’evoluzione del diritto dell’Unione.

Ambito di applicazione materiale

L’intervento riguarda due direttive della Commissione:

  • la direttiva 91/321/CEE, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
  • la direttiva 1999/21/CE, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

L’ambito è circoscritto agli aspetti linguistici delle denominazioni ufficiali riportate negli articoli richiamati dall’allegato. Non sono introdotte nuove prescrizioni tecniche, nuovi requisiti di composizione o nuove procedure di mercato.

Modifiche alla direttiva 91/321/CEE

Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l’allegato modifica l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 91/321/CEE. Dopo i termini già presenti in slovacco, sono inserite le denominazioni in:

  • bulgaro: “храни за кърмачета” e “преходни храни”;
  • rumeno: “preparate pentru sugari” e “pentru copii de vârstă mică”;
  • bulgaro: “млека за кърмачета” e “преходни млека”;
  • rumeno: “lapte pentru sugari” e “pentru copii de vârstă mică”.

Si tratta di un aggiornamento dell’elenco delle corrispondenti denominazioni linguistiche, utile per il corretto recepimento e utilizzo delle formule ufficiali negli Stati membri interessati dall’allargamento.

Modifiche alla direttiva 1999/21/CE

Per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, l’allegato sostituisce l’elenco dell’articolo 4, paragrafo 1, integrandolo con le denominazioni in bulgaro e rumeno. Tra le voci aggiunte figurano, in particolare:

  • in bulgaro: “Диетични храни за специални медицински цели”;
  • in rumeno: “Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale”.

L’elenco linguistico aggiornato comprende inoltre le denominazioni nelle altre lingue ufficiali dell’Unione, così da assicurare uniformità terminologica nel mercato interno.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

L’articolo 2 contiene la disciplina di trasposizione. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • applicare tali disposizioni dalla medesima data di adesione;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

È inoltre previsto un obbligo di informazione verso la Commissione in relazione alle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva.

Margini di discrezionalità nazionale

La direttiva lascia agli Stati membri un margine limitato, tipico degli atti di adattamento tecnico. La discrezionalità riguarda principalmente le modalità di attuazione formale: gli Stati possono decidere come inserire il riferimento alla direttiva nelle norme nazionali, purché il rinvio sia presente o allegato all’atto di pubblicazione ufficiale. Non vi sono invece margini sostanziali sulla scelta del contenuto degli adattamenti, che è predeterminato dall’allegato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, subordinatamente alla sua effettiva entrata in vigore. L’articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Rilevanza pratica per operatori e professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo essenzialmente interpretativo e di compliance documentale. Essa conferma che, a seguito dell’allargamento dell’Unione, le denominazioni dei prodotti alimentari interessati devono essere allineate anche alle nuove lingue ufficiali, con riflessi sulla documentazione tecnica, sull’etichettatura e sulle traduzioni normative nazionali. Non emergono nuovi obblighi economici o fiscali, ma soltanto un coordinamento formale necessario per la corretta applicazione del diritto dell’Unione.

Disposizioni principali

Adeguamento delle direttive 91/321/CEE e 1999/21/CE

L’articolo 1 dispone che le direttive 91/321/CEE e 1999/21/CE siano modificate conformemente all’allegato della direttiva 2006/82/CE. L’allegato introduce esclusivamente adattamenti lessicali dovuti all’adesione di Bulgaria e Romania.

Inserimento delle denominazioni in bulgaro e rumeno per gli alimenti per lattanti e di proseguimento

Per la direttiva 91/321/CEE, all’articolo 7, paragrafo 1, dopo i termini slovacchi già presenti, sono aggiunte le denominazioni: in bulgaro “храни за кърмачета” e “преходни храни”, nonché “млека за кърмачета” e “преходни млека”; in rumeno “preparate pentru sugari” e “pentru copii de vârstă mică”, nonché “lapte pentru sugari” e “pentru copii de vârstă mică”.

Aggiornamento dell’elenco linguistico per gli alimenti dietetici a fini medici speciali

Per la direttiva 1999/21/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, l’elenco delle denominazioni linguistiche è sostituito per includere anche il bulgaro e il rumeno. Tra le nuove voci figurano, in bulgaro, “Диетични храни за специални медицински цели” e, in rumeno, “Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale”.

Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dalla medesima data di adesione; gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza.

Riferimento alla direttiva nelle norme nazionali e comunicazione delle disposizioni interne

Sempre ai sensi dell’articolo 2, le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle merciprodotti alimentarietichettaturaallargamento ue

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