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direttiva

Direttiva 2006/81

Direttiva 2006/81/CE della Commissione, del 23 ottobre 2006 , che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

Normativa europea32006L0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/81/CE della Commissione apporta adattamenti meramente tecnici a due direttive già vigenti, per tener conto dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. In particolare, aggiorna gli allegati della direttiva 2005/78/CE sui veicoli a motore e della direttiva 95/17/CE sui cosmetici. Gli Stati membri devono recepire e applicare tali modifiche entro la data di adesione dei due nuovi Stati membri.

Adeguamento tecnico di due direttive di settore all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, con aggiornamento degli allegati relativi a cosmetici e veicoli a motore.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla trasposizione degli adattamenti contenuti nell’allegato, che incidono su due atti distinti: la direttiva 95/17/CE in materia di cosmetici e la direttiva 2005/78/CE in materia di emissioni dei motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli. Gli effetti pratici riguardano l’aggiornamento dei riferimenti e dei codici per Bulgaria e Romania negli elenchi e negli allegati tecnici delle direttive modificate. La direttiva entra in vigore solo subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania ed è destinata agli Stati membri.

Adeguamento di direttive settoriali all’adesione della Bulgaria e della Romania

La direttiva 2006/81/CE della Commissione interviene come atto di adattamento tecnico reso necessario dall’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Il suo contenuto non introduce una disciplina sostanziale autonoma, ma aggiorna due direttive già esistenti per allinearne gli allegati e i riferimenti territoriali al nuovo assetto dell’Unione.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che, ai sensi dell’articolo 56 dell’atto di adesione, gli adattamenti resi necessari dall’adesione e non già previsti dall’atto o dai suoi allegati devono essere adottati con il procedimento appropriato. In questo quadro, la Commissione modifica la direttiva 95/17/CE sui cosmetici e la direttiva 2005/78/CE sulle emissioni dei motori per inserire i riferimenti alla Bulgaria e alla Romania nei rispettivi allegati tecnici.

Oggetto delle modifiche

L’articolo 1 dispone la modifica delle direttive 95/17/CE e 2005/78/CE secondo quanto stabilito nell’allegato alla direttiva.

Per la direttiva 2005/78/CE, l’allegato interviene sull’allegato V, punto 1, sezione 1, inserendo:

  • "34 per la Bulgaria";
  • "19 per la Romania".

Per la direttiva 95/17/CE, l’allegato modifica il punto 2 dell’allegato aggiungendo, dopo "25 Slovacchia", le voci:

  • "26 Bulgaria";
  • "27 Romania".

Ambito di applicazione

La direttiva si rivolge agli Stati membri e produce effetti nelle materie della libera circolazione delle merci, con ricadute specifiche nei settori dei cosmetici e dell’omologazione/emissioni dei veicoli a motore. Le modifiche riguardano esclusivamente gli allegati tecnici e i riferimenti connessi all’adesione dei due nuovi Stati membri.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni a decorrere dalla medesima data di adesione;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma delle misure di recepimento, ma richiede che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure ne siano corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dallo Stato membro.

Obblighi informativi verso la Commissione

Oltre alla trasmissione delle misure di recepimento, l’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede un’entrata in vigore condizionata: la direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, purché tale trattato entri effettivamente in vigore. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Valutazione operativa per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo essenzialmente tecnico-documentale: comporta l’aggiornamento di allegati, elenchi e riferimenti normativi da considerare nei settori interessati. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori economici, ma richiede attenzione nella verifica della normativa nazionale di recepimento e dei rinvii aggiornati nei testi applicabili dopo l’adesione di Bulgaria e Romania.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 95/17/CE e della direttiva 2005/78/CE

L’articolo 1 stabilisce che le direttive 95/17/CE e 2005/78/CE sono modificate conformemente all’allegato della direttiva. Le modifiche sono di carattere puntuale e consistono nell’inserimento dei riferimenti alla Bulgaria e alla Romania negli allegati tecnici delle due direttive interessate.

Adeguamento degli allegati tecnici per Bulgaria e Romania

Nell’allegato, parte A (veicoli a motore), all’allegato V, punto 1, sezione 1 della direttiva 2005/78/CE, sono inserite le indicazioni "34 per la Bulgaria" e "19 per la Romania". Nella parte B (cosmetici), all’allegato della direttiva 95/17/CE, punto 2, dopo "25 Slovacchia" sono aggiunte le voci "26 Bulgaria" e "27 Romania".

Recepimento nazionale e applicazione differita

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dalla stessa data di adesione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza.

Riferimento alla direttiva nelle misure nazionali

Sempre l’articolo 2, paragrafo 1, prevede che, quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di un simile riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Obbligo di comunicazione delle disposizioni interne essenziali

L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla direttiva.

Entrata in vigore condizionata

L’articolo 3 dispone che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato.

Destinatari

L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle mercicosmeticiemissioni dei veicoliomologazione tecnicaallargamento dell'unione europea

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